Chi è responsabile se un ospite si fa male a casa mia?


Cass. civ., sez. III, ord., 28 novembre 2025, n. 31165

Presidente De Stefano – Relatore Gianniti

Fatti di causa

S.N. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento il nipote S.G., chiedendone la condanna al risarcimento di € 50.000,00 per i danni riportati in seguito ad un sinistro domestico verificatosi il (omissis) presso l’abitazione del convenuto. In punto di fatto, deduceva che, recatosi in visita al nipote, era stato invitato ad entrare nell’abitazione dalla di lui coniuge, R.N.; e, varcata la soglia, era scivolato sul pavimento bagnato e reso viscido dalle operazioni di pulizia domestica in corso, riportando un trauma alla spalla sinistra.

Lo S.G. si costituiva, chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia, (omissis) S.p.A., in forza della polizza n. (omissis).

La compagnia si costituiva, contestando la pretesa indennitaria dello S.G. e la domanda risarcitoria attorea.

Il Tribunale di Agrigento – istruita la causa mediante prove documentali, prove per testi e consulenza tecnica d’ufficio medico-legale – con sentenza n. 575/2017 rigettava la domanda dello S.N., ritenendola non provata; compensava le spese di lite tra le parti e poneva a carico dell’attore i costi della espletata c.t.u.

Avverso tale decisione proponeva appello lo S.N..

Si costituivano entrambe le parti convenute, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 540/2022, pur con motivazione diversa, rigettava l’impugnazione, condannando lo S.N. alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuno degli appellati. In particolare, riteneva lo S.G. non responsabile, in quanto, al momento dell’incidente, custode del pavimento bagnato era la Napoli, che per l’appunto stava eseguendo le pulizie e aveva determinato la situazione di pericolo.

Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso lo S.N..

Ha resistito con controricorso la compagnia (omissis).

Lo S.G., pur intimato, non ha svolto difese.

Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore della compagnia resistente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

Ragioni della decisione

S.N. articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia <<violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.>>, nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la qualifica di custode in capo allo S.G. e l’ha attribuita alla moglie di quest’ultimo.

Sostiene che la custodia competeva allo S.G.: sia perché, quale proprietario e possessore dell’immobile, aveva la disponibilità giuridica e materiale di quest’ultimo; sia perché era presente al momento del fatto ed aveva il dovere di prevenire situazioni pericolose e avvertire i terzi potenzialmente danneggiati.

Osserva che è irrilevante la circostanza che lo S.G. si trovasse al piano inferiore al momento del sinistro, giacché era risultato che neppure la Napoli si trovava nel luogo dell’incidente, ossia il salone d’ingresso, bensì in cucina.

Il motivo è fondato.

2.1. Questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».

Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima, dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023, n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.

A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17).

2.2. In particolare, secondo l’ormai granitico orientamento di questa Corte (Cass. n. 21788/2015; n. 16422/2011; n. 16231/2005; n. 2422/2004), ai fini della configurabilità della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c. – è condizione necessaria e sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo rapporto che postula l’effettiva disponibilità, giuridica e materiale, della stessa ed il potere dovere di intervento su di essa al fine di controllarla, di eliminare e/o modificare le situazioni di pericolo che siano insorte.

Trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, la responsabilità del custode, dunque, si fonda (non su un comportamento o un’attività dello stesso, ma) sulla relazione intercorrente tra questi e la res in custodia, alla quale si connette il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi.

2.3. A tale consolidato orientamento non si è attenuta la corte di merito là dove, riformando la sentenza del giudice di primo grado, ha rigettato la domanda dello S.N. (non più e non già ritenendo la stessa non provata sulla base delle acquisite risultanze…


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 Raffaella Mari

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