Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2026, n. 87



Presidente: Amoroso – Redattore: Viganò

[…] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel procedimento penale a carico di L. C. con ordinanza del 15 luglio 2025, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 15 luglio 2025, iscritta al n. 172 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117 (recte: 117, primo comma) della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che il Giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti».

1.1.- In punto di fatto, il rimettente espone di avere condannato l’8 maggio 2025 – in funzione di giudice dell’udienza preliminare e in esito a giudizio abbreviato – L. C. alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e di euro 18.000 di multa, avendolo ritenuto responsabile del delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Non avendo le parti proposto impugnazione nei termini di legge, la sentenza è divenuta irrevocabile il 26 maggio 2025.

Con successiva istanza il difensore del condannato, munito di procura speciale, ha chiesto al medesimo giudice, questa volta in funzione di giudice dell’esecuzione, l’applicazione in favore del suo assistito della riduzione di un sesto della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., formulando contestualmente istanza di sostituzione della pena così risultante con quella della detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’art. 20-bis del codice penale e dell’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

All’udienza camerale dell’8 luglio 2025, il giudice rimettente ha applicato la riduzione prevista dal citato art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., rideterminando la pena inflitta al condannato in anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 15.000 di multa. Con separata ordinanza, ha quindi sollevato le presenti questioni di legittimità costituzionale, sul presupposto che le disposizioni censurate non gli permetterebbero di accogliere la richiesta di sostituzione della pena.

1.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che la pena applicata al condannato, rideterminata ai sensi degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., sarebbe suscettibile di essere sostituita con la pena della detenzione domiciliare. Ciò in quanto nel caso di specie sussisterebbero elementi idonei a fondare una prognosi favorevole «circa l’astensione, da parte [di L. C.], dalla commissione di ulteriori reati e [in ordine alla] adeguatezza della richiesta pena sostitutiva». Il condannato è, infatti, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la residenza dei genitori, che avrebbero rinnovato la disponibilità ad ospitarlo anche durante l’esecuzione della pena sostitutiva. Inoltre, il condannato stesso sarebbe «soggetto in giovane età e da poco padre di un neonato», incensurato all’epoca dei fatti, e proprio per tali ragioni non sottoposto a custodia cautelare durante il processo. Non sarebbe stata segnalata alcuna violazione della misura in corso; né, infine, sussisterebbero condizioni ostative ai sensi dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981.

D’altra parte, nella sentenza di condanna il medesimo giudice a quo, nella precedente veste di giudice dell’udienza preliminare, si sarebbe limitato «ad attestare l’insussistenza del margine (edittale) per il riconoscimento della detenzione domiciliare sostitutiva (dato di per sé autosufficiente ed assorbente), lasciando espressamente “impregiudicata ogni ulteriore valutazione, in qualità di giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 442 co. 2 bis c.p.p., a seguito di apposita udienza che sarà fissata”».

1.3.- Il rimettente esclude poi, con ampia motivazione, che sia possibile fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto censurato, sì da poter pervenire al risultato di consentire al giudice dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento ex art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., di procedere alla sostituzione della pena così come rideterminata ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il giudice a quo è, invero, consapevole degli argomenti spesi da questa Corte nella sentenza n. 208 del 2024: argomenti svolti con riferimento al caso specifico della concessione in executivis della sospensione condizionale, ma «di portata chiaramente generale, in quanto fondat[i] sull’applicazione della cd. “teoria dei poteri impliciti”, spesso citata dalle pronunce della Suprema Corte, secondo cui, una volta dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice deve essere conferita la titolarità di tutti i poteri necessitati all’esercizio di quella medesima attribuzione».

Tuttavia, osserva il rimettente che – pur non sussistendo «un diritto vivente consolidato contrario all’interpretazione analogica che sarebbe necessaria per colmare la lacuna» – le esigenze di certezza giuridica, definite dalla stessa sentenza n. 208 del 2024, come «particolarmente acute nella materia processuale», renderebbero necessaria una pronuncia additiva da parte di questa Corte. Ciò anche in ragione di una recente sentenza della Corte di cassazione che, seppur con riferimento a una questione diversa da quella che viene in rilievo nel giudizio a quo, ha affermato che l’istituto della «acquiescenza meritevole» e quello della sostituzione della pena detentiva si porrebbero in un rapporto di «ineludibile alternativa», «essendo indefettibile per ogni imputato giudicato con rito abbreviato e condannato dal giudice di primo grado l’esigenza di scegliere fra la riduzione di pena in funzione deflattiva prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e la proposizione dell’appello» (è citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 dicembre 2023-23 febbraio 2024, n. 8106).

Pur essendo consapevole della «natura non vincolante, ancorché altamente autorevole, dell’argomentazione sostenuta dalla Suprema Corte ed in assenza di pronunce di segno apertamente contrario», il giudice a quo ritiene in ogni caso che questo orientamento di legittimità «non renda praticabile…


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