Presidente: de Francisco – Estensore: Francola
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il Comune di Castroreale domandava l’annullamento del decreto del Presidente della Regione siciliana del 21 marzo 2019, n. 132, con il quale, in recepimento del progetto redatto dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sono stati regolati i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune ricorrente e il Comune di Rodì Milici dipendenti dalla regolamentazione dei rispettivi territori.
La Presidenza della Regione siciliana e l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione siciliana si opponevano all’accoglimento del ricorso.
Con sentenza n. 1298/2024 pubblicata il 16 aprile 2024 il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, Sez. I, rigettava il ricorso compensando le spese processuali tra le parti.
Con l’appello notificato il 15 ottobre 2024 e depositato il 21 ottobre 2024 il Comune di Castroreale domandava la riforma della predetta sentenza, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi di ricorso dedotti in primo grado.
Le Amministrazioni regionali resistenti si opponevano all’accoglimento dell’appello in quanto infondato.
Il Comune di Castroreale replicava alle difese delle controparti con il deposito di un’apposita memoria.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, dopo avere udito i difensori delle parti costituite presenti, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
La complessa vicenda scaturisce dalla decisione assunta con il d.l.C.p.S. n. 448 del 10 maggio 1947 di erigere a Comune la frazione denominata Rodì Milici del Comune di Castroreale. Le successive attività propedeutiche all’attuazione della delimitazione dei territori dei due Comuni disposta con il decreto presidenziale n. 132 dell’11 agosto 1960 è stata, infatti, particolarmente elaborata e contraddistinta dall’intervento dell’Amministrazione regionale dopo il tentativo di regolamentazione bonaria dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i due enti locali conclusosi senza esito positivo.
La Regione siciliana, infatti, ha nominato, in virtù dei poteri sostitutivi di cui agli artt. 11 l.r. n. 30/2000 e 24 l.r. n. 44/1991, un Commissario ad acta per lo svolgimento, in particolare, delle attività di seguito indicate: a) separazione degli atti catastali; b) verifica dei conti consuntivi del Comune di origine; c) inventario dei beni patrimoniali del Comune di origine; d) stima dei beni patrimoniali del Comune di origine.
Veniva, dunque, redatto un progetto divisorio che i Sindaci dei due Comuni interessati approvavano e che prevedeva: 1) il trasferimento dal Comune di Castroreale al Comune di Rodì Milici delle aree censite in catasto al foglio di mappa 17 particelle nn. 183, 663, 669, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 1266 (ex 880), 1267 (ex 880) e al foglio di mappa 25 particella A; foglio di mappa 41 particella A, individuate nella perizia di stima del 20 dicembre 2011, sulle quali insistevano beni demaniali e per le quali andava eseguita esclusivamente la voltura per quanto attiene l’iscrizione nei registri immobiliari, l’aspetto catastale e tutti gli adempimenti comunque afferenti, con gli eventuali costi a carico dell’Amministrazione comunale di Rodì Milici; 2) per quanto, invece, riguardava i terreni censiti in catasto al foglio di mappa 24 particelle 995, 1036, 1051, foglio di mappa 25 particella 223, foglio di mappa 26 particella 411, foglio di mappa 27 particelle 129, 302, foglio di mappa 30 particelle 80, 86, 251, 252, foglio di mappa 31 particelle 1 e 81, foglio di mappa 42 particelle 564, 565, 566, 594, 595, 596, 646, 694, 713, 714, 715, 1271, foglio di mappa 43 particelle 18, 205, 206, 207, 208, foglio di mappa 44 particelle 4, 5, 6, 7, 8, foglio di mappa 61 particella 1, ricadenti nel territorio del Comune di Rodì Milici, ma catastalmente intestate al Comune di Castroreale, era previsto il pagamento in favore di quest’ultimo della somma complessiva di euro 526.947,31 pari al valore capitale dei fondi rivalutato al 31 ottobre 2012, con conseguente trasferimento anche catastale degli stessi al Comune di Rodì Milici ed era anche previsto il pagamento a favore di quest’ultimo della complessiva somma di euro 27.061,21 pari al valore dei canoni incassati dal Comune di Castroreale in virtù la loro concessione in affitto a privati per diversi decenni, comprensiva anche degli interessi calcolati alla data del 31 ottobre 2012.
Per quanto concerne la corresponsione delle predette somme di rispettiva spettanza dei due Comuni il Commissario ad acta richiamava l’art. 98, comma 1, l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, secondo cui, al fine di pervenire alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari ancora pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni, l’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, onde consentire il superamento delle particolari situazioni di disagio legate al funzionamento dell’attività e dei servizi degli enti di nuova istituzione, era autorizzato, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, a provvedere, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, mediante decreto: a) a definire i criteri oggettivi, tenuto conto dei dati di popolazione e di territorio, per la quantificazione degli oneri concernenti l’istituzione di nuovi comuni; b) a individuare i beni immobili di rispettiva pertinenza; c) a quantificare l’ammontare delle somme spettanti ai comuni di nuova istituzione; d) ad assegnare, mediante piano di riparto, anche triennale, le somme quantificate, con oneri a valere sul fondo globale per le autonomie.
Sennonché, il predetto finanziamento regionale non era più possibile a partire dall’esercizio finanziario 2011 in virtù di quanto stabilito dall’art. 3, comma 4, e comma 4-ter, l.r. n. 7/2011 introdotti dall’art. 1 l.r. n. 16/2011 secondo cui dovevano ritenersi abrogate tutte le disposizioni di legge contemplanti riserve, a qualunque titolo, per i comuni a valere sul Fondo delle autonomie locali, diverse da quelle disciplinate dal citato articolo della l.r. n. 7/2011.
Donde, le perplessità rappresentate dai Consigli comunali del Comune di Rodì Milici e del Comune di Castroreale in ordine all’approvazione del progetto redatto dal Commissario ad acta regionale.
Quest’ultimo, allora, rimodulava il progetto prevedendo che: I) al Comune di Castroreale fosse inibita l’alienazione o la concessione della disponibilità a qualunque titolo dei terreni di cui al punto 2) sino alla definizione alle reciproche pendenze debitorie e creditorie che sarebbe avvenuta una volta ripristinato da parte della Regione siciliana il contributo di cui all’art. 98 l.r. 28 dicembre 2004, n. 17; II) considerata la valenza condizionante del predetto finanziamento e l’incertezza che siffatta evenienza potesse in concreto verificarsi in futuro, qualora l’auspicato intervento del legislatore siciliano non si fosse concretato entro tre anni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Regione siciliana di approvazione della definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni in questione, questi ultimi sarebbero stati tenuti a definire i loro rapporti mediante il raggiungimento di un accordo transattivo che avrebbe dovuto prevedere l’obbligo per il Comune di Rodì Milici del pagamento, secondo un piano rateale…
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