Presidente: Amoroso – Redattore: Pitruzzella
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), promosso dal Consiglio di Stato, sezione settima, nel procedimento vertente tra G. G. e A. P. e Ministero della giustizia, con ordinanza del 24 settembre 2025, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti l’atto di costituzione di G. G. e A. P., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
udito l’avvocato Calogero Ingrillì per G. G. e A. P., nonché l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Consiglio di Stato, sezione settima, con ordinanza del 24 settembre 2025, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2025, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ai sensi del quale la partecipazione dei magistrati onorari alle procedure di conferma di cui al comma 3 del medesimo art. 29 «comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso».
1.1.- Il Consiglio di Stato premette, in fatto, che alcuni vice procuratori onorari (d’ora in avanti: VPO) e giudici onorari di tribunale (d’ora in avanti: GOT), sul presupposto di avere svolto la funzione di giudici onorari per molti anni, hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per il riconoscimento di una serie di diritti.
I ricorrenti, in particolare, hanno richiesto l’accertamento del diritto: a) a «un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» alle dipendenze del Ministero della giustizia, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, mediante stabilizzazione nei ruoli della magistratura professionale, secondo la rispettiva anzianità di servizio; b) al pagamento della retribuzione pro-die proporzionata a quella spettante al magistrato «di ruolo», dalla data di costituzione dei rapporti di magistrato onorario sino alla loro conversione a tempo pieno e indeterminato; c) allo stesso trattamento assistenziale e previdenziale dei magistrati «di ruolo», con la ricostruzione della carriera e con tutti i benefici economici e normativi in base all’anzianità di servizio per il periodo «pre ruolo», con interessi e rivalutazione monetaria; d) in via subordinata, al risarcimento del danno per abuso di proroghe legislative del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, nella misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Tali pretese – prosegue il rimettente – si fondano sulla ritenuta applicabilità ai magistrati onorari della disciplina di cui agli artt. 4, da 42-bis a 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), con esclusione «di quella nuova, in gran parte abrogativa della prima», recata dal d.lgs. n. 116 del 2017 (d’ora in avanti, anche: riforma del 2017), essendo stato il ricorso depositato in data 23 marzo 2016, prima della sua entrata in vigore.
Sempre secondo i ricorrenti, il rapporto onorario pregresso, regolato sulla base delle menzionate previsioni del r.d. n. 12 del 1941, si sarebbe svolto in contrasto con il diritto dell’Unione europea, e precisamente con: a) la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; b) le clausole 2, punto 1, 4 e 5, punto 1, dell’Allegato (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) alla direttiva 1999/70/CE (d’ora in avanti: accordo quadro sul lavoro a tempo determinato); c) il punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori; d) la raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulle garanzie di indipendenza dei giudici.
1.1.1.- Il TAR Lazio, con sentenza 1° settembre 2021, n. 9484, gravata davanti al rimettente, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda volta a ottenere la costituzione ex novo di un rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione (così riqualificata quella tesa all’equiparazione dello status dei ricorrenti a quello dei magistrati professionali) e respinto tutte le altre, con compensazione delle spese di lite.
1.1.2.- Il Consiglio di Stato prosegue riferendo che con l’appello i ricorrenti in primo grado hanno censurato il travisamento dell’oggetto delle domande proposte e il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Gli appellanti hanno sostenuto, in particolare, di non avere mai reclamato il riconoscimento della qualifica di magistrato ordinario, che già possiedono per il fatto di appartenere all’ordine giudiziario, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 102 e 106 Cost., né di avere richiesto la costituzione ex novo di un rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, ma di avere piuttosto domandato l’equiparazione del proprio trattamento economico e giuridico a quello dei magistrati professionali.
Aggiunge il rimettente che l’appellato Ministero della giustizia ha chiesto la reiezione del gravame, contestando l’equiparabilità della figura del magistrato onorario a quella del magistrato professionale, sulla base di diversi elementi, tra cui l’assenza del concorso pubblico ai fini dell’accesso al servizio, la diversa e minore qualità e quantità del lavoro svolto dal magistrato onorario, la compatibilità della funzione di magistrato onorario, a differenza del funzionario pubblico, con altre attività professionali. Ha inoltre contestato la ricorrenza di un abuso dei contratti a termine, affermando che ogni incarico del magistrato onorario è da considerarsi come nuovo incarico.
1.1.3.- Con l’ordinanza 26 gennaio 2023, n. 906, il Consiglio di Stato – in relazione alle domande aventi ad oggetto l’accertamento del diritto alle ferie retribuite, alla tutela assistenziale e previdenziale e al risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine – ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi…
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