Presidente: Lenaerts – Relatrice: Ziemele
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 15 – Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online – Normativa nazionale che prevede il diritto degli editori di tali pubblicazioni a un “equo compenso” – Obblighi imposti ai prestatori di servizi della società dell’informazione – Poteri conferiti a un’autorità amministrativa indipendente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 – Libertà d’impresa – Limitazione dell’esercizio di tale libertà – Articolo 52, paragrafo 1 – Giustificazione – Bilanciamento di detta libertà con altri diritti fondamentali – Articolo 11, paragrafo 2 – Libertà e pluralismo dei media – Articolo 17, paragrafo 2 – Tutela della proprietà intellettuale».
Nella causa C‑797/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con sentenza del 12 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2023, nel procedimento Meta Platforms Ireland Ltd contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con l’intervento di: Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Gedi Gruppo Editoriale SpA.
[…]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92), dell’articolo 109 TFUE, nonché degli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Meta Platforms Ireland Ltd (in prosieguo: «Meta») e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Italia) (in prosieguo: l’«AGCOM») in merito alla legittimità di una decisione adottata da quest’ultima e recante definizione dei criteri per la determinazione di un equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La Carta
3. L’articolo 11 della Carta, intitolato «Libertà di espressione e d’informazione», al paragrafo 2 prevede quanto segue:
«La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».
4. L’articolo 16 della Carta, intitolato «Libertà d’impresa», così dispone:
«È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».
5. L’articolo 17 della Carta, intitolato «Diritto di proprietà», al paragrafo 2, è formulato come segue:
«La proprietà intellettuale è protetta».
6. L’articolo 51 della Carta, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, così prevede:
«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione [europea] nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati».
7. L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», al paragrafo 1, così recita:
«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».
Direttiva 2001/29/CE
8. L’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), intitolato «Diritto di riproduzione» così dispone:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
9. L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 2 così dispone:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) [a]gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
Direttiva 2019/790
10. I considerando 1, 2, 3, 54, 55, 57, 82 e 84 della direttiva 2019/790 enunciano quanto segue:
«(1) Il trattato sull’Unione europea (TUE) prevede l’instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato. L’ulteriore armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi contribuiscono al funzionamento del mercato interno, garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, facilitano l’ottenimento delle autorizzazioni concernenti i diritti d’autore, e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altri materiali protetti. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e stimola l’innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale, mirando a evitare la frammentazione del mercato interno. (…)
(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e…
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