Corte costituzionale, sentenza 12 maggio 2026, n. 75



Presidente: Amoroso – Redattrice: Sciarrone Alibrandi

[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, nel procedimento vertente tra F. srl e M.T.S. srl, con ordinanza del 3 settembre 2025, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti l’atto di costituzione di F. srl nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;

uditi l’avvocato Davide Rossi per F. srl, nonché l’avvocato dello Stato Massimo Santoro per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 3 settembre 2025 (reg. ord. n. 206 del 2025), il Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

2.- Dall’ordinanza di rimessione si evince che il giudizio a quo origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di somme pretese in dipendenza di un rapporto «prospettato come di subfornitura».

Contro il provvedimento monitorio è stata proposta opposizione e il relativo fascicolo è stato assegnato – «ratione materiae e in base ai criteri tabellari» – a una delle sezioni civili ordinarie del Tribunale di Milano.

La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha chiesto la declaratoria di nullità «di diverse clausole del contratto inter partes per abuso di dipendenza economica», sicché il giudice inizialmente incaricato «ha rimesso il fascicolo» al dirigente dell’ufficio, per l’assegnazione alla sezione specializzata in materia di impresa del medesimo Tribunale di Milano, in forza della previsione di cui all’art. 9, comma 3, della legge n. 192 del 1998, che a tale sezione specializzata attribuisce la cognizione delle «azioni civili esperibili» in tema di abuso di dipendenza economica.

Investita della causa, la sezione specializzata ha rigettato l’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo avanzata dalla convenuta opposta, per poi sollevare questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, appunto nella parte in cui prevede che le azioni civili esperibili in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa.

3.- Alla motivazione in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette una ricostruzione della genesi delle sezioni specializzate in materia di impresa e della normativa che ne ha disciplinato le attribuzioni.

La rimettente ricorda, in particolare, che tali sezioni, istituite dal decreto legislativo 27 giugno 2003 n.168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), avevano inizialmente lo scopo di «centralizzare presso ogni distretto di Corte d’appello le controversie in materia di proprietà intellettuale, società di capitali, appalti sopra soglia e antitrust», con la previsione di circondari territoriali più ampi (tali da ridurre a tre le sedi competenti: Milano, Roma e Napoli) in alcune materie e per il caso di eventuali «partecipazioni di società estere». La loro competenza è stata, poi, progressivamente estesa, fino a ricomprendere anche le azioni collettive «tanto risarcitorie/restitutorie quanto inibitorie, sia nazionali […], sia europee».

Per la rimettente, la ratio dell’istituzione delle sezioni di cui si discute, come pure dei successivi ampliamenti della relativa competenza, è sempre stata quella di «garantire l’elevata specializzazione» dei giudici a esse assegnati – i quali, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 168 del 2003, devono essere «dotati di specifiche competenze» (comma 1) e possono essere chiamati a trattare processi diversi solo «purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa» (comma 2) -, nonché «l’efficienza nella trattazione, istruzione e decisione dei procedimenti», generalmente caratterizzati da tassi elevati di complessità e tecnicismo.

L’abuso di dipendenza economica, invece, sarebbe configurabile, in base alla prospettazione delle parti, nel contesto dei «più diversi rapporti giuridici sostanziali (subfornitura, appalto, franchising, servizi informatici, ecc.)», normalmente trattati previa ripartizione tra le sezioni ordinarie del medesimo ufficio giudiziario «in base a criteri tabellari» e alle «ordinarie regole di competenza territoriale».

Sarebbe dunque sufficiente che «una sola delle parti delinei (non artificiosamente) nelle proprie domande la sussistenza di un abuso di dipendenza economica» per incardinare, ai sensi della disposizione censurata, «la competenza (esclusiva e inderogabile)» della sezione specializzata in materia di impresa.

4.- Ciò premesso, la pur ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia processuale sarebbe stata esercitata «in contrasto con i canoni di ragionevolezza e di efficienza previsti dagli artt. 3 e 111, comma 2, Cost.», nonché con il «principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24, comma 1, e dall’art. 111, comma 1, Cost., oltre che negli articoli 6 e 13 CEDU», evocati quali parametri interposti, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., in violazione anche del principio del giudice naturale precostituito per legge presidiato dall’art. 25, primo comma, Cost.

4.1.- In particolare, in violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., l’attribuzione di competenza su «una fattispecie “transtipica”» come l’abuso di dipendenza economica non sarebbe coerente con la descritta «ratio di specializzazione e di efficienza» delle sezioni specializzate in materia di impresa, che già sono chiamate a trattare, in forza dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, anche tutte le cause che presentano ragioni di connessione con quelle specialistiche contemplate dai primi due commi della medesima disposizione. Tanto più che il successivo art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 168 del 2003 concentra ulteriormente la relativa competenza su alcune sedi, nei casi di cumulo soggettivo ai sensi dell’art. 33 del codice di procedura civile, quando, tra più convenuti, vi sia una società con sede all’estero.

Si tratterebbe di una «competenza (topograficamente e irragionevolmente) extravagante» rispetto…


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