Presidente: Amoroso – Redattrice: Navarretta
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Ragusa, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di G. S., con ordinanza dell’11 giugno 2025, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti l’atto di costituzione di G. S. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
uditi l’avvocato Alfonso Abate per G. S. nonché l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza dell’11 giugno 2025 (reg. ord. n. 157 del 2025), il Tribunale ordinario di Ragusa, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
2.- Il rimettente deve giudicare, con rito abbreviato, in merito alla responsabilità penale di G. S., imputata del delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen.
2.1.- Il Tribunale di Ragusa riferisce che, dalle risultanze delle indagini, appare comprovato che l’imputata, fingendosi delegata della Chiesa, si sia introdotta con l’inganno nell’abitazione di due coniugi e abbia sottratto loro la somma in contanti di euro 3.500,00, custodita all’interno di una cassapanca nella stanza da letto.
Il giudice a quo, nel ritenere tale condotta «correttamente inquadrata nel delitto di cui all’art. 624-bis» cod. pen., evidenzia come il comportamento dell’imputata successivo alla commissione del reato integri la circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. Riferisce, a riguardo, che l’imputata ha ammesso la propria responsabilità e, prima del giudizio, ha «integralmente risarcito le persone offese del danno cagionato mediante corresponsione della somma pari ad euro 3.500,00 ossia lo stesso importo sottratto».
Ritiene, inoltre, di dover riconoscere a favore dell’imputata anche le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
In pari tempo, il Tribunale di Ragusa reputa applicabile la circostanza aggravante della recidiva reiterata, di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., avendo l’imputata riportato molteplici condanne, dichiarate irrevocabili, anche per reati della medesima indole.
A fronte del concorso di tale aggravante con l’attenuante della riparazione integrale del danno, il giudice a quo solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., che vieta, nel bilanciamento delle attenuanti con la recidiva reiterata, di far prevalere le prime e, dunque, di far «luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti» (art. 69, secondo comma, cod. pen.).
2.2.- In punto di rilevanza, il rimettente sottolinea che l’attuale previsione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. lo costringerebbe ad applicare – all’esito di un giudizio di equivalenza con l’aggravante – la cornice edittale di base del delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., che punisce tale reato con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927,00 a euro 1.500,00.
Di contro, se le riconosciute attenuanti potessero essere ritenute prevalenti rispetto alla recidiva reiterata, gli sarebbe consentito di infliggere una pena pari nel minimo a due anni e otto mesi di reclusione e a euro 618,00 di multa, da ridursi ulteriormente in correlazione al rito prescelto.
2.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Ragusa ritiene che la norma censurata determini una irragionevole disparità di trattamento tra gli autori dei delitti, per i quali trova applicazione l’attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen., e gli autori dei reati rispetto ai quali può riconoscersi la diminuente della riparazione integrale del danno, ai sensi dell’art. 62, numero 6), cod. pen.
Infatti, a seguito della sentenza n. 141 del 2023 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua l’art. 69, quarto comma, cod. pen., l’attenuante della speciale tenuità del danno può essere ritenuta dal giudice prevalente sulla recidiva reiterata, mentre per l’attenuante della riparazione integrale del danno continua a operare il divieto censurato.
Il medesimo divieto, riferito all’attenuante in questione, violerebbe, altresì, l’art. 27, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con il «principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto, attraverso un’abnorme enfatizzazione della recidiva».
Infine, nel solo dispositivo dell’ordinanza di rimessione viene prospettata anche la violazione dell’art. 111 Cost.
3.- Con atto depositato il 15 settembre 2025, si è costituita in giudizio l’imputata nel giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento delle questioni sollevate, in adesione alle argomentazioni svolte dall’ordinanza di rimessione, cui aggiunge ulteriori rilievi.
La parte sottolinea come l’eventuale accoglimento delle censure renderebbe possibile una significativa riduzione della pena, per effetto della caducazione del divieto di prevalenza censurato.
Nel merito evidenzia la perfetta continuità logico-giuridica fra quanto deciso dalla citata/indicata sentenza n. 141 del 2023 e quanto dedotto dall’ordinanza di rimessione nell’odierno giudizio. Ritiene, pertanto, che non sia giustificabile il diverso trattamento riservato a chi si giovi dell’attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen., avendo commesso un fatto produttivo di un pregiudizio patrimoniale di lieve entità, rispetto a chi sia meritevole dell’attenuante di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen., avendo riparato integralmente il danno cagionato dal reato: comportamento che, nell’esprimere un ravvedimento post delictum, risulterebbe addirittura più incisivo sul piano della valutazione dell’offensività del fatto e della pericolosità dell’agente, rimuovendo del tutto le conseguenze dannose mediante un intervento pienamente satisfattivo nei confronti delle vittime.
La norma censurata, nel vietare la prevalenza della citata attenuante rispetto alla recidiva reiterata, violerebbe quindi tanto l’art. 3 Cost., quanto l’art. 27, terzo comma Cost., impedendo di parametrare in modo proporzionato la pena alla concreta gravità del fatto e alla personalità del reo (sono citate le sentenze di questa Corte n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 183 del 2011).
Da ultimo, la parte assume che la norma oggetto di scrutinio, nel comprimere il potere del giudice di valutare autonomamente, in modo equo e motivato, il bilanciamento tra circostanze, lederebbe anche l’art. 111 Cost.
4.- Con atto depositato il 30 settembre 2025, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o, comunque, non fondate.
In rito,…
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