Prosegue il ciclo di audizioni al Senato nell’ambito del disegno
di legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024,
n. 39 (Decreto Superbonus 2024 o taglia cessioni). La scadenza
del D.L. è fissata al 28 maggio 2024 e, benché il tempo ci sia
tutto, sono anche tanti gli appunti arrivati da Associazioni, Enti,
Dipartimenti e dall’Agenzia delle Entrate stessa, che dovranno
certamente essere presi in considerazione per la conversione.
L’audizione di Enea
Interessanti sono gli spunti arrivati dall’Ing. Ilaria Bertini,
Direttrice del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica –
ENEA che in audizione ha preliminarmente rimarcato l’importanza
degli incentivi per la riqualificazione energetica, nati nel 2007
ma prorogati di anno in anno aiutando il settore dell’edilizia e
promuovendo la penetrazione di apparecchiature sempre più
performanti sotto il profilo energetico e ambientale.
La misura fiscale nata nel 2007 “Ha creato, infatti, lavoro
nell’intera filiera, sia nei settori industriali dei materiali da
costruzione e degli impianti (in particolare materiali isolanti,
intonaci, infissi, generatori di calore, pompe di calore,
componenti impiantistici, etc,.) nei quali l’Italia vanta delle
eccellenze, sia nei settori professionali e commerciali e in
ultimo, non per importanza, nel settore delle imprese artigiane che
hanno eseguito i lavori e curati i rapporti con i beneficiari
finali. A motivo di ciò -continua la direttrice del
dipartimento Enea – la misura, non strutturale, è stata
continuamente prorogata da tutti i governi che si sono
succeduti.
Relativamente ai numeri sviluppati dal Superbonus, la direttrice
Bertini evidenzia “Al 31 marzo 2024 risultano circa 494.000
edifici sottoposti ad interventi che beneficiano del Superecobonus,
per investimenti complessivi dei progetti pari a circa 118 Miliardi
di Euro e corrispondenti a 122 Miliardi di Euro per oneri a carico
dello Stato”.
Di seguito i grafici che mostrano l’andamento negli anni del
numero di edifici sottoposti ad intervento e i correspettivi oneri
a carico dello Stato.
Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili
fiscalmente
Ciò premesso, ENEA prende atto dei contenuti del nuovo Decreto
Legge ma evidenzia alcune criticità relative all’art. 3
“Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle
spese agevolabili fiscalmente”.
Ecco le osservazioni, relative in particolare al comma 1, art.
3, del D.L. n. 39/2024:
- Nel comma 1 alla lettera “a” si chiede d’indicare i dati
catastali dell’immobile interessato dagli interventi per i quali si
beneficia del super-ecobonus. Quest’informazione è già contenuta
sia nelle asseverazioni per stato d’avanzamento sia
nell’asseverazione finale (e riguarda ciascuna unità immobiliare
nel caso di edifici composti da più unità immobiliari). - Il comma 1 specifica che le informazioni da trasmettere
all’ENEA riguardano gli interventi di miglioramento energetico
agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 e sono
inviate a integrazione dei dati da fornire all’ENEA a conclusione
dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del D.L.
63/2013. La disposizione cui si rimanda è quella con la quale la
legge di bilancio per il 2018 (L. n.205/2017) ha esteso al “bonus
casa” l’obbligo d’inviare una scheda descrittiva all’ENEA, in
analogia a quanto già previsto per l’ecobonus ordinario. Questa
disposizione è stata poi modificata (D.L. n. 36/2022) per chiarire
che la trasmissione all’ENEA fosse anche volta a garantire la
corretta attuazione del PNRR nell’ambito della Missione 2,
Componente 3, Investimento 2.1 (superbonus). Si ritiene utile
chiarire che l’integrazione dei dati da fornire all’ENEA, disposta
dal nuovo D.L. 39/2024, vada intesa come un’integrazione
all’asseverazione (con ASID) e non come integrazione alla scheda
descrittiva (con CPID). - I soggetti tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 sono
indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge in esame.
Alla data attuale, tenuto anche conto della perentorietà del
termine del 4 aprile scorso per la comunicazione delle opzioni di
cessione del credito o sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate
(articolo 2 del D.L. 39/2024), sono già numerose le asseverazioni
finali riconducibili all’obbligo delle nuove informazioni ma già
trasmesse.
Poiché l’eventuale riapertura dell’asseverazione finale comporta
che la polizza assicurativa a copertura dell’asseverazione stessa
sia ancora valida al momento dell’integrazione, nel caso in cui la
polizza assicurativa risulti ormai scaduta alla data
dell’integrazione, l’asseveratore sarebbe obbligato a stipulare una
nuova polizza o una estensione di quella scaduta, solo per inserire
le informazioni aggiuntive previste dal presente decreto-legge.
Pertanto, si ritiene opportuno che il nuovo adempimento, benché
disposto con decreto in vigore dal 30/03/2024, si applichi ai
soggetti di cui al comma 3 che non abbiano ancora trasmesso
l’asseverazione finale alla data d’entrata in vigore del D.P.C.M.
di cui al comma 4.
Conclusioni
In quasi venti anni di politica per la promozione
dell’efficienza energetica negli edifici il bilancio può
considerarsi positivo, soprattutto se visto in termini del percorso
di informazione di utenti e formazione dei professionisti sul tema
dell’efficienza energetica. Il nostro Paese ha scelto di promuovere
ed incentivare gli interventi di riqualificazione energetica del
proprio patrimonio residenziale come strategia per superare le
barriere economiche, comportamentali ed organizzative che, nella
maggior parte dei casi, inibiscono cittadini, imprese ed
istituzioni alle diverse scale territoriali ad investite sul
retrofit energy based del proprio patrimonio. ENEA su incarico del
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta lavorando
all’analisi di scenari per il recepimento delle direttive
sull’efficientamento energetico degli edifici, analizzando gli
interventi di riqualificazione energetica del parco immobiliare
residenziale e terziario sotto il criterio guida del rapporto
costi-benefici.
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