Corte costituzionale, sentenza 28 maggio 2026, n. 91



Presidente: Amoroso – Redattore: Luciani

[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e L.D. M. in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore S.C. M.C., con ordinanza del 15 luglio 2025, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione di L.D. M., in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore S.C. M.C., dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;

uditi gli avvocati Alexander Schuster per L.D. M., Antonella Patteri per l’INPS, nonché l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 15 luglio 2025, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2025, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt. 2, 36, primo comma, e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nonostante l’avvenuta formalizzazione di un vincolo matrimoniale all’estero.

1.1.- In punto di fatto, le Sezioni unite rimettenti riferiscono di essere chiamate a decidere sul ricorso per cassazione proposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) avverso la sentenza con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato il diritto di L.D. M. e del minore S.C. M.C. a percepire la pensione indiretta in quanto superstiti di D. C., condannando l’Istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal 1° novembre 2015, maggiorati degli interessi legali.

Evidenziano che L.D. M. e D. C., «legati da stabile convivenza, avevano avuto negli Stati Uniti un figlio, nato il 13 gennaio 2010 con fecondazione assistita», la cui nascita «era stata registrata in Italia il 23 marzo 2010, con attribuzione della paternità al solo [M.]», e che, avendo la coppia contratto matrimonio a New York il 2 novembre 2013, «l’atto era stato trascritto in Italia come unione civile il 4 ottobre 2016, quando già si era verificata la morte del [C.], risalente all’8 ottobre 2015».

Aggiungono che, successivamente al decesso, «erano stati trascritti, l’8 maggio 2017, anche la sentenza statunitense del 5 luglio 2016, che aveva accertato la paternità del minore anche in capo a [D. C.], nonché l’atto di nascita di [S.C. M.C.]», debitamente aggiornato per tener conto «del riconoscimento ottenuto in sede giudiziale», e che, esaurite senza esito le prescritte procedure amministrative per ottenere la pensione ai superstiti, L.D. M., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore S.C. M.C., aveva proposto domanda giudiziale per sentir dichiarare che il diniego opposto dall’INPS integrava discriminazione diretta per motivo di genere e orientamento sessuale e aveva chiesto, in via principale, «la disapplicazione della normativa italiana, vigente ratione temporis, nella parte in cui esclude, in caso di decesso di assicurato INPS, il diritto alla pensione indiretta del superstite dello stesso genere e del figlio minore di coppia omogenitoriale», formulando altresì «domanda autonoma di accertamento del diritto alla prestazione previdenziale» e chiedendo in ogni caso la condanna dell’Istituto a corrispondere i ratei arretrati.

Riferiscono che il primo giudice aveva rigettato la domanda di accertamento della discriminazione e dichiarato inammissibile la domanda autonoma, siccome incompatibile con il rito speciale previsto dall’art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e dall’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori), e che la Corte territoriale, «andando di contrario avviso quanto all’ammissibilità della domanda subordinata», l’aveva «esaminata con priorità» e accolta sulla scorta di una «interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata» della disciplina della pensione di reversibilità, ritenendo conseguentemente assorbita la domanda di accertamento della discriminazione.

Tanto premesso, ritengono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, «nella parte in cui limita il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge e non lo estende al superstite della coppia omoaffettiva che, al momento del decesso, aveva formalizzato all’estero l’unione e si era trovata nella giuridica impossibilità di ottenere in Italia il riconoscimento del vincolo».

1.2.- In punto di rilevanza, le Sezioni unite rimettenti premettono che il percorso argomentativo della sentenza gravata «non può essere condiviso perché […] perviene ad un risultato che eccede i limiti dell’interpretazione adeguatrice la quale, in presenza di un univoco tenore della norma applicabile alla fattispecie, deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 253 del 2020).

Evidenziano quindi che l’istituto della pensione di reversibilità è tuttora disciplinato dal citato art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, il quale – nel prevedere, al primo comma, che «[n]el caso di morte del pensionato o dell’assicurato […] spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi» – riconosce il diritto «in favore del “coniuge”, e, quindi valorizza il rapporto coniugale che, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale e di queste Sezioni Unite […], non può essere pienamente assimilato alla situazione di convivenza, seppure stabile, e presenta elementi di diversificazione anche rispetto al vincolo che ha fonte nell’unione civile» (è citata, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 66 del 2024).

Ricordano, ancora, che soltanto con l’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 è stato previsto che «[a]l solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» e che, sulla scorta della delega di cui al successivo comma 28, l’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, recante «Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76», ha introdotto nella legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), l’art. 32-bis, ove si stabilisce che «[i]l matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana».

Ritengono, tuttavia, che il principio d’irretroattività delle leggi osti alla possibilità che tali effetti si producano in relazione a situazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, potendo una normativa sopravvenuta applicarsi ex nunc a un fatto pregresso solo quando si tratti di disciplinarne effetti che si protraggono nel tempo (sono citate Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 27 dicembre 2023, n. 35969, e 25 maggio 1991, n. 5939), tanto non potendo invece dirsi per ciò che concerne il diritto alla pensione di reversibilità, la cui spettanza va apprezzata esclusivamente con riguardo alla disciplina vigente al momento del decesso dell’assicurato, che ne costituisce il fatto generatore (sono citate, tra le altre, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 23 novembre 2015, n. 23841, e 3 settembre 2015, n. 17514).

Per altro, ma concorrente, profilo, le Sezioni unite rimettenti escludono – come invece innanzi ad esse perorato dalla parte privata – che si possa pervenire al riconoscimento del diritto de quo disapplicando la normativa interna siccome contrastante con il divieto di trattamenti discriminatori fondati sull’orientamento sessuale, di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Richiamandosi alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, prima sezione, 24 novembre 2016, causa C-443/15, David L. Parris, esse rilevano che la direttiva citata lascia impregiudicata la competenza esclusiva delle legislazioni nazionali in materia di stato civile e di prestazioni che ne derivano, né obbliga gli Stati membri a riconoscere effetti retroattivi alle unioni civili o a prevedere, per ciò che specificamente concerne le pensioni di reversibilità, misure di diritto transitorio a beneficio delle coppie dello stesso sesso, ostando solamente a che il trattamento previdenziale riservato alle parti di un’unione civile sia deteriore rispetto a quello previsto per i coniugi (sono citate anche Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 10 maggio 2011, causa C-147/08, Jürgen Römer, e Corte di giustizia delle Comunità europee, grande sezione, sentenza 1° aprile 2008, causa C-267/06, Tadao Maruko).

Ritenendo che conclusioni analoghe possano desumersi dagli arresti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (è citata Corte EDU, terza sezione, sentenza 14 giugno 2016, Aldeguer Tomás contro Spagna), le Sezioni unite rimettenti reputano che la questione debba essere decisa esclusivamente assumendo a riferimento la previsione dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, nel testo applicabile ratione temporis al momento del decesso dell’assicurato (8 ottobre 2015).

1.3.- In punto di non manifesta infondatezza, le Sezioni unite danno atto che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto in passato, con la sentenza n. 461 del 2000, giustificata la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i beneficiari della pensione di reversibilità, ma ritengono che le ragioni poste a fondamento di quella decisione non possano essere estese alla presente fattispecie, «nella quale non viene in rilievo una convivenza di fatto eteroaffettiva, frutto di una libera scelta della coppia eterosessuale, né manca la formalizzazione del vincolo, intesa come fatto storico certo documentabile ai fini dell’accesso alla prestazione previdenziale, perché si discute di un’unione omosessuale legalizzata all’estero, il cui riconoscimento il legislatore non ha consentito […] fino all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016».

Parimenti nota alle Sezioni unite è la sentenza n. 138 del 2010, con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibili le questioni allora poste dai giudici rimettenti, che sollecitavano una pronuncia additiva che estendesse all’unione di persone dello stesso sesso l’intera disciplina del matrimonio civile. È anzi «dalla motivazione di questa pronuncia che [esse] ritengono di dover prendere le mosse nella prospettazione della questione di legittimità nei termini sopra indicati», dal momento che, in tale circostanza, questa Corte, pur evidenziando la diversità tra matrimonio e unione omosessuale e riconoscendo che spetta al legislatore definire le tutele proprie di quest’ultima, non avrebbe mancato di individuare nell’unione omosessuale una formazione sociale idonea a consentire il libero sviluppo della persona umana nella vita di relazione, riservandosi la possibilità di intervenire, mediante il controllo di ragionevolezza, a tutela di specifiche situazioni in cui sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la coppia coniugata e quella omosessuale.

«È questo controllo [di ragionevolezza] che le Sezioni Unite intendono sollecitare nella fattispecie»: verrebbe infatti in rilievo un diritto che, collocandosi nell’alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. e partecipando della medesima funzione previdenziale propria del trattamento pensionistico (alla quale aggiunge «l’ultrattività della solidarietà familiare»), ben potrebbe essere ricompreso fra i diritti fondamentali (sono citate le sentenze di questa Corte n. 148 del 2024, n. 162 del 2022 e n. 174 del 2016), «in presenza dei quali diviene recessiva la diversità con la famiglia fondata sul matrimonio, e risulta giustificato […] l’intervento additivo […] finalizzato a rendere omogenea la condizione della coppia omosessuale con quella coniugata, nel caso in cui alla prima sia stato impedito, in ragione della normativa vigente ratione temporis, il riconoscimento del vincolo contratto all’estero».

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili e comunque non fondate.

In punto di ammissibilità, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce anzitutto che l’intervento additivo richiesto eccederebbe i poteri di questa Corte, implicando scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore connesse all’«apprezzamento economico degli oneri connessi ad un ampliamento, per il passato, della platea dei beneficiari», in difetto «di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata» (sono citate le ordinanze n. 176 e n. 156 del 2013 e la sentenza n. 87 del 2013) o di un travalicamento del «canone della ragionevolezza che deve presiedere alle scelte normative» (sono citate le sentenze n. 229 e n. 223 del 2015, n. 248 e n. 81 del 2014, n. 206 del 1999, n. 43 del 1997 e n. 313 del 1995).

Per altro profilo, l’interveniente rileva che, nel caso di specie, il conferimento del diritto alla pensione di reversibilità al convivente superstite della coppia omoaffettiva, adesso pacificamente riconosciuto dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, risulterebbe semmai impedito dalla circostanza che il decesso dell’assicurato è avvenuto anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 7 del 2017, che attribuisce gli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Di conseguenza, non avendo il giudice a quo censurato «la scelta del legislatore del 2016 di riconoscere valore giuridico alle unioni omosessuali solo pro futuro», senza prevedere «una disciplina transitoria che ne preveda l’applicazione alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore ma producenti effetti anche successivamente», le odierne questioni di legittimità costituzionale sarebbero inammissibili per non essere stata correttamente individuata la norma «che costituisce effettivamente l’ostacolo alla tutela costituzionale invocata».

Un ultimo profilo d’inammissibilità è ravvisato nella scelta del rimettente di non evocare esplicitamente l’art. 3 Cost. fra i parametri costituzionali in ipotesi violati. Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale che ha ampliato la platea dei beneficiari della pensione di reversibilità a beneficio dei nipoti minorenni viventi a carico degli ascendenti, ancorché non formalmente affidati (è citata la sentenza n. 180 del 1999), e dei nipoti maggiorenni inabili (è citata la sentenza n. 88 del 2022), l’Avvocatura ricorda che in entrambi i casi l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti), è stata dichiarata in ragione della violazione dell’art. 3 Cost., venendo in rilievo un’irragionevole disparità di trattamento. Tanto dovendo ritenersi anche nel caso di specie, l’evocazione di parametri diversi dall’art. 3 Cost. risulterebbe inidonea a fondare la censura.

Nel merito, l’Avvocatura ha concluso per la non fondatezza delle questioni in relazione a tutti i parametri evocati, rimarcando la piena legittimità costituzionale della scelta del legislatore di attribuire efficacia soltanto pro futuro al riconoscimento degli effetti civili delle unioni omosessuali contratte all’estero prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.

3.- Si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.

Ad avviso dell’Istituto, la pensione di reversibilità costituirebbe una forma di ultrattività della solidarietà familiare (è citata la sentenza di questa Corte n. 88 del 2022, che richiama le precedenti n. 174 del 2016 e n. 180 del 1999) e, non essendo in alcun modo correlata allo stato di bisogno dell’avente diritto, esulerebbe sia dal novero delle prestazioni tutelate dall’art. 38 Cost. sia dalla previsione dell’art. 36 Cost., non essendo deputata a soccorrere il lavoratore, bensì il coniuge, l’unito civilmente e il familiare (entro un certo grado) del medesimo, una volta deceduto.

Proprio quest’ultima caratteristica renderebbe inconferente il richiamo da parte del rimettente alla sentenza n. 148 del 2024, con la quale questa Corte – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile – ha riconosciuto il diritto di partecipare agli utili e agli incrementi dell’impresa familiare anche al convivente di fatto superstite del partner deceduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016: mentre la partecipazione agli utili e agli incrementi costituisce la retribuzione del convivente di fatto che ha prestato attività lavorativa all’interno dell’impresa familiare e la retribuzione costituisce indubbiamente «diritto fondamentale» dell’individuo, assolvendo alla «funzione fondamentale di salvaguardare dalla schiavitù e dallo sfruttamento gratuito della forza lavoro», la pensione di reversibilità non possiederebbe tali caratteristiche, trattandosi piuttosto di «prestazione previdenziale eccezionalmente riconosciuta non al lavoratore assicurato, ma a determinati suoi familiari, quindi a soggetti legati al lavoratore deceduto in forza del possesso di uno status civile al quale consegue l’attribuzione di un complesso di diritti e la soggezione ad un complesso di obblighi stabiliti dalla legge», come ad esempio la condizione di erede legittimo e di legittimario.

Da ultimo, l’Istituto sottolinea che non potrebbe «darsi ingresso nel nostro ordinamento alla prospettiva che tutte le convivenze omoaffettive, perfino se già concluse prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, diano diritto alla reversibilità, andando a ritroso senza limiti di tempo», senza con ciò stesso «impedire la quantificazione di spesa nell’ambito della programmazione finanziaria, annuale e pluriennale» e compromettere «[l]a sostenibilità del sistema previdenziale», specie tenendo conto che la pensione di reversibilità, non costituendo prestazione assistenziale, «è posta a carico della gestione di iscrizione del deceduto».

4.- Si è costituita in giudizio la parte privata, in proprio e nella spiegata qualità, chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate.

Ricordato che, giusta la giurisprudenza costituzionale, la pensione di reversibilità «mutua la natura di retribuzione differita dalle proprie connotazioni previdenziali» (è citata la sentenza n. 174 del 2016) ed è «volta a preservare il vincolo di solidarietà che lega il dante causa ai suoi familiari, proiettandone la forza cogente anche nel tempo successivo alla morte» (è citata la sentenza n. 100 del 2022, unitamente ai precedenti ivi richiamati), la parte privata evidenzia che non si tratterebbe in questa sede di sindacare se la legge n. 76 del 2016 fosse tardiva rispetto al necessario adempimento agli obblighi costituzionali derivanti dall’art. 2 Cost.: «[n]ella prospettiva degli obblighi internazionali senz’altro lo era, come reso inoppugnabile dalle sentenze di condanna della Repubblica italiana da parte della Corte EDU» (sono citate le sentenze della Corte EDU, quarta sezione, 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia, e prima sezione, 14 dicembre 2017, Orlandi e altri contro Italia). Di conseguenza, si tratterebbe piuttosto di valutare «se il potere legislativo abbia operato entro limiti di coerenza e giustizia sostanziale nel momento in cui non ha previsto alcuna disciplina, nemmeno transitoria in seno alla legge n. 76/2016, per quei diritti che, al netto di ogni riconoscimento generale delle unioni fra persone dello stesso genere, comunque potevano essere invocati da tali coppie perché irragionevolmente escluse», tra i quali, appunto, la pensione di reversibilità.

Ciò premesso, la parte privata evidenzia che l’omogeneità di situazione in cui versano le coppie omoaffettive e le coppie eteroaffettive costituisce un dato ormai acquisito sia nella legislazione nazionale (è richiamato l’art. 1, comma 12, della legge n. 76 del 2016) sia nelle normazioni sovranazionali e internazionali (sono citate: Corte EDU, prima sezione, 24 giugno 2010, sentenza Schalk e Kopf contro Austria; le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 14 dicembre 2007, C-303, in particolare quella relativa all’art. 9; le comunicazioni del Comitato per i diritti umani CCPR/C/78/D/941/2000 del 18 settembre 2003 e CCPR/C/89/D/1361/2005 del 14 maggio 2007; l’opinione consultiva della Corte interamericana per i diritti umani OC-24/17 del 24 novembre 2017).

Evidenzia altresì che la coppia omoaffettiva, all’epoca del decesso dell’assicurato, «non godeva nell’ordinamento italiano di alcuna possibilità di scelta, stante la radicale carenza di ogni opzione di riconoscimento giuridico della loro unione» e che proprio tale impossibilità di scelta è ciò che ha indotto la Corte di giustizia dell’Unione europea ad affermare che «una disparità di trattamento fondata sullo status matrimoniale dei lavoratori […] è pur sempre una discriminazione diretta in quanto, essendo il matrimonio riservato alle persone di sesso diverso, i lavoratori omosessuali sono impossibilitati a soddisfare la condizione necessaria per ottenere i benefici rivendicati» (è citata Corte di giustizia UE, quinta sezione, sentenza 12 dicembre 2013, causa C-267/12, Frédéric Hay).

Sottolinea, peraltro, che, avendo nella specie la coppia contratto matrimonio negli Stati Uniti, la vicenda in esame non sarebbe comparabile a quella di una coppia omosessuale liberamente convivente, non potendo il matrimonio contratto all’estero considerarsi inesistente, bensì dovendo qualificarsi meramente improduttivo di effetti giuridici nell’ordinamento italiano in epoca anteriore alla legge n. 76 del 2016 (è citata Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 15 marzo 2012, n. 4184).

Conclude, pertanto, che «[l]a disposizione sospettata di incostituzionalità effettivamente cozza contro gli articoli 3, 36 e 38 Cost. in quanto nega ad una famiglia, quale è quella composta da due uomini in stabile relazione affettiva, suggellata da matrimonio validamente contratto all’estero, la tutela garantita alla famiglia del lavoratore dalla Carta costituzionale nel momento in cui esclude il coniuge del lavoratore dal trattamento di reversibilità».

Reitera, infine, la domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in relazione ai quesiti prospettati fin dal primo grado di giudizio (e riproposti al giudice a quo), affinché la Corte di giustizia chiarisca se, ai sensi della direttiva 2000/78/CE, costituisca «discriminazione diretta per orientamento sessuale negare la pensione indiretta a favore del partner superstite dello stesso genere del lavoratore, entrambi coniugati all’estero, in ragione del fatto che lo Stato Membro non riconosce tale matrimonio né offre alcun altro istituto alternativo di tutela della relazione omoaffettiva e ciò sebbene al momento del decesso quello Stato membro fosse già stato giudicato in violazione dell’art. 8 CEDU nella sentenza Oliari c. Italia proprio per carenza di ogni forma di riconoscimento dell’unione».

Sul punto, ritiene che, sebbene il giudice rimettente «non solo non abbia prospettato una doppia pregiudizialità, ma la abbia […] espressamente esclusa», dal momento che «ha escluso dal perimetro dello scrutinio di costituzionalità i parametri costituzionali, quali l’art. 117, co. 1, Cost. che consentono al diritto dell’UE di fungere da norme interposte», il giudizio sulla compatibilità della norma censurata con il diritto dell’Unione europea costituirebbe un prius logico-giuridico rispetto al sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale, mettendo in discussione la stessa applicabilità della norma al caso di specie e incidendo, in ultima analisi, sulla rilevanza (sono citate la sentenza di questa Corte n. 245 del 2019 nonché le ordinanze n. 182 del 2020, n. 48 del 2017 e n. 298 del 2011).

Ricorda, ancora, che la giurisprudenza della Corte di giustizia è costante nell’escludere che un giudice di uno Stato membro possa ritenersi vincolato dall’apprezzamento di un altro giudice dello stesso Stato membro circa la compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione (sono citate Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 18 gennaio 2022, causa C-261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH, e prima sezione, sentenza 20 ottobre 2011, causa C-396/09, Interedil srl).

Nel merito, ritiene che, costituendo «una forma di retribuzione differita», la pensione di reversibilità disciplinata dal diritto italiano dovrebbe rientrare nell’ambito prescrittivo dell’art. 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE, con conseguente applicazione del divieto di discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale, chiaramente formulato nella citata sentenza CGUE resa in causa C267/12, in armonia con altre sentenze del medesimo consesso (sono citate le già richiamate sentenze CGUE nelle cause C-147/08 e C267/06; nonché prima sezione, sentenza 27 aprile 2006, causa C-423/04, Sarah Margaret Richards). Solo apparente, pertanto, si rivelerebbe il contrasto con la sentenza CGUE in causa C-443/15, citata nell’ordinanza di rimessione. Anzitutto, perché «la fattispecie atteneva ad una lamentata discriminazione di tipo intersezionale», allora considerata insussistente nel diritto dell’Unione e adesso invece pacificamente riconosciuta (è citata la direttiva UE 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione); in secondo luogo, perché «quella fattispecie riguardava l’Irlanda, laddove il presente caso attiene all’Italia», che, essendo stata condannata dalla Corte EDU in quanto in difetto per non aver apprestato alcun riconoscimento formale delle coppie omoaffettive, doveva ritenersi già nel 2015 «in una situazione perdurante di violazione della Carta dei diritti fondamentali» (sono citati, in particolare, l’art. 52, paragrafo 3, primo periodo, CDFUE, a tenor del quale «[l]addove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione», e la sentenza della Corte EDU, grande camera, 17 gennaio 2023, Fedotova e altri contro Russia).

Non potendo, pertanto, il diritto dell’Unione «tollerare che nell’ambito della propria sfera di competenza si riverberino le conseguenze di una violazione di diritti umani e di libertà fondamentali, sebbene tale violazione sia posta in essere nell’ambito di competenze riservate agli Stati» (sono citate Corte di giustizia, grande sezione, sentenze 4 ottobre 2024, causa C-4/23, M.-A.A. e 27 aprile 2006, C-423/04; Corte di giustizia CEE 7 gennaio 2004, causa C-117/01, K.B.), la richiesta di rinvio pregiudiziale potrebbe ritenersi assorbita soltanto in caso di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, salvo che questa Corte «intendesse introdurre denegate limitazioni temporali di efficacia […], essendo riservato alla Corte di giustizia il potere di modulare gli effetti temporali delle proprie interpretazioni».

5.- In vista dell’udienza pubblica, la parte privata ha depositato memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Richiamandosi agli atti di intervento e di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’INPS, essa rileva anzitutto che non sussisterebbe alcuna delle ragioni d’inammissibilità prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato: non quella concernente il difetto di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, avendo il giudice a quo formulato con chiarezza il petitum e non essendo state nemmeno esemplificate le altre possibili scelte che il legislatore potrebbe compiere in subiecta materia; non quella concernente l’assenza di censure nei confronti della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui non ha previsto una disciplina transitoria, riguardando l’odierna vicenda non già il compendio di diritti e doveri derivanti dall’unione civile, ma soltanto la questione della spettanza della pensione di reversibilità; non quella relativa alla mancata evocazione, quale parametro, dell’art. 3 Cost., attenendo essa, piuttosto, al merito delle questioni.

Parimenti implausibili sarebbero le argomentazioni dell’Avvocatura e della difesa dell’INPS per quanto riguarda l’addotta impossibilità di ricondurre la pensione di reversibilità nell’ambito degli artt. 36 e 38 Cost., avendo la Corte costituzionale «chiaramente riconosciuto, peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, la natura retributiva di tale prestazione, ancorata alla carriera lavorativa e contributiva dell’assicurato» (è richiamata, ancora, la sentenza n. 174 del 2016).

Priva di fondamento, ancora, sarebbe la difesa dell’INPS circa la necessità che la pensione di reversibilità presupponga un rapporto giuridico formalizzato e attributivo di uno status di diritto pubblico: non soltanto perché già oggi sussistono casi in cui l’Istituto è chiamato a svolgere indagini in fatto circa la relazione di convivenza tra il de cuius e il preteso avente diritto nonché in ordine alla cosiddetta vivenza di costui a carico dell’assicurato, ma soprattutto perché la giurisprudenza costituzionale «non subordina i diritti fondamentali, di cui un familiare beneficia, alla condizione che il legame sia formalizzato» (è citata ancora la sentenza n. 148 del 2024, con i precedenti ivi richiamati).

La parte privata ricorda, infine, che la giurisprudenza della Corte EDU e quella della Corte di giustizia dell’Unione europea sarebbero ormai concordi nel ritenere che gli Stati membri debbano offrire alle coppie omosessuali «quantomeno una forma di tutela alternativa al matrimonio» (è citata da ultimo la sentenza della Corte di giustizia UE, grande sezione, 25 novembre 2025, causa C-713/23, Jakub Cupriak-Trojan e altro) e che – in disparte la circostanza che il matrimonio contratto all’estero dovrebbe soddisfare ex se «il crisma di ufficialità e formalizzazione necessario per l’accesso alla pensione di reversibilità» – questa Corte, con la sentenza n. 7 del 2026, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto, avrebbe escluso che la mancanza di «presupposti formali, certi a priori», che attestino la sussistenza della relazione, possa costituire valida ragione per differenziare la situazione dei conviventi rispetto a quella dei coniugi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6.- Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 187 del 2025), la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt. 2, 36, primo comma, e 38 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, «nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dell’altro componente della coppia omosessuale, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero».

Nel giudizio costituzionale così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituiti l’INPS e la parte privata interessata.

Prima di esaminare il merito, è necessario delimitare il petitum dell’ordinanza di rimessione e soffermarsi sulle questioni in rito poste dall’Avvocatura generale dello Stato e dalla parte privata.

6.1.- Con riguardo al petitum, appunto, è bene rimarcare che le Sezioni unite rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, esclusivamente nella parte in cui esso limita il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità al coniuge e non lo estende al superstite della coppia omoaffettiva che, al momento del decesso, si era unita in matrimonio all’estero e si era trovata nella giuridica impossibilità di trascriverlo in Italia per l’assenza di una normativa che lo permettesse.

6.2.- In punto di ammissibilità delle questioni, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito anzitutto che l’intervento additivo richiesto eccederebbe i poteri di questa Corte, implicando scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore per ciò che concerne l’«apprezzamento economico degli oneri connessi ad un ampliamento, per il passato, della platea dei beneficiari» e difettando «un’unica soluzione costituzionalmente obbligata» o un travalicamento del «canone della ragionevolezza che deve presiedere alle scelte normative».

L’eccezione non è fondata.

Fermo restando quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale sulle più ampie condizioni che consentono addizioni o sostituzioni di dettati normativi nell’occasione di una pronuncia di accoglimento, va detto che l’ordinanza di rimessione ha puntualmente indicato la soluzione additiva richiesta mediante raffronto con il tertium comparationis costituito dal trattamento più favorevole spettante al superstite che sia coniuge o unito civilmente (si veda, per un caso analogo, la sentenza n. 224 del 2020) e ha evocato precisamente quel «controllo di ragionevolezza» che questa Corte si è riservato allorché, pur riconoscendo la distinta considerazione che, sul piano costituzionale, deve attribuirsi alla coppia omoaffettiva rispetto alla coppia coniugata, ha ammesso che, «in relazione ad ipotesi particolari», può riscontrarsi «la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale» (sentenza n. 138 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 66 del 2024 e n. 170 del 2014).

6.3.- L’Avvocatura generale dello Stato ha poi prospettato (pur senza così qualificarla esplicitamente) un’ipotesi di aberratio ictus, rilevando che, nel caso di specie, il conseguimento del diritto alla pensione di reversibilità al convivente superstite della coppia omoaffettiva, successivamente riconosciuto in virtù dell’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, risulterebbe impedito dalla circostanza che il decesso dell’assicurato è avvenuto anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 7 del 2017, che attribuisce gli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Di conseguenza, non avendo il giudice a quo censurato «la scelta del legislatore del 2016 di riconoscere valore giuridico alle unioni omosessuali solo pro futuro», senza contemplare «una disciplina transitoria che ne preveda l’applicazione alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore ma producenti effetti anche successivamente», le odierne questioni di legittimità costituzionale sarebbero inammissibili per non essere stata correttamente individuata la norma «che costituisce effettivamente l’ostacolo alla tutela costituzionale invocata».

Sebbene si radichi nell’implicita (e corretta) considerazione dell’essenzialità, in generale, di un adeguato diritto intertemporale per il buon funzionamento dell’ordinamento, neanche tale eccezione è fondata.

Le Sezioni unite rimettenti, infatti, non hanno inteso censurare l’assenza di una generale disciplina transitoria relativa ai matrimoni omosessuali contratti all’estero e scioltisi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, ma – sul presupposto incontroverso dell’irretroattività della disciplina delle unioni civili – si sono limitate a dubitare della legittimità costituzionale della disciplina della pensione ai superstiti nella parte in cui non consente l’attribuzione della provvidenza in favore del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omoaffettiva (legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero) verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.

Si deve inoltre ricordare che la giurisprudenza costituzionale è saldamente attestata nel senso che «ricorre l’inammissibilità delle questioni per aberratio ictus solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale» (sentenza n. 88 del 2022) e – soprattutto – nell’ipotesi in cui, «quale che sia la pronunzia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio a quo resterebbe definito da norme contenute in disposizioni diverse» (sentenza n. 206 del 2020). Tanto non accade nella specie, se è vero che questa stessa Corte ha ravvisato nell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, la norma che «delinea le condizioni affinché il coniuge e i figli del titolare della pensione […] possano godere della pensione di reversibilità per i superstiti» (sentenza n. 88 del 2022).

6.4.- Un ultimo profilo d’inammissibilità è ravvisato dall’Avvocatura generale dello Stato nella scelta del rimettente di non evocare esplicitamente l’art. 3 Cost. fra i parametri costituzionali in ipotesi violati. Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale che ha ampliato la platea dei beneficiari della pensione di reversibilità a beneficio dei nipoti minorenni viventi a carico degli ascendenti, ma a loro non formalmente affidati (è citata la sentenza n. 180 del 1999), e dei nipoti maggiorenni inabili (è citata la sentenza n. 88 del 2022), la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che in entrambi i casi l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957 è stata dichiarata in ragione della violazione dell’art. 3 Cost., venendo in rilievo un’irragionevole disparità di trattamento. Tanto dovendo ritenersi anche nel caso di specie, l’evocazione di parametri diversi dall’art. 3 Cost. risulterebbe inidonea a fondare la prospettata censura.

Nemmeno tale eccezione è fondata: è sufficiente, sul punto, ricordare che la mancata individuazione di un determinato parametro costituzionale, in aggiunta o in alternativa rispetto a quelli espressamente indicati, è vicenda che attiene al merito della questione e non alla sua ammissibilità (sentenza n. 166 del 2019). Sulla questione si tornerà, pertanto, al punto 8.6.

6.5.- Mette conto, da ultimo, ricordare che la difesa della parte privata ha reiterato, per il caso che le questioni siano dichiarate non fondate, l’istanza (già proposta nel giudizio principale) di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, in relazione ai quesiti prospettati fin dal primo grado di giudizio, affinché la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisca se, ai sensi della direttiva 2000/78/CE, costituisca «discriminazione diretta per orientamento sessuale negare la pensione indiretta a favore del partner superstite dello stesso genere del lavoratore, entrambi coniugati all’estero, in ragione del fatto che lo Stato Membro non riconosce tale matrimonio né offre alcun altro istituto alternativo di tutela della relazione omoaffettiva e ciò sebbene al momento del decesso quello Stato membro fosse già stato giudicato in violazione dell’art. 8 CEDU nella sentenza Oliari c. Italia proprio per carenza di ogni forma di riconoscimento dell’unione».

Sul punto, la parte privata premette che, sebbene il giudice rimettente «non solo non abbia prospettato una doppia pregiudizialità, ma la abbia […] espressamente esclusa», dal momento che «ha escluso dal perimetro dello scrutinio di costituzionalità i parametri costituzionali, quali l’art. 117, co. 1, Cost. che consentono al diritto dell’UE di fungere da norme interposte», il giudizio sulla compatibilità della norma censurata con il diritto dell’Unione europea costituirebbe un prius logico-giuridico rispetto al sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale, andandone della diretta disapplicabilità della norma nel caso di specie e conseguentemente della rilevanza della quaestio.

Nel merito, la parte privata sostiene che, costituendo «una forma di retribuzione differita», la pensione di reversibilità disciplinata dal diritto italiano dovrebbe rientrare nell’ambito dell’art. 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE, con conseguente applicazione del divieto, ivi stabilito, di discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale.

6.6.- Sull’istanza della parte privata, descritta al precedente punto, non è necessario pronunciarsi. In disparte il dato processuale ch’essa è stata proposta solo in subordine e nell’ipotesi del rigetto delle quaestiones, basta ricordare che il perimetro del giudizio costituzionale incidentale è definito dall’atto introduttivo e non può essere alterato o ampliato dalle parti nel corso del suo svolgimento (si vedano, ex plurimis, sentenze n. 199 del 2025, n. 202, n. 200 del 2018 e, con riguardo alla figura dell’amicus curiae, n. 180 del 2021).

7.- Venendo al merito, il rimettente prospetta una irragionevole disparità di trattamento concernente il beneficio della pensione di reversibilità corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria al superstite, che costituisce il bene della vita del quale si controverte nel giudizio principale.

Il rapporto di lavoro del de cuius costituisce presupposto, ma non causa, della pensione di reversibilità. Come accade nei sistemi a ripartizione, poi, per quanto concerne il finanziamento, sono le generazioni presenti (attive) a erogare le risorse necessarie per il pagamento delle pensioni di reversibilità in favore delle generazioni pregresse (inattive), esattamente come le generazioni future faranno nei confronti delle attuali. Lega, così, le generazioni un vincolo solidaristico, articolato nel tempo, che si concretizza in una catena di reciproci doveri.

Le caratteristiche strutturali e del finanziamento della pensione di reversibilità sono pertanto diverse da quelle della retribuzione, il che consente anche di definire il rapporto fra questa e il diritto eurounitario, che – come visto – è stato oggetto di un richiamo della parte privata. Deve invero escludersi che la pensione corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria sia suscettibile di rientrare nell’ambito della direttiva 2000/78/CE. L’art. 3 di tale direttiva, infatti, stabilisce, al paragrafo 3, che essa «non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale» e, nell’interpretare tale ultima previsione, la Corte di giustizia ha chiarito che, al fine di valutare se una prestazione pensionistica rientri o meno nella sfera di applicazione della direttiva, è dirimente stabilire se «la pensione […] è corrisposta al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro che lo lega al suo ex datore di lavoro», ossia «se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all’ultima retribuzione» (CGCE, sentenza 1° aprile 2008, causa C-267/06, paragrafi 46-48).

Il riferimento alle prestazioni pensionistiche che riguardano «soltanto una categoria particolare di lavoratori» (come i dipendenti dei teatri tedeschi assicurati presso la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, nel caso della sentenza in causa C-267/06; i dipendenti della Freie und Hansestadt Hamburg, nel caso della sentenza in causa C-147/08; i dipendenti del Trinity College Dublin, nel caso della sentenza in causa C-443/15) chiarisce, all’evidenza, che entro il perimetro della direttiva ricadono soltanto quelle prestazioni pensionistiche integrative che, eventualmente anche a mezzo di istituzioni create ad hoc, sono corrisposte da datori di lavoro privati o pubblici ai propri ex dipendenti e che hanno, dunque, caratteristiche di struttura e finanziamento analoghe a quelle della retribuzione.

8.- Sempre nel merito, le Sezioni unite danno atto che, con la sentenza n. 461 del 2000, questa Corte ha ritenuto giustificata la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i beneficiari della pensione di reversibilità, ma reputano che le ragioni poste a fondamento di quella decisione non possano essere estese alla presente fattispecie, dal momento che qui «non viene in rilievo una convivenza di fatto eteroaffettiva, frutto di una libera scelta della coppia eterosessuale, né manca la formalizzazione del vincolo, intesa come fatto storico certo documentabile ai fini dell’accesso alla prestazione previdenziale», discutendosi invece «di un’unione omosessuale legalizzata all’estero, il cui riconoscimento il legislatore non ha consentito […] fino all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016».

Le Sezioni unite ricordano inoltre la sentenza n. 138 del 2010, con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibili le questioni allora poste dai giudici rimettenti, i quali sollecitavano una pronuncia additiva che estendesse all’unione di persone dello stesso sesso l’intera disciplina del matrimonio civile. È anzi «dalla motivazione di questa pronuncia» che esse ritengono di prendere le mosse al fine della prospettazione delle questioni di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati. Ciò perché, in quella circostanza, questa Corte, pur evidenziando la diversità fra matrimonio e unione omosessuale e riconoscendo che spetta al legislatore definire le tutele di quest’ultima, non avrebbe mancato di qualificarla come una formazione sociale idonea a consentire il libero sviluppo della persona umana nella vita di relazione, riservandosi la possibilità di intervenire, mediante il controllo di ragionevolezza, a tutela di specifiche situazioni in cui fosse riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la coppia eterosessuale coniugata e quella omosessuale.

«È questo controllo [di ragionevolezza]» che le Sezioni unite rimettenti «intendono sollecitare nella fattispecie»: verrebbe infatti a loro avviso in rilievo un diritto che, partecipando della medesima funzione previdenziale propria del trattamento pensionistico e realizzando l’ultrattività della solidarietà familiare, ben potrebbe essere ricondotto nell’alveo dei diritti fondamentali, «in presenza dei quali diviene recessiva la diversità con la famiglia fondata sul matrimonio, e risulta giustificato […] l’intervento additivo […] finalizzato a rendere omogenea la condizione della coppia omosessuale con quella coniugata, nel caso in cui alla prima sia stato impedito, in ragione della normativa vigente ratione temporis, il riconoscimento del vincolo contratto all’estero».

8.1.- Ciò premesso, va ricordato che la funzione originaria della pensione attribuita al coniuge superstite dapprima dall’art. 104 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari), poi dall’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, consisteva non tanto nell’esigenza di «eliminare uno stato di bisogno» (come invece previsto «dalle disposizioni estensive del beneficio della riversibilità ad altre categorie di soggetti come i figli maggiorenni, i collaterali e gli ascendenti»), quanto in quella di «porre al riparo il coniuge dalla eventualità stessa del bisogno». La riprova è che «non [erano] richieste, per la moglie superstite, altre condizioni che quelle stesse costitutive del diritto a pensione del lavoratore defunto», mentre «[l]a mancata indicazione del marito tra i beneficiari del trattamento di riversibilità» era strettamente correlata «alla disciplina civilistica che, di fronte ad un eventuale reddito di lavoro della moglie, non prevedeva un obbligo di destinazione al sostentamento del marito, se non per l’ipotesi eccezionale che questi non avesse mezzi sufficienti e nei limiti di tale situazione di bisogno» (sentenza n. 6 del 1980).

L’art. 24 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sostituendo l’art. 143 cod. civ. con la previsione che «[e]ntrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia», diede evidenza al fatto «di innegabile rilevanza sociale» che «il lavoro della donna coniugata, indipendentemente da ogni considerazione statistica di frequenza, [era] venuto assumendo […] connotazione non diversa da quella del lavoro del marito, quanto alla destinazione del relativo reddito nell’ambito della famiglia, per il soddisfacimento degli interessi comuni di questa» (ancora sentenza n. 6 del 1980). Proprio per ciò, questa Corte non poté che dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma oggi in scrutinio nella parte in cui stabiliva che «se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro»: «[d]ovendo […] riconoscersi che la funzione di apporto economico alla famiglia assolta dal reddito lavorativo della moglie (ove di fatto questo sussista) è identica a quella assicurata dal reddito lavorativo del marito, ne consegue che la normativa sulla riversibilità, che tale apporto economico intende perpetuare oltre la morte del coniuge lavoratore, non può razionalmente distinguere nella disciplina le due situazioni (sotto il profilo considerato identiche) conseguenti rispettivamente alla morte della moglie o del marito assicurato o pensionato» (ancora sentenza n. 6 del 1980).

8.2.- La considerazione dell’apporto lavorativo ed economico al patrimonio della famiglia (e dunque anche a quello dell’altro coniuge) è stata particolarmente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità all’indomani della modifica dell’art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), da parte dell’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), che – come è noto – ha aggiunto ai beneficiari della pensione di reversibilità «il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio», purché egli non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile e purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Nell’interpretare tale norma, infatti, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno osservato che «il trattamento di reversibilità ha il suo fondamento ed il suo presupposto non già in una situazione di vivenza a carico del pensionato o di stato di bisogno, sebbene, ed esclusivamente, nell’incidenza dell’apporto (diretto od indiretto) di ciascuno dei coniugi sulla formazione non solo del patrimonio comune ma, altresì, a quello [sic] dell’altro coniuge», derivandone logicamente la conseguenza che «il diritto al trattamento sorge nel coniuge divorziato in via autonoma ed automatica nel momento della morte del pensionato, ma in forza di una aspettativa maturata, sempre in via autonoma e definitiva, nel corso della vita matrimoniale, sicché è insuscettibile d’essere vanificato dal successivo decorso degli eventi relativi al rapporto matrimoniale», ivi compreso, appunto, lo scioglimento (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 gennaio 1998, n. 159).

8.3.- Tanto chiarito, la questione è fondata nei termini che seguono.

Come ricordato dalle Sezioni unite rimettenti, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte escluso che, a livello costituzionale, sussista un’esigenza di «equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio» (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze n. 148 e n. 66 del 2024); il matrimonio, invero, in ragione delle profonde diversità che lo distinguono dalla semplice unione, non è assumibile nel suo complesso quale valido tertium comparationis, secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (sui quali, da ultimo, sentenza n. 54 del 2026). Il raffronto tra il matrimonio e l’unione omosessuale (così come con altre forme di unione o convivenza) è invece possibile per profili specifici, quando il diverso trattamento configuri un’ipotesi di irragionevolezza. È dunque solo in relazione a «ipotesi particolari» che questa Corte ha evocato la possibilità che il trattamento diverso da quello riservato alla coppia unita in matrimonio possa essere considerato costituzionalmente illegittimo, laddove la diversità cozzi, appunto, con il principio della ragionevolezza.

Tale irragionevolezza è stata esclusa allorché, proprio in relazione alla pensione ai superstiti, si pose la questione della disparità di trattamento insita nell’attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge, anche se separato o divorziato, e non invece al convivente more uxorio, ancorché il suo rapporto col de cuius fosse caratterizzato dagli stessi tratti di stabilità e certezza tipici del rapporto di coniugio: in tale circostanza, infatti, questa Corte osservò che «[d]iversamente dal rapporto coniugale, la convivenza more uxorio è fondata esclusivamente sulla affectio quotidiana», che è «liberamente e in ogni istante revocabile», e sulla «inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, che nascono dal matrimonio», ravvisando conseguentemente nella «mancata inclusione del convivente fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità» una «non irragionevole giustificazione nella circostanza che tale pensione si ricollega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che qui per definizione manca» (sentenza n. 461 del 2000).

8.4.- Ferme restando le considerazioni di cui al punto precedente, che escludono in radice la possibilità di parificare, ai fini del trattamento di reversibilità, la situazione della coppia omosessuale o eterosessuale convivente more uxorio a quella della coppia coniugata (o anche a quella unita civilmente che è oggetto di disciplina specifica), la peculiarità del caso di specie è duplice: 1) la coppia omosessuale aveva contratto matrimonio all’estero già nel 2013 e si era trovata nell’impossibilità di far ad esso attribuire effetti giuridici nell’ordinamento italiano poiché all’epoca dei fatti rilevanti nel giudizio a quo mancava una norma che permettesse il conferimento degli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero fra cittadini italiani dello stesso sesso (giurisprudenza pacifica a far data da Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 15 marzo 2012, n. 4184); 2) il decesso del coniuge assicurato è avvenuto in data 8 ottobre 2015, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e dell’art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 7 del 2017, che avrebbero consentito a ciascuno dei coniugi di far attribuire al matrimonio contratto gli effetti dell’unione civile, dovendo a tal fine le disposizioni della legge n. 76 del 2016 e dei relativi decreti delegati (d.lgs. n. 7 del 2017 e decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76») applicarsi anche ai vincoli costituiti prima della loro entrata in vigore (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 14 maggio 2018, n. 11696). Ci si trova di fronte, pertanto, a una fattispecie del tutto particolare, nella quale la tutela assicurata a un legame personale cui l’ordinamento, ora, attribuisce gli effetti dell’unione civile non è stata riconosciuta per il mero accadimento del decesso anteriormente all’entrata in vigore della disciplina legislativa che ha introdotto tale istituto.

8.5.- Ciò precisato, va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la ragionevolezza di un trattamento «può essere posta in discussione anche secondo un criterio di anacronismo» (sentenza n. 223 del 2015), cioè valutando l’obsolescenza della scelta passata alla luce della novità (nel senso di attualità) della scelta presente.

Ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, determina «una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilità» (sentenza n. 139 del 1979). Poiché la pensione di reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell’altro coniuge, non è ragionevole la differenziazione fra il trattamento adesso garantito non solo ai coniugi, ma anche agli uniti civilmente e quello spettante a chi non ha potuto tempestivamente munire di efficacia il vincolo coniugale contratto all’estero a causa del pregresso divieto di legge e dell’infausto evento della morte. Nella circoscritta fattispecie sottoposta a questa Corte, infatti, non è in discussione una sorta di anticipazione delle tutele fornite dalla legge n. 76 del 2016 e dal d.lgs. n. 7 del 2017, ma solo il combinarsi dell’evento morte col suo verificarsi in un momento anteriore all’entrata in vigore di tali fonti primarie.

Né potrebbe ritenersi che a diverse conclusioni inducano l’affermazione, rinvenibile nella sentenza n. 461 del 2000 di questa Corte, che il trattamento pensionistico di reversibilità «non appartiene certo ai diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 della Costituzione» o la vicenda che la disciplina di quel trattamento ha conosciuto in Assemblea Costituente (è ben noto che alla seduta pomeridiana del 10 maggio 1947 fu respinto – con voto preceduto da un icastico intervento contrario dell’on. Laconi, che, pur apprezzando lo spirito dell’iniziativa, osservò come la questione «non sia materia di Costituzione» – un emendamento dell’on. Merighi, vòlto a inserire nel testo del progetto in votazione l’inciso «e in caso di morte la famiglia ha diritto alla pensione»). Per quanto il legislatore possa godere, in materia, di un significativo spazio di discrezionalità, resta fermo che «la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987)» (sentenza n. 180 del 1999). Poiché «[s]i realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare» (così, di seguito, la stessa pronuncia ora citata), una scelta legislativa che – irragionevolmente – incida in tale solidarietà non può considerarsi conforme a Costituzione.

Va pertanto dichiarata, per violazione dell’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.

Sono di conseguenza assorbite le censure che evocano gli artt. 2, 36, primo comma, e 38 Cost.

8.6.- Si deve in ogni caso aggiungere che non osta all’anzidetta declaratoria di illegittimità costituzionale la formale assenza dell’art. 3 Cost. fra i parametri evocati dalle Sezioni unite rimettenti, messa in evidenza dal Presidente del Consiglio dei ministri al fine di eccepire l’inammissibilità delle questioni (supra, punto 6.4.).

Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «la questione di legittimità costituzionale va “scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati […], qualora [l’ordinanza di rimessione] faccia ad essi chiaro riferimento, sia pure implicito […], mediante il richiamo dei principi da questi enunciati” (ex multis sentenze n. 170 del 2008, n. 26 del 2003, n. 69 del 1999, n. 99 del 1997)» (sentenza n. 227 del 2010; più di recente, sostanzialmente nello stesso senso, sentenza n. 111 del 2025). Nella specie, le Sezioni unite rimettenti, pur non evocando formalmente il parametro dell’art. 3 Cost., hanno sollecitato precisamente quel «controllo di ragionevolezza» (si veda il precedente punto 1.3.) che la costante giurisprudenza costituzionale (e specialmente la citata sentenza n. 138 del 2010) ha legato alla previsione del primo comma di tale articolo.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).


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