Corte costituzionale, sentenza 25 maggio 2026, n. 88



Presidente: Amoroso – Redattore: Buscema

[…] nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti, sorti a seguito dei decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali che adottano le valutazioni di impatto ambientale (VIA) 14 febbraio 2025, protocollo n. 68, 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128, 2 aprile 2025, protocollo n. 177, 11 aprile 2025, protocollo n. 192, 14 aprile 2025, protocollo n. 203 e ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, promossi con ricorsi del 14 aprile 2025 e del 5 giugno 2025 dalla Regione autonoma Sardegna, rispettivamente notificati il 14 aprile 2025 e il 4 giugno 2025, depositati in cancelleria il 14 aprile 2025 e il 5 giugno 2025, iscritti ai numeri 3 e 4 del registro conflitti tra enti 2025 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 19 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’atto di intervento di EF Agri società agricola a rl;

udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 2026 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi gli avvocati Andrea Sticchi Damiani per EF Agri società agricola a rl, Mattia Pani per la Regione autonoma Sardegna, nonché l’avvocato dello Stato Giorgio Santini per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ricorsi notificati il 14 aprile 2025 e il 4 giugno 2025, depositati il 14 aprile 2025 e il 5 giugno 2025 e iscritti rispettivamente al n. 3 e al n. 4 del registro dei conflitti fra enti 2025, la Regione autonoma Sardegna ha promosso conflitti di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Direzione generale valutazioni ambientali, al fine di ottenere l’annullamento dei decreti che adottano le valutazioni di impatto ambientale (VIA) 14 febbraio 2025, protocollo n. 68; 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128; 2 aprile 2025, protocollo n. 177; 11 aprile 2025, protocollo n. 192; 14 aprile 2025, protocollo n. 203 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

A tal fine, la Regione autonoma Sardegna chiede di accertare, in entrambi i ricorsi: a) che non spetta allo Stato e, per esso, ai suoi organi amministrativi, nella specie al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali, disapplicare le leggi regionali vigenti – e, in particolare, la legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi» -, non essendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa quella statale, sindacarne la legittimità costituzionale al fine di una loro disapplicazione con provvedimenti amministrativi; ovvero, in subordine che b) spetta alla Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell’art. 3, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), la potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia (nonché in materia di agricoltura e foreste, ai sensi dell’art. 3, lettera d, del medesimo statuto) in una con i profili di tutela paesistico ambientale connessi, con la conseguente possibilità di incidere, nell’esercizio della predetta potestà legislativa, anche nella materia «produzione e distribuzione dell’energia elettrica» (materia in cui la Regione dispone di potestà legislativa ai sensi dell’art. 4, lettera e, dello statuto speciale), anche ai sensi del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) quando la disciplina della evocata materia dovesse interferire con gli ambiti di competenza legislativa esclusiva regionale. In ulteriore subordine, che c) spetta alla Regione autonoma Sardegna: i) la facoltà di regolare il campo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi dell’art. 20, commi 4 e 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili» e, dunque, ii) il potere di individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti FER e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

1.1.- La Regione autonoma Sardegna lamenta la menomazione delle proprie attribuzioni legislative, costituzionali e statutarie, per effetto dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale adottati dalla Direzione generale valutazioni ambientali del MASE ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in relazione a tre progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Oristano (decreti di VIA protocollo n. 68, n. 125 e n. 128 del 2025) e tre progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Sassari (decreti di VIA protocollo n. 177, n. 192 e n. 203 del 2025).

Secondo la ricorrente, con tali provvedimenti il MASE, nel dichiarare la compatibilità ambientale degli impianti, avrebbe escluso aprioristicamente l’applicazione della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, con la quale la Regione ha inteso individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da FER: legge adottata nell’esercizio della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste (art. 3, lettere d e f, dello statuto speciale), e in materia di tutela e pianificazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, nonché della competenza legislativa concorrente nella materia «produzione e distribuzione dell’energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello statuto speciale), con conseguente lesione delle attribuzioni legislative statutariamente assegnate alla Regione.

Più precisamente, sostiene la difesa regionale che la Direzione generale valutazione impatti ambientali, dando seguito alle specifiche richieste di pronuncia di compatibilità ambientale sui predetti progetti, avrebbe provveduto al rilascio di decreti, a mezzo dei quali ha emesso un giudizio di compatibilità ambientale positivo, senza verificare se i progetti insistessero, o meno, in area individuata come idonea o non idonea ai sensi della citata legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, escludendo in radice l’applicazione della predetta normativa regionale.

La denunciata disapplicazione sarebbe intervenuta facendo leva su una non meglio precisata ordinanza del Consiglio di Stato che avrebbe sospeso in via cautelare l’art. 7, comma 2, lettera c), del decreto dello stesso MASE, adottato di concerto con i Ministri della cultura e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), nella parte in cui avrebbe lasciato alle regioni la facoltà di restringere il campo di…


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