Presidente: Arastey Sahún – Relatore: Regan
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, punto 6 – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Informazioni riguardo alla data dell’udienza e al luogo fissati per tale processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile dell’interessato a comparire personalmente a detto processo – Valutazione dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione – Obbligo di interpretazione conforme».
Nella causa C‑95/24 [Khuzdar] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte d’appello di Napoli (Italia), con decisione del 6 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2024, nel procedimento relativo all’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di ATAU, con l’intervento di: Procura generale presso la Corte di appello di Napoli.
[…]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299 (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da un giudice slovacco nei confronti di una persona residente in Italia ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta al termine del processo al quale detta persona non è comparsa personalmente.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Decisione quadro 2002/584
3. L’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
(…)
6) se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
(…)».
4. L’articolo 4 bis di detta decisione quadro, intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
a) a tempo debito:
i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;
e
ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
oppure
c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
oppure
d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;
e
ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente».
Decisione quadro 2008/909
5. L’articolo 9 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi:
(…)
i) in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:
i) a tempo debito:
– è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,
e
– è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
ii) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le…
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