Corte di giustizia UE, prima sezione, sentenza 21 maggio 2026



Presidente: Biltgen – Relatrice: Ziemele

«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2, paragrafo 1 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Istituzione di un trust – Costituente il trust iscritto nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 – Congelamento di fondi e di risorse economiche conferiti nel trust – Nozioni di “appartenenza” e di “controllo”».

Nella causa C‑483/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza dell’11 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2023, nel procedimento A, B, C, D, T contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Sicurezza Finanziaria, Agenzia del Demanio.

[…]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 (GU 2022, L 51, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A, B, C, D e T, da un lato, e, dall’altro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia) (in prosieguo: il «Ministero»), il Comitato di Sicurezza Finanziaria (Italia) e l’Agenzia del Demanio (Italia), relativamente al congelamento delle quote sociali e dei beni delle società A, B, C e D.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3. L’articolo 2 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, conclusa all’Aia il 1º luglio 1985 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia»), firmata e ratificata dalla Repubblica italiana, così prevede:

«Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust».

4. Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, di tale convenzione:

«Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso».

5. L’articolo 11 di detta convenzione stabilisce quanto segue:

«Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust.

Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica.

Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:

a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;

b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta;

c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;

d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi [o ne abbia disposto.

Tuttavia, i diritti] e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro».

Diritto dell’Unione

Decisione 2014/145/PESC

6. I considerando 1, 4 e 5 della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), così recitano:

«(1) Il 6 marzo 2014 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione [europea] hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell’integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa ed hanno esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono stazionate in permanenza, in conformità degli accordi pertinenti. (…) I Capi di Stato o di governo hanno ritenuto che la decisione del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea di tenere un referendum sul futuro status del territorio sia contraria alla costituzione ucraina e dunque illegale.

(…)

(4) Considerate le attuali circostanze, dovrebbero essere imposti restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti delle persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, comprese le azioni sul futuro statuto di qualsiasi parte del territorio contrarie alla Costituzione ucraina, nonché delle persone, entità od organismi ad esse associate.

(5) È necessaria un’azione ulteriore dell’Unione per attuare talune misure».

Decisione (PESC) 2022/337

7. In risposta all’aggressione dell’Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022 e in considerazione della gravità della situazione, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 28 febbraio 2022, la decisione (PESC) 2022/337, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1), con la quale sono state aggiunte ventisei persone e un’entità nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, che figura all’allegato della decisione 2014/145.

Regolamento n. 269/2014

8. I considerando da 4 a 6 del regolamento n. 269/2014 così recitano:

«(4) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC, che dispone restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, comprese le azioni sul futuro statuto di qualsiasi parte del territorio contrarie alla Costituzione ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati. Tali persone fisiche o…


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