Presidente: Biltgen – Relatore: Kumin
«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 31 – Nozione di istituti giuridici che hanno “un assetto o funzioni affini a quelli dei trust” – Mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano – Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di persone aventi un legittimo interesse – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Protezione dei dati personali – Principio della certezza del diritto – Nozione di “legittimo interesse” – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Tutela giuridica provvisoria».
Nelle cause riunite C‑684/24 e C‑685/24, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanze del 15 ottobre 2024, pervenute in cancelleria il 17 ottobre 2024, nei procedimenti Across Fiduciaria SpA (C‑684/24), Galvani Fiduciaria Srl, Sfo Fiduciaria Srl contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Garante per la protezione dei dati personali, Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), Infocamere Scpa, nei confronti di: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, e Unione Fiduciaria SpA (C‑685/24), Assoservizi Fiduciari, Torino Fiduciaria – Fiditor Srl, Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Garante per la protezione dei dati personali, Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, Infocamere Scpa, nei confronti di: Aletti Fiduciaria SpA, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi.
[…]
1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono:
– sulla validità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73, e rettifica in GU L 2026/90187), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU 2018, L 156, pag. 43) (in prosieguo: la «direttiva 2015/849»), alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafi 4 e 7 bis, della direttiva 2015/849, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 della CEDU (causa C‑684/24); e
– sulla validità dell’articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva 2015/849 alla luce dell’articolo 114 e dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, degli articoli da 6 a 8 e 16 della Carta, dei considerando 1, 2, 4, 5 e da 12 a 17, dell’articolo 2, dell’articolo 3, punto 6, e degli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849 e dei considerando 4, 5, 16, 17 e da 25 a 34 della direttiva 2018/843 (causa C‑685/24).
2. Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che contrappongono la Across Fiduciaria SpA, la Galvani Fiduciaria Srl e la Sfo Fiduciaria Srl (causa C‑684/24) nonché la Unione Fiduciaria SpA, la Assoservizi Fiduciari, la Torino Fiduciaria – Fiditor Srl e la Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA (causa C‑685/24) alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Italia), al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Italia), al Garante per la protezione dei dati personali (Italia), all’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), alla Infocamere Scpa (causa C‑684/24) nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza‑Brianza, Lodi, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma (causa C‑685/24) relativamente agli obblighi di informazione e di accesso in relazione a taluni mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2015/849
3. I considerando 12, 14 e 16 della direttiva 2015/849 enunciano quanto segue:
«(12) È necessario identificare le persone fisiche che sono titolari ovvero esercitano il controllo di soggetti giuridici[.] Al fine di garantire un’effettiva trasparenza, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il più elevato numero possibile di soggetti giuridici costituiti o creati tramite altri meccanismi nel loro territorio siano sottoposti a tale obbligo. (…)
(…)
(14) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l’indirizzo e la prova dell’atto costitutivo e della titolarità legale. (…) Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché sia garantito l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode. Le persone che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo dovrebbero avere accesso alle informazioni sulla natura e la portata dell’effettivo interesse detenuto, consistente nel suo peso approssimativo.
(…)
(16) È opportuno che l’accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva sia effettuato in modo tale da evitare qualsiasi rischio di allertare la società interessata».
4. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:
«La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione [europea] per fini di…
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