Dalla Post Implementation Review emergono incoerenze classificatorie, prassi non omogenee e abuso delle voci residuali. La bozza OIC interviene sul metodo indiretto, sulla classificazione di interessi e dividendi, su factoring e reverse factoring e sull’informativa di dettaglio.
L’Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 – Rendiconto finanziario, con osservazioni da trasmettere preferibilmente entro il 31 luglio 2026. La bozza, come espressamente precisato dall’OIC, potrà “subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione. La versione definitiva dell’OIC 10 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione” (Link esterni verso: https://www.fondazioneoic.eu/oic-pubblica-in-consultazione-la-bozza-del-nuovo-oic-10-rendiconto-finanziario/)
Il dato significativo dell’intervento non risiede soltanto nell’aggiornamento di singole regole classificatorie, ma nella ratio complessiva dell’operazione: rafforzare la qualità, la leggibilità e la comparabilità del rendiconto finanziario, trasformando il principio in uno strumento più guidato, più operativo e maggiormente aderente alle criticità emerse nella prassi applicativa.
La revisione nasce, infatti, da un’attività di Post Implementation Review (PIR), svolta con il supporto di studiosi accademici e fondata anche su un’analisi empirica condotta su un campione statisticamente significativo di 1.030 rendiconti finanziari. Dall’indagine sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori e un utilizzo eccessivo delle voci residuali; criticità che, secondo il comunicato, hanno reso necessario un intervento con dichiarata funzione anche “educativa”, mediante chiarimenti, indicazioni puntuali ed esempi applicativi.
I soggetti interessati: società in ordinario e bilancio consolidato
L’OIC 10 continua a collocarsi nel perimetro delle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria secondo le disposizioni del codice civile. La bozza richiama l’articolo 2423, comma 1, del codice civile, che include il rendiconto finanziario tra i documenti del bilancio, e ribadisce l’esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, ai sensi degli articoli 2435-bis, comma 2, e 2435-ter del codice civile. Il principio trova inoltre applicazione anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato, nei termini disciplinati dall’OIC 17.
Metodo indiretto: l’utile ante imposte diventa l’unico punto di partenza
Significative è la proposta di intervenire sul metodo indiretto di determinazione dei flussi finanziari dell’attività operativa. L’OIC propone che il rendiconto finanziario assuma come unico punto di partenza l’utile o la perdita ante imposte, eliminando la possibilità di partire dall’utile o dalla perdita d’esercizio.
La motivazione è esplicitata nel paragrafo dedicato alle decisioni assunte: l’analisi empirica ha evidenziato che il metodo indiretto rappresenta la prassi largamente dominante tra le società non finanziarie tenute alla redazione dello schema. Proprio per questo, la standardizzazione del punto di partenza mira a semplificare il processo di redazione, eliminando un passaggio intermedio non necessario e riducendo le aree di disomogeneità applicativa.
La modifica ha un impatto operativo significativo: il rendiconto finanziario non viene più impostato come mera riconciliazione flessibile del risultato netto, ma come prospetto in cui il risultato ante imposte costituisce la base uniforme da rettificare per componenti non monetari, componenti i cui flussi sono classificati nell’attività di investimento o di finanziamento e variazioni del capitale circolante netto operativo.
Interessi e dividendi: classificazione secondo la natura dell’operazione sottostante
Altro punto di rilievo riguarda la classificazione dei flussi relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati. La proposta OIC supera logiche meramente contabili o di collocazione economica e valorizza la natura dell’operazione sottostante: gli interessi attivi, i dividendi e gli altri proventi finanziari riconducibili a investimenti in attività finanziarie vengono collocati nell’area dell’attività di investimento; gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari pagati vengono invece ricondotti all’attività di finanziamento.
La scelta è coerente con la nuova definizione delle aree del rendiconto: l’attività di investimento comprende anche i flussi derivanti dai proventi generati da attività finanziarie, mentre l’attività di finanziamento comprende non solo l’ottenimento e la restituzione di mezzi finanziari, ma anche gli oneri connessi al servizio del debito.
Per i revisori, il punto è particolarmente sensibile: la nuova impostazione impone di verificare la coerenza tra la natura economico-finanziaria dell’operazione e l’area del rendiconto in cui il flusso viene rappresentato, evitando classificazioni meccaniche o difformi tra imprese comparabili.
Factoring e reverse factoring sotto osservazione
La bozza dedica specifica attenzione alle operazioni di factoring e reverse factoring, segnalate come aree in cui la prassi ha evidenziato dubbi applicativi, anche in ragione della diversa strutturazione delle operazioni. L’approccio proposto dall’OIC è quello della coerenza tra la classificazione adottata nello stato patrimoniale e la rappresentazione dei relativi flussi nel rendiconto finanziario.
Nel principio viene previsto che, qualora tali operazioni siano rilevanti, gli incrementi e i decrementi del debito verso il factor siano presentati distintamente tra i flussi dell’attività di finanziamento. Le commissioni e gli altri oneri corrisposti al factor sono imputati alla medesima area, salvo quelli inclusi nella voce B7 del conto economico secondo quanto previsto dall’OIC 12.
La rilevanza della modifica è evidente soprattutto nel reverse factoring, dove l’operazione può modificare la rappresentazione del debito da commerciale a finanziario. Per questo la bozza introduce anche un esempio illustrativo dedicato, destinato a supportare l’applicazione uniforme del principio nel caso di adozione del metodo indiretto.
Voci residuali: più trasparenza sulla composizione
Uno degli aspetti più significativi del restyling riguarda le voci residuali. L’indagine OIC ha rilevato che tali voci risultano spesso di entità significativa rispetto agli aggregati complessivi e che, se prive di adeguata informativa sulla composizione, possono incidere negativamente sulla trasparenza e sulla comparabilità del prospetto.
Da qui la proposta di richiedere, in calce al rendiconto finanziario e in forma tabellare, la composizione qualitativa e quantitativa delle voci residuali rilevanti, quali “altre rettifiche per elementi non monetari”, “altre variazioni del capitale circolante netto operativo” e “altri incassi e pagamenti”.
La novità non va letta come mero aggravio informativo. Si tratta, piuttosto, di una misura di presidio contro l’opacità del prospetto: le voci residuali non vengono eliminate, ma devono essere rese intelligibili quando assumono rilievo. Per commercialisti e revisori ciò comporta una maggiore attenzione alla materialità delle poste aggregate e alla necessità di documentare la composizione dei saldi…
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Redazione fiscale
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