Presidente: Lotti – Estensore: Perrelli
FATTO
1. Angela Caligiuri, quale candidata alla carica di sindaco della lista Per Savelli, Vincenzo Gentile, Francesco Lautieri, Emilio Pio Bossio, Matteo Tallarico, Davide Rotundo, Mario Sacco, Emilio Barile, Ida Orlando, Serafino Francesco Scalise, Maria Grazia Levato, quali candidati alla carica di consiglieri comunali della medesima lista, nonché Maria Angela Luciana Gentile e Umberto Antonio Frontera, quali presentatori della stessa, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale di esclusione adottato dalla Sottocommissione elettorale circondariale di Crotone perché “l’autenticazione delle firme relative all’accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale” non è conforme alle modalità indicate dall’art. 14, comma 1, della l. n. 53/1990.
1.2. Gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione delle norme e dei principi che disciplinano il procedimento elettorale, dell’art. 21 del d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 14 della l. n. 53/1990, del principio del favor partecipationis, dell’omessa attivazione del soccorso istruttorio, del diritto di elettorato passivo, nonché per eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto di motivazione, per illogicità e ingiustizia manifesta.
Secondo gli appellanti il giudice di primo grado avrebbe illegittimamente integrato la motivazione del verbale di esclusione nel quale si rilevava solo che le firme sarebbero state autenticate da funzionari non “debitamente autorizzati”, mentre nulla era detto circa il fatto che i decreti commissariali nn. 2 e 3 del 9 aprile 2026 di autorizzazione dei dipendenti comunali Rosa Notaro e Francesco Notaro ad autenticare le firme dei candidati non sarebbero stati né firmati, né protocollati, circostanza emersa solo in sede di memorie difensive. Peraltro, ad avviso degli appellanti, i detti decreti dovrebbero ritenersi validi ed efficaci, né varrebbe ad inficiarli la successiva PEC trasmessa dal commissario per comunicare alla sottocommissione di non tenerne conto, non essendo possibile qualificarla né come disconoscimento, né come contrarius actus. Altrettanto illegittima sarebbe la contestazione relativa alla autentica della firma della candidata a Sindaco perché il giudice di primo grado avrebbe consentito un’integrazione postuma della motivazione attraverso le deduzioni riportate nella memoria difensiva, ponendo a fondamento della reiezione non solo la mancata indicazione della qualifica del dipendente, ma anche l’illeggibilità della firma, mai in precedenza affermata;
2) per violazione degli artt. 14 della l. n. 53/1990 e 21 del d.P.R. n. 445/2000, per difetto di motivazione e per eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Nonostante i dipendenti comunali Rosa Notaro e Francesco Notaro fossero stati regolarmente autorizzati dal commissario straordinario del Comune di Savelli ad autenticare le firme con riferimento alle accettazioni delle candidature rispettivamente con i decreti nn. 3 e 2 del 9 aprile 2026 e nonostante le loro qualifiche emergessero dai detti decreti, la sottocommissione avrebbe illegittimamente escluso la lista in assenza dell’unica causa di nullità delle sottoscrizioni, prevista dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53/1990;
3) per violazione del principio del favor partecipationis perché il giudice di primo grado avrebbe seguito un’interpretazione formalistica incompatibile con il diritto di voto e con il diritto di elettorato passivo degli appellanti, impedendo ai cittadini del Comune di Savelli di scegliere il sindaco e il consiglio comunale attraverso democratiche consultazioni elettorali;
4) per violazione del principio dell’affidamento e per omessa valutazione della non imputabilità agli appellanti della condotta che avrebbe determinato la invalidità dell’autenticazione delle firme perché le eventuali e, ad avviso degli appellanti, inesistenti irregolarità sarebbero imputabili esclusivamente alle disfunzioni organizzative del Comune di Savelli;
5) per violazione del diritto di elettorato passivo perché l’atto di ricusazione della lista si porrebbe in netto contrasto con l’art. 51 Cost.;
6) per omessa attivazione del soccorso istruttorio perché gli appellanti avrebbero riposto un legittimo affidamento nell’attività dei pubblici dipendenti del Comune di Savelli e del commissario straordinario e, pertanto, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio ex art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, ai sensi del quale “la commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite (…)”.
1.3. Alla luce dei predetti motivi gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado, unitamente alla trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per quanto di competenza.
2. Il Ministero dell’interno e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Crotone si sono costituiti in giudizio con memoria di stile.
2.1. Le altre parti, benché citate, non si sono costituite in giudizio.
3. Con memoria depositata il 4 maggio 2026 gli appellanti hanno ribadito le censure articolate evidenziando le peculiarità della vicenda controversa.
4. All’udienza del 4 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. Sono infondati e da disattendere i motivi con i quali gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza appellata per violazione delle norme e dei principi che disciplinano il procedimento elettorale, dell’art. 21 del d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 14 della l. n. 53/1990, del principio del favor partecipationis, dell’omessa attivazione del soccorso istruttorio, del diritto di elettorato passivo, nonché per eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto di motivazione, per illogicità e ingiustizia manifesta.
7. Dalla documentazione allegata si evince che:
– con il verbale n. 93 del 26 aprile 2026 la sottocommissione elettorale circondariale di Crotone ha ricusato la lista degli appellanti, candidati al consiglio comunale come consiglieri e come sindaco, perché “l’autenticazione delle firme relative all’accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale è stata eseguita dai dipendenti comunali Rosa Notaro e dott. Francesco Notaro, i quali non risultano essere stati debitamente incaricati all’autenticazione delle predette firme da parte del Sindaco o del Commissario straordinario secondo le modalità indicate dall’art. 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990” e perché “dall’autenticazione della firma del candidato alla carica di Sindaco, effettuata dal dott. Notaro Francesco, non risulta indicata la qualifica dell’autenticatore, né la sua funzione risulta indicata altrove all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco”;
– i decreti nn. 2 e 3 del 9 aprile 2026, aventi ad oggetto “Elezione diretta del Sindaco per il rinnovo del Consiglio Comunale del 24 e 25 maggio 2026 – incarico autentica firme di accettazione delle candidature e firme dei sottoscrittori di liste dei candidati ex art. 14 legge 21.3.1990 n. 53″, relativi rispettivamente a Francesco…
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