Corte costituzionale, sentenza 19 maggio 2026, n. 83



Presidente: Amoroso – Redattore: Luciani

[…] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6 agosto 2025, depositato in cancelleria il 7 agosto 2025, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;

uditi l’avvocato dello Stato Edoardo Morena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2025, notificato il 6 agosto 2025 e depositato il 7 agosto 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1).

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce quattro motivi di ricorso.

2.1.- Con il primo motivo sono impugnate, in parte qua, le seguenti disposizioni della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025: i) l’art. 3, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l’art. 2 della Legge regionale n. 6 del 2014, alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto l’art. 2 [recte: art. 2], dispone che i Comuni esercitino funzioni e servizi comunali in forma associata, nell’ambito territoriale delle Unités del [recte: des] Communes valdôtaines, anziché che essi le possano esercitare; e nella parte in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 2 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio»; ii) l’art. 5, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l’art. 4 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi comunali in forma associata per il tramite del CELVA, anziché che essi le possano esercitare; e nella parte in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 4 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio»; iii) l’art. 6, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l’art. 6 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi comunali in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale, anziché che essi le possano esercitare»; iv) l’art. 13, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l’art. 16 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che alle Unités del [recte: des] Communes valdôtaines è affidato l’esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali, anziché che tale esercizio possa essere ad esse affidato facoltativamente»; v) l’art. 15, «nella parte in cui, nel sostituire l’art. 18 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano come ivi disposto tutte le funzioni e i servizi non riservati ai soggetti ivi individuati, anziché fare riferimento ai servizi che detti Comuni non abbiano ritenuto di riservare ai soggetti ivi individuati»; e, infine, vi) l’art. 16 «nella parte in cui, nell’introdurre nella Legge regionale n. 6 del 2014 l’art. 20-bis, commi 3 e 4, nonché comma 7, fa riferimento anche a convenzioni obbligatorie».

Tutte le previsioni normative sopra richiamate – nei limiti e per i profili indicati – violerebbero «l’articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quelli autonomistico e quello di buon andamento dell’amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, tra i “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica”, e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi “in armonia”, e dell’art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria».

Il Presidente del Consiglio dei ministri premette che con le sopra citate norme della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025 sarebbe stato previsto l’obbligo di esercitare in forma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali e che la gestione in forma associata sarebbe stata disciplinata secondo differenti modalità, consistenti, per determinate ipotesi, nell’accesso a una Unité des Communes valdôtaines, di cui all’art. 8 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, e, per altre, nella stipula di convenzioni tra i comuni e i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 della medesima legge regionale.

Secondo la difesa statale, la previsione di una forma associativa con carattere di obbligatorietà – già introdotta dalla legge della Regione Valle d’Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all’ufficio di segretario di ente locale), poi eliminata dalla legge della Regione Valle d’Aosta 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all’articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14) – sarebbe in chiaro contrasto con i princìpi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 33 del 2019.

Nello specifico, secondo la citata sentenza n. 33 del 2019, una disciplina che in via generalizzata preveda l’obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sarebbe affetta da «un’eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l’unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell’intera disciplina».

Ad avviso della difesa statale, i princìpi enunciati nella sentenza n. 33 del 2019 varrebbero per il legislatore regionale e lo vincolerebbero.

Nel ricorso si evidenzia che lo statuto speciale, pur assegnando alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali (art. 2, primo comma, lettera b), stabilirebbe ch’essa debba essere esercitata entro i consueti limiti dell’«armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme…


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