Corte costituzionale, sentenza 19 maggio 2026, n. 84



Presidente: Amoroso – Redattore: Buscema

[…] nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con ordinanze del 10 febbraio 2025 e dell’8 marzo 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 62 e 72 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 16 e 18, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione di D. L.P., di M. B. e R. S., di F. C. e di L. V., nonché gli atti di intervento di E. G., di M. D.A., di V. S., di F. I. e del Procuratore generale presso la Corte dei conti;

udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 2026 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi gli avvocati Oreste Morcavallo per M. B. e R. S., Carmelo Salerno per F. C. nonché l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con due ordinanze di analogo tenore, del 10 febbraio e dell’8 marzo 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 62 e 72 reg. ord. del 2025, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al dissesto finanziario dell’ente, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati; nonché nella parte in cui prevede che i sindaci e i presidenti di provincia che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento non definitivo, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, «non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici». Il giudice rimettente, in estrema sintesi, lamenta l’impossibilità di modulare la durata delle misure interdittive indicate.

1.1.- Quanto all’ordinanza iscritta al n. 62 reg. ord. del 2025, la vicenda trae origine dal ricorso in opposizione avanti la sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti in composizione collegiale, in un giudizio per responsabilità sanzionatoria, ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), proposto da alcuni componenti della Giunta del Comune di Castrovillari avverso il decreto adottato dalla sezione giurisdizionale in composizione monocratica che, avendo ritenuto i ricorrenti responsabili di aver contribuito con colpa grave al dissesto finanziario del suddetto Comune, aveva irrogato ad essi sanzioni pecuniarie in relazione al rispettivo grado di responsabilità.

Riferisce il rimettente che, in seguito alla mancata approvazione da parte della sezione di controllo del piano di riequilibrio (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 6 marzo 2019, n. 24 e sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza 7 luglio 2019, n. 18) e all’emersione di nuova massa passiva idonea ad aggravare il disavanzo, il Consiglio comunale di Castrovillari aveva deliberato il dissesto (deliberazione 24 giugno 2019, n. 42).

I ricorrenti nel giudizio a quo, tutti amministratori comunali, eccepivano il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle sanzioni interdittive nonché l’inammissibilità della delibera, prospettando inoltre dubbi di legittimità costituzionale in ordine all’automatismo previsto dall’art. 248, comma 5, t.u. enti locali per irragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché per disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per i membri del collegio dei revisori dei conti (comma 5-bis). Nel merito, eccepivano carenze probatorie e l’assenza di nesso causale tra le proprie condotte e il dissesto e dell’elemento psicologico; inoltre, affermavano che il dissesto si fosse radicato prima del loro mandato; che vi fossero stati periodi di commissariamento (2014-2015) e che gli effetti “meccanici” che avevano portato al dissesto fossero conseguenza anche dell’armonizzazione contabile (riaccertamento residui, fondo crediti di dubbia esigibilità, altri fondi).

Il giudice collegiale rimettente, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle parti con il ricorso in opposizione, ha sospeso il giudizio.

1.2.- Quanto all’ordinanza iscritta al n. 72 reg. ord. del 2025, la vicenda è sollevata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria in composizione monocratica nel giudizio per responsabilità sanzionatoria promosso dalla Procura regionale, che l’aveva adita affinché fosse disposta con decreto l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle conseguenti misure interdittive nei confronti del sindaco, di alcuni amministratori nonché di alcuni revisori dei conti per aver contribuito al dissesto del Comune di Cosenza, ai sensi della disposizione censurata.

Riferisce il rimettente che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, giusta deliberazione 9 febbraio 2013, n. 5, successivamente riformulato con deliberazione 11 luglio 2013, n. 44, la Procura regionale della Corte dei conti aveva agito in giudizio contestando ad alcuni amministratori, al sindaco pro tempore e ad alcuni revisori dei conti di aver aggravato la situazione dell’ente non adottando le misure necessarie a conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio. La sezione regionale di controllo per la Calabria aveva già messo in luce, con la deliberazione 17 luglio 2019, n. 106, alcune criticità strutturali, quali la mancata copertura del disavanzo, l’esistenza di squilibri di parte corrente, la presenza di inefficienze nella riscossione e di irregolarità contabili, nonché la mancata segnalazione di tali criticità da parte dei revisori. Le sezioni riunite della Corte dei conti hanno confermato tale situazione e, poco dopo, il Consiglio comunale di Cosenza (con delibera 11 novembre 2019, n. 51) ha dichiarato il dissesto.

Nel giudizio di responsabilità sanzionatoria, la Procura regionale della Corte dei conti ha imputato agli amministratori, al sindaco pro tempore e ad alcuni revisori dei conti la violazione anche dell’art. 243-bis t.u. enti locali (ricognizione dei debiti e condizioni del piano), delineando condotte attive e omissive contraddistinte da colpa grave…


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