Presidente: Amoroso – Redattore: Cassinelli
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2946 del codice civile e dell’art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, nel procedimento vertente tra Agenzia delle entrate – Riscossione e M. P., con ordinanza del 19 settembre 2025, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2946 del codice civile (Prescrizione ordinaria), a mente del quale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, nella parte in cui si applica – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale da costituire diritto vivente – anche alla riscossione dei tributi erariali, nonché dell’art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), che consente agli enti creditori di riattivare la riscossione anche successivamente al discarico, purché non sia decorso il termine di prescrizione del credito.
2.- Il Collegio rimettente premette di essere stato investito dall’appello proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione avverso una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13, che aveva accolto l’impugnazione, proposta dal contribuente M. P., di un atto di intimazione di pagamento per la riscossione di tributi erariali notificatogli il 4 agosto 2022, ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 cod. civ., applicabile al caso di specie, poiché il precedente atto della procedura di riscossione gli era stato notificato il 7 aprile 2011.
L’amministrazione appellante, in particolare, aveva evidenziato che la prescrizione non era ancora maturata, poiché nel computo del relativo termine doveva tenersi conto della sospensione disposta dall’art. 68, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente prorogata dall’art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69.
Su tale base, il giudice a quo osserva che, per effetto delle disposizioni richiamate, il termine di prescrizione aveva subìto una complessiva proroga di ventiquattro mesi, ciò che consentiva di ritenere tempestivamente notificato l’atto di intimazione.
3.- Tanto premesso, il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2946 cod. civ. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, si applica alla riscossione dei tributi erariali, assumendo che sarebbe più acconcio alla fattispecie il termine quinquennale stabilito per la riscossione dell’imposta municipale propria (IMU), delle sanzioni accessorie alle violazioni tributarie e dei crediti previdenziali.
Lo stesso dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato, «se e per quanto possa occorrere», anche con riguardo all’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, nella parte in cui prevede che l’ente creditore può «riaffidare in riscossione le somme», dopo il loro discarico, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale.
4.- Quanto alla rilevanza, la Corte di giustizia tributaria osserva che l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sarebbe decisivo per la statuizione sull’appello erariale, perché l’applicazione del termine quinquennale condurrebbe a ritenere tardivo l’atto interruttivo impugnato anche ove si applicasse la sospensione disposta nel corso dell’emergenza pandemica.
5.- In punto alla non manifesta infondatezza, poi, l’ordinanza premette un riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che da tempo e con orientamento costante assoggetta la riscossione dei tributi erariali al termine di prescrizione ordinaria, nei termini ben rappresentati, in particolare, dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 17 novembre 2016, n. 23397.
Così brevemente ricostruito il diritto vivente, il rimettente ne assume l’illegittimità costituzionale in relazione a diversi parametri.
5.1.- Con una prima questione il rimettente assume violato l’art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza, in ragione del diverso trattamento che la stessa giurisprudenza avrebbe riservato alla riscossione dell’IMU, rispetto alla quale ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 2948, numero 4), cod. civ.
Siffatta disparità di trattamento, ad avviso del rimettente, si risolverebbe «in un ingiustificato privilegio per l’amministrazione statale».
5.2.- Vengono poi sollevate tre questioni in riferimento all’art. 97 Cost., sotto diversi profili.
In primo luogo, il rimettente, con la seconda censura, osserva che, per un dato di comune esperienza, «la partecipazione a un procedimento [amministrativo] (nella nozione più ampia), disciplinato da norme di qualsiasi rango, richiede l’utilizzazione di uno strumento elettronico (computer, tablet, smartphone) che sia in grado di produrre un documento informatico e di inviarlo, via etere, al suo destinatario»; ne deriva che quando, come nella specie, la notifica degli atti procedimentali viene effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, sarebbero «annullat[i] i tempi di attesa per l’operazione richiesta».
Su tale base, afferma che la riduzione dei tempi necessari al compimento degli atti interruttivi non renderebbe più giustificabile il mantenimento in vita di «una norma […] entrata in vigore quando il primo computer di tipo commerciale non era stato nemmeno immaginato».
5.3.- Con la terza censura il rimettente assume, poi, che la prescrizione decennale del termine per la riscossione sarebbe «anomala» rispetto a un sistema nel quale la previsione di un termine quinquennale «esprime una tendenza generale dell’ordinamento».
Poiché, infatti, tale ultimo termine è stabilito per l’accertamento delle imposte dirette, per la riscossione delle imposte municipali e delle sanzioni accessorie alle violazioni tributarie, per la «efficacia della domanda di fissazione d’udienza nel processo amministrativo» e per il discarico automatico delle cartelle esattoriali non riscosse, esso sarebbe ormai «percepito come il termine ultimo entro il quale debbono essere compiute determinate…
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