La salubrità e la qualità delle forniture, in particolare di quelle idriche, è un tema che sta particolarmente a cuore alle famiglie italiane. E proprio per questa ragione, un dubbio si ripropone con una certa frequenza: quando fare le analisi dell’acqua del condominio? Sebbene non vi siano scadenze fisse codificate a livello normativo, è utile procedere in presenza di impianti vecchi oppure obsoleti, a ridosso di interventi di manutenzione straordinaria o, in ogni caso, qualora vi siano sospetti di contaminazione. Cautelativamente, si suggeriscono controlli almeno semestrali o annuali.
Quando è utile fare l’analisi dell’acqua in condominio
Sebbene la distribuzione idrica cittadina sia costantemente monitorata dagli enti di distribuzione, l’integrità degli impianti interni al condominio è determinante nel stabilire la qualità dell’acqua che giunge agli appartamenti. Ma quando è utile procedere a specifiche analisi, per escludere impurità o il rischio di contaminazione?
In linea generale, il condominio dovrebbe attivarsi sia all’interno della manutenzione ordinaria che straordinaria degli impianti dello stabile, in particolare quando:
- sono presenti impianti centralizzati obsoleti, maggiormente sensibili all’usura, al fine di verificare il possibile rilascio di residui nocivi;
- lo stabile è dotato di serbatoi d’accumulo oppure di un’autoclave condominiale, perché la permanenza prolungata dell’acqua nelle cisterne o nelle vasche di pressurizzazione può aumentare il rischio di stagnazione e proliferazione batterica;
- si percepiscono variazioni organolettiche dell’acqua, come alterazioni di colore, di sapore, la comparsa di torbidità o di cattivi odori;
- si terminano lavori straordinari, con alterazioni delle reti distributive interne, al fine di verificare l’igienizzazione e la sicurezza degli impianti prima del ritorno in funzione.
Ma ogni quanto fare il controllo dell’acqua del condominio? Sebbene non vi siano tempistiche precise stabilite per legge, la frequenza dipende sempre dalla valutazione del rischio percepito. Di solito, si procede per sicurezza almeno una volta al semestre o, ancora, all’anno.
Quali sono gli obblighi di legge per l’analisi dell’acqua in un condominio
Il quadro giuridico che disciplina la gestione delle acque destinate al consumo umano è particolarmente complesso, con obblighi riferiti sia agli stabili residenziali che agli enti di gestione del servizio idrico. In linea generale, i principali riferimenti per la normativa sull’analisi dell’acqua in condominio sono rappresentati dal D.Lgs 18/2023 e dalle successive integrazioni del D.Lgs. 102/2025, che recepiscono la Direttiva Europea 2020/2184.
Sostanzialmente, le responsabilità sono suddivise fra:
- il fornitore pubblico, cioè l’ente erogatore, che deve garantire la conformità e la sicurezza dell’acqua fino al punto di consegna, normalmente il contatore all’ingresso dell’edificio;
- il condominio, che si occupa degli impianti interni e dei terminali d’uso. In particolare, la normativa introduce la figura ufficiale del GIDI (Gestore della Distribuzione Idrica Interna), ruolo che nei complessi residenziali viene assunto dall’amministratore: è il garante legale della sicurezza dell’acqua, dal contatore principale fino ai singoli appartamenti.
Inoltre, il D.Lgs. 18/2023 impone la valutazione del rischio della rete idrica interna, richiedendo campionamenti periodici dal contatore ai rubinetti, per prevenire eventuali contaminazioni. Non fornisce però delle precise tempistiche: per questo, sull’analisi dell’acqua, l’ANACI e le altre principali associazioni di categoria dei gestori immobiliari, raccomandano un approccio metodico e documentato per verificare la sicurezza della distribuzione idrica interna.
Quali sono i rischi dell’acqua contaminata in condominio
È utile anche soffermarsi sui principali fattori di rischio, che possono rendere la distribuzione idrica nel condominio non soltanto una questione burocratica, ma anche di sicurezza e di salute. In particolare, si possono rilevare:
- minacce biologiche e microbiologiche, come la proliferazione di batteri, dovuti ad acqua stagnante o fluttuazioni di temperatura. In presenza di cisterne o autoclavi, è utile condurre regolarmente l’analisi dell’acqua del condominio per Legionella, un pericoloso batterio che può colonizzare le tubature e i condotti di climatizzazione;
- contaminanti di natura chimica, dovuti a condutture metalliche logorate oppure obsolete, tra cui piombo, nichel, cromo e molti altri;
- corpi estranei da danni meccanici, come scaglie di calcare, depositi di ruggine, sedimenti sabbiosi dovuti all’usura delle pareti interne dei tubi, che possono rendere l’utilizzo dell’acqua sgradevole o pericoloso.
Chi può richiedere l’analisi dell’acqua
Sono diversi i soggetti che possono avviare indagini per accertare lo stato biologico o chimico dei flussi idrici negli stabili condominiali. Di solito, l’analisi della potabilità dell’acqua in condominio può essere richiesta:
- dall’amministratore, che può avviare in autonomia campionamenti tecnici qualora ravvisi anomalie, ad esempio seguito di lamentele dei condomini o all’interno degli interventi di conservazione ciclica dello stabile;
- i condomini o gli inquilini residenti, i quali hanno la facoltà di segnalare all’amministratore problematiche riscontrate all’interno del proprio appartamento o, ancora, eseguire le analisi privatamente;
- gli organismi di vigilanza sanitaria, come l’ASL o l’ATS, che possono disporre controlli o ispezioni, nell’ambito di campagne di prevenzione pubblica o a seguito di esposti formali presentati da cittadini.
Serve l’approvazione in assemblea per analizzare l’acqua?
Un dubbio frequente riguarda l’eventuale necessità di ottenere una delibera assembleare favorevole per poter procedere all’analisi delle acque condominiali. Molto dipende dalla tipologia di controllo che si desidera condurre, perché non sempre è necessario uno specifico voto dal condominio.
Innanzitutto, il singolo condomino può sempre condurre analisi private, e a proprie spese, dell’acqua che giunge all’interno del proprio appartamento, senza necessità di autorizzazione. Dopodiché, in virtù dell’articolo 1135 del Codice Civile, l’amministratore ha facoltà di disporre controlli urgenti e indifferibili per atti conservativi, riferendone poi alla prima assemblea utile.
Per contro, se il condominio vuole adottare un piano di monitoraggio volontario o preventivo, le relative spese devono essere inserite in bilancio e autorizzate dall’assemblea. In questo caso, anche in base all’articolo 1136 del Codice Civile, in prima convocazione servirà:
- il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
- purché rappresentino almeno i 500 millesimi del valore dello stabile.
Quanto costa l’analisi dell’acqua
Infine, è utile soffermarsi anche sui costi di eventuali indagini sull’acqua condominiale. La spesa può variare sensibilmente, a seconda della tipologia di verifica richiesta, dalla complessità degli impianti e dalla posizione geografica dello stabile. In media:
- la valutazione di potabilità standard, indagando i principali indicatori come batteri, pH durezza, conducibilità e residuo fisso, richiedono tra i 150 e i 350 euro per ciascun punto di prelievo;
- le analisi microbiologiche avanzate, che possono comprendere anche la ricerca di microinquinanti quali metalli pesanti o PFAS, può avere costi maggiori, tra i 500 e i 1.500 euro.
In caso si tratti di un’analisi d’urgenza richiesta dall’amministratore, o di un costo programmato e validato dall’assemblea, la relativa spesa è suddivisa fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, ai sensi dell’articolo 1123 del Codice Civile.
Ma per un’analisi dell’acqua in condominio, chi paga tra proprietario e inquilino? È necessaria una distinzione, in base alla Legge 392/1978 e all’articolo 1576 del Codice Civile:
- i controlli periodici e i campionamenti di routine sono normalmente a carico dell’inquilino, perché si tratte di spese legate all’uso ordinario del servizio;
- gli interventi strutturali di adeguamento o la prima mappatura geometrica dei rischi dell’impianto, rappresentando spese straordinarie, sono a carico del locatore.
Ancora, è bene specificare che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 120 dell’8 giugno 2026, ha specificato che il semplice campionamento delle acque è soggetto a IVA al 22%, a meno che non rientri in un intervento di manutenzione agevolato, per il quale è prevista invece un’IVA al 10%.
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Marco Grigis
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