Dichiarazione IVA dimenticata, tardiva o incompleta: quando si può rimediare con il ravvedimento operoso o l’integrativa e cosa cambia dopo l’allerta dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione IVA annuale serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta: vendite, acquisti, liquidazioni, IVA a debito, IVA a credito, eventuali regimi particolari e operazioni soggette a reverse charge.
Può però accadere che il contribuente dimentichi di inviarla, la presenti in ritardo oppure la trasmetta con dati incompleti: ad esempio senza il quadro VE, con operazioni attive dichiarate per un importo troppo basso rispetto alle fatture elettroniche emesse, oppure senza il quadro VJ nonostante la presenza di operazioni in reverse charge.
Cosa fare in questi casi di dichiarazione IVA omessa o sbagliata? Come rimediare? La legge consente, entro certi limiti, di correggere l’errore con il ravvedimento operoso, pagando imposte, interessi e sanzioni ridotte. Ma bisogna distinguere bene tra dichiarazione tardiva, omessa e infedele o incompleta.
Entro quando si presenta la dichiarazione IVA?
La dichiarazione IVA annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
Per la dichiarazione IVA 2026, relativa all’anno d’imposta 2025, il periodo ordinario di presentazione va dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dal contribuente, se abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite un intermediario abilitato, come commercialista, consulente fiscale o CAF nei casi consentiti.
Il termine del 30 aprile è importante perché da questa data decorrono i 90 giorni entro i quali una dichiarazione inviata in ritardo è ancora considerata “tardiva” e non “omessa”.
Dichiarazione IVA tardiva: cosa significa?
La dichiarazione IVA è tardiva quando viene presentata dopo la scadenza ordinaria, ma entro 90 giorni.
Esempio: per la dichiarazione IVA 2026, la scadenza ordinaria è il 30 aprile 2026. Se il contribuente la presenta entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione è in ritardo, non ancora omessa.
Questo è un passaggio fondamentale: la dichiarazione tardiva produce effetti fiscali e può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso. Il contribuente deve presentare la dichiarazione, versare l’eventuale IVA dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta.
In pratica, entro i 90 giorni il contribuente può ancora “salvare” la dichiarazione, evitando che venga considerata omessa.
Quando la dichiarazione IVA diventa omessa?
La dichiarazione IVA si considera omessa quando:
- non viene presentata affatto;
- viene presentata con oltre 90 giorni di ritardo rispetto alla scadenza ordinaria.
La dichiarazione inviata oltre i 90 giorni, quindi, non diventa automaticamente valida solo perché è stata comunque trasmessa. Dal punto di vista sanzionatorio resta una dichiarazione omessa.
Tuttavia, può essere comunque utile presentarla anche dopo i 90 giorni, perché consente al Fisco di conoscere i dati dichiarati dal contribuente e può incidere sulla quantificazione delle somme dovute. Inoltre, in alcuni casi può evitare conseguenze ancora più gravi o agevolare la definizione della posizione.
Quali sanzioni si rischiano per l’omessa dichiarazione IVA?
Per le violazioni relative ai periodi d’imposta successivi alla riforma delle sanzioni tributarie del 2024, l’omessa dichiarazione IVA è punita con una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
In precedenza la sanzione andava dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Ora, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione è stata rimodulata e non prevede più quella forbice.
La situazione può diventare anche penale se l’omissione non è solo un errore amministrativo, ma serve a evadere l’imposta. Il reato di omessa dichiarazione IVA scatta quando l’imposta evasa supera 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Dichiarazione IVA sbagliata o parziale: cosa cambia?
Diverso è il caso di chi ha presentato la dichiarazione IVA nei termini, ma con dati sbagliati, incompleti o incoerenti.
Si pensi a questi casi:
- nella dichiarazione manca il quadro VE (necessario per determinare il volume d’affari);
- sono state indicate operazioni attive per un importo molto più basso rispetto alle fatture elettroniche emesse;
- il quadro VJ non è stato compilato nonostante operazioni soggette a reverse charge;
- non sono state inserite alcune fatture;
- è stato indicato un credito IVA maggiore di quello spettante;
- è stata dichiarata un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta.
In questi casi non si parla di dichiarazione omessa, perché una dichiarazione è stata comunque trasmessa. Il problema è la sua incompletezza o infedeltà.
Il rimedio ordinario per queste situazioni è la dichiarazione integrativa: il contribuente presenta una nuova dichiarazione che corregge quella originaria e versa, se dovute, le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.
Le nuove comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Con il provvedimento del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio di comunicazioni ai contribuenti IVA per favorire l’adempimento spontaneo.
In sostanza, l’Agenzia incrocia i dati disponibili, come fatture elettroniche emesse, corrispettivi giornalieri trasmessi e fatture ricevute in reverse charge, per individuare anomalie nella dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025.
Con tutte queste informazioni a sua disposizione, l’Ufficio può determinare facilmente l’IVA dovuta. È una sorta di “liquidazione automatica” entrata in vigore proprio quest’anno, con la legge di Bilancio 2026.
La comunicazione può riguardare, ad esempio:
- la mancata presentazione della dichiarazione IVA;
- la presentazione della dichiarazione senza quadro VE;
- l’indicazione di operazioni attive fino a 1.000 euro, inferiori rispetto alle cessioni rilevanti ai fini IVA risultanti dai dati disponibili;
- la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a inversione contabile.
L’avviso viene inviato tramite PEC al domicilio digitale del contribuente ed è disponibile anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Non si tratta ancora di un accertamento. È una comunicazione di compliance, cioè un invito a controllare la propria posizione e, se necessario, a regolarizzarla.
Cosa deve fare il contribuente che riceve l’avviso?
Chi riceve la comunicazione deve prima di tutto verificare se l’anomalia segnalata è reale.
Le possibilità sono due.
Se l’Agenzia ha ragione, il contribuente deve regolarizzare la posizione: ciò può avvenire, a seconda dei casi, presentando la dichiarazione se non era stata inviata, oppure presentando una dichiarazione integrativa se quella originaria era incompleta o errata.
Se invece l’Agenzia non conosce alcuni elementi rilevanti, il contribuente può segnalarli con le modalità indicate nella comunicazione, anche tramite intermediario abilitato.
È importante sapere che non bisogna rispondere alla PEC da cui arriva l’avviso, perché quella casella non è abilitata a ricevere messaggi. Bisogna utilizzare i canali indicati nella comunicazione.
Come funziona il ravvedimento operoso?
Il ravvedimento operoso consente al contribuente di correggere spontaneamente errori, omissioni o ritardi, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Per regolarizzare la posizione, in genere occorre:
- presentare la dichiarazione IVA tardiva o la dichiarazione integrativa;
- versare l’eventuale maggiore IVA dovuta;
- pagare gli interessi legali calcolati giorno per giorno;
- versare la sanzione in misura ridotta, calcolata in base al tipo di violazione e al momento in cui avviene la regolarizzazione.
Nel caso della dichiarazione IVA non presentata, se il contribuente interviene entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, la dichiarazione è considerata tardiva ma valida e può essere ravveduta.
Nel caso della dichiarazione già presentata ma errata o incompleta, il contribuente può invece presentare una dichiarazione integrativa e versare le somme dovute con le relative sanzioni ridotte.
Il ravvedimento è sempre possibile?
No. Il ravvedimento operoso ha dei limiti.
Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può regolarizzare la posizione anche se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui ha avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento, però, non è più possibile se sono già stati notificati determinati atti, come un atto di liquidazione, un atto di irrogazione delle sanzioni, un atto di accertamento o una comunicazione di irregolarità derivante dai controlli automatizzati o formali.
In altre parole: l’avviso di compliance lascia ancora spazio al rimedio spontaneo; l’accertamento vero e proprio può invece chiudere la porta al ravvedimento.
Attenzione alle violazioni “prodromiche”
Quando si corregge la dichiarazione IVA, non bisogna guardare solo alla dichiarazione annuale in sé.
Il provvedimento dell’Agenzia ricorda che restano dovute anche le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche, cioè le violazioni collegate ad adempimenti precedenti.
Ad esempio, possono venire in rilievo errori nella trasmissione dei dati, omissioni nelle liquidazioni periodiche IVA, irregolarità nelle fatture o nei corrispettivi, a seconda del caso concreto.
Questo significa che la regolarizzazione deve essere completa. Non basta correggere il modello annuale se l’errore nasce da adempimenti precedenti non correttamente eseguiti.
Esempio pratico
Un professionista non presenta la dichiarazione IVA entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia, incrociando le fatture elettroniche emesse nel 2025, rileva che il contribuente ha svolto operazioni rilevanti ai fini IVA ma non le ha riportate in dichiarazione, e quindi gli invia una comunicazione.
Se il professionista presenta la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione è tardiva ma valida. Potrà quindi ravvedersi pagando l’IVA dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta.
Se invece lascia passare anche i 90 giorni, la dichiarazione sarà considerata omessa. Potrà essere comunque opportuno presentarla, ma la posizione sarà più delicata e le sanzioni saranno più pesanti.
Altro esempio: una società presenta la dichiarazione IVA nei termini, ma dimentica di compilare il quadro VJ nonostante abbia ricevuto fatture in reverse charge. In questo caso la dichiarazione non è omessa, ma incompleta. Il rimedio sarà la dichiarazione integrativa, con versamento delle eventuali maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.
In sintesi
La dichiarazione IVA presentata entro 90 giorni dalla scadenza è tardiva ma valida. Se invece viene presentata oltre i 90 giorni, o non viene presentata affatto, è considerata omessa.
La dichiarazione trasmessa nei termini ma con dati incompleti o sbagliati può essere corretta con una dichiarazione integrativa.
Il ravvedimento operoso consente di rimediare pagando imposte, interessi e sanzioni ridotte, ma non bisogna aspettare troppo: quando arriva un vero atto di accertamento o una comunicazione di irregolarità, la possibilità di ravvedersi può venire meno.
Le nuove comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate servono proprio a questo: avvisare il contribuente dell’anomalia prima dell’accertamento e consentirgli di correggere spontaneamente la propria posizione.
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Paolo Remer
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