L’amministratore deve controllare la qualità dell’acqua in condominio?


Scopri le nuove regole sulla salubrità dell’acqua e i controlli per la legionella: obblighi dell’amministratore e ripartizione spese condominiali.

La gestione della sicurezza negli edifici condivisi ha subito una trasformazione profonda negli ultimi anni, spostando l’attenzione dai grandi impianti strutturali fino ai dettagli più piccoli del vivere quotidiano. Uno dei temi che genera oggi maggiore dibattito tra i proprietari riguarda l’igienicità di ciò che esce dai nostri rubinetti. Spesso ci si chiede: l’amministratore deve controllare la qualità dell’acqua in condominio? La risposta non è solo un consiglio di buona gestione, ma un preciso obbligo normativo che coinvolge la salute pubblica. Molte persone danno per scontato che l’acqua, una volta arrivata al contatore generale, rimanga pura fino al bicchiere che portiamo in tavola. Tuttavia, le tubature interne possono nascondere insidie batteriche, come la legionella, che richiedono un monitoraggio costante e professionale. Le recenti leggi hanno chiarito che la responsabilità della salubrità idrica non si ferma al cancello del palazzo, ma entra prepotentemente dentro le mura domestiche per garantire una protezione totale ai cittadini.

Quali sono le nuove regole sulla potabilità dell’acqua nei condomini?

La normativa italiana ha recepito direttive europee molto stringenti per innalzare i livelli di sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano. Il pilastro di questa rivoluzione è rappresentato dal decreto legislativo che disciplina l’intera filiera idrica (Dlgs 18/2023), successivamente aggiornato e perfezionato da ulteriori disposizioni (Dlgs 102/2025). Queste norme stabiliscono che l’acqua deve essere salubre e pulita nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti utilizzati per bere, cucinare o lavarsi.

In passato si riteneva che il compito del gestore idrico terminasse al contatore generale situato al confine della proprietà privata. Oggi la prospettiva è cambiata radicalmente. La legge introduce la figura del gestore della distribuzione interna, che nel caso degli edifici in comproprietà coincide con l’amministratore. Questo significa che la responsabilità del mantenimento dei parametri di potabilità si estende lungo tutto il percorso delle tubature. Non si tratta più soltanto di verificare che l’acqua sia trasparente, ma di assicurare l’assenza di microrganismi patogeni e sostanze chimiche nocive che potrebbero accumularsi a causa di impianti vecchi o poco manutenuti. La legge impone un approccio basato sulla prevenzione, superando il vecchio sistema dei controlli a campione eseguiti solo quando si verificava un problema evidente.

Quali sono i compiti dell’amministratore per prevenire la legionella?

La prevenzione della legionella è diventata una priorità assoluta per chi gestisce immobili. Questo batterio si annida spesso nei ristagni d’acqua e nelle incrostazioni delle tubature, trovando l’ambiente ideale nelle reti idriche condominiali, specialmente se l’acqua non circola regolarmente o se le temperature non sono ottimali. L’amministratore è individuato come il soggetto responsabile della gestione dell’impianto idrico interno (Dlgs 18/2023). Egli deve agire come una sentinella che vigila sulla salute dei condòmini.

I suoi obblighi principali consistono nel:

  • effettuare una valutazione del rischio idrico per individuare i punti critici dell’impianto dove il batterio potrebbe proliferare;

  • adottare tutte le misure necessarie per garantire che la qualità dell’acqua rimanga intatta dal punto di consegna del gestore fino ai rubinetti privati;

  • informare i condòmini sui rischi potenziali e sulle corrette abitudini da tenere all’interno delle abitazioni;

  • attivarsi tempestivamente qualora i parametri di sicurezza risultino alterati dopo un controllo.

Se l’amministratore trascura questi adempimenti, mette a rischio la salute degli abitanti e la propria posizione legale. La valutazione del rischio non è un’attività facoltativa che l’assemblea può decidere di ignorare, ma un atto dovuto che serve a mappare lo stato di salute delle condutture comuni e private.

Perché i controlli devono arrivare fino ai rubinetti degli appartamenti?

Una delle novità più discusse riguarda il confine della responsabilità. Molti proprietari ritengono che l’amministratore non abbia il diritto di occuparsi di ciò che accade all’interno degli appartamenti. Tuttavia, la normativa è chiarissima: la qualità dell’acqua deve essere garantita fino ai punti di utilizzo privati (art. 5, comma 3, Dlgs 18/2023). Questo significa che il rubinetto della cucina o il soffione della doccia sono gli ultimi baluardi della catena della sicurezza e devono essere monitorati.

L’impianto idrico condominiale è considerato come un unico sistema interconnesso che comprende sia le tubazioni verticali (le cosiddette colonne montanti comuni) sia le diramazioni che portano l’acqua nelle singole case. Anche se in un palazzo non esistono punti di prelievo comuni, come fontane nel cortile o rubinetti nelle scale, l’obbligo di valutazione permane. Un esempio pratico aiuta a capire il motivo:

  • se il batterio della legionella si sviluppa in una parte della tubatura comune, esso viaggerà inevitabilmente verso i rubinetti di ogni singolo appartamento;

  • se un condòmino rimane assente per molto tempo, l’acqua stagnante nei suoi tubi privati può diventare un focolaio di infezione per l’intero edificio;

  • i controlli effettuati solo al contatore generale non direbbero nulla su eventuali rilasci di metalli pesanti o crescite batteriche che avvengono lungo i metri di tubature interne al palazzo.

Come si effettua la valutazione del rischio idrico nel condominio?

La valutazione del rischio non è una semplice analisi chimica, ma un documento tecnico complesso redatto da esperti. Questo processo prevede l’analisi dell’intera rete di distribuzione, partendo dalla verifica dei materiali di cui sono fatti i tubi fino alla temperatura dell’acqua calda e fredda. È necessario considerare l’età del fabbricato, la presenza di serbatoi di accumulo o autoclave e la configurazione dei circuiti.

Una volta identificati i pericoli, l’amministratore deve pianificare dei controlli regolari. Nei casi ritenuti più critici o in edifici con impianti particolarmente datati, queste analisi devono avere cadenza almeno annuale. I prelievi vengono effettuati in diversi punti, inclusi i rubinetti all’interno delle abitazioni, per verificare che il piano di prevenzione stia funzionando. Se durante queste verifiche emerge la presenza di contaminanti, è necessario intervenire con trattamenti d’urto, come la clorazione o lo shock termico, per bonificare l’impianto. Ignorare la fase di valutazione significa navigare al buio, esponendo la comunità a rischi che possono essere prevenuti con una spesa contenuta e programmata.

Chi deve pagare le spese per le analisi della qualità dell’acqua?

Il tema dei costi è spesso il principale ostacolo all’applicazione della norma. In sede di assemblea, capita frequentemente che i condòmini si oppongano all’inserimento in preventivo delle somme necessarie per i controlli. Tuttavia, la legge non lascia spazio a interpretazioni: gli oneri collegati alla valutazione del rischio e ai monitoraggi sono spese condominiali obbligatorie (artt. 5 e 9 Dlgs 18/2023).

Poiché si tratta di un adempimento finalizzato a rispettare un obbligo di legge inderogabile, la spesa deve essere sostenuta da tutti i proprietari in base ai millesimi di proprietà. Non è necessaria un’autorizzazione specifica per ogni singolo prelievo se l’assemblea ha già approvato il piano di gestione del rischio. L’amministratore ha il dovere di agire anche se una parte della compagine condominiale è contraria, poiché la tutela della salute pubblica prevale sulla volontà della maggioranza. Le spese comprendono:

  • il compenso per i tecnici che redigono il documento di valutazione del rischio;

  • i costi di laboratorio per l’analisi dei campioni d’acqua prelevati;

  • eventuali interventi di sanificazione o manutenzione dei filtri e delle cisterne comuni;

  • l’installazione di sistemi di monitoraggio della temperatura o del cloro residuo.

Cosa rischia l’amministratore che non esegue i controlli idrici?

L’amministratore che omette di vigilare sulla qualità dell’acqua si espone a gravi conseguenze. Oltre alle sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi, egli può essere chiamato a rispondere civilmente e persino in sede penale se un residente dovesse contrarre una malattia, come la polmonite da legionella, a causa della sua negligenza. La responsabilità professionale dell’amministratore è molto elevata in quanto egli è il custode delle parti comuni del palazzo.

Se l’assemblea boccia sistematicamente i preventivi per i controlli idrici, l’amministratore deve mettere a verbale la sua posizione e avvertire i condòmini delle conseguenze legali di tale scelta. In alcuni casi, egli potrebbe essere costretto a rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere l’autorizzazione a procedere oppure a rassegnare le dimissioni per non essere coinvolto in una gestione palesemente fuori norma. La giurisprudenza è sempre più orientata a punire l’inerzia, specialmente quando sono in gioco diritti fondamentali come quello alla salute (Dlgs 102/2025). È fondamentale che ogni amministratore agisca con la massima trasparenza, documentando ogni passaggio della gestione idrica per dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili.

Come possono i condòmini collaborare alla salubrità dell’impianto?

Sebbene l’amministratore sia il responsabile legale, la sicurezza dell’acqua dipende anche dai comportamenti dei singoli abitanti. La legge incoraggia una collaborazione attiva tra il gestore interno e gli utenti finali. Ci sono piccole azioni quotidiane che possono fare la differenza nella lotta alla contaminazione batterica all’interno delle mura domestiche.

Per mantenere l’acqua sicura, ogni condòmino dovrebbe:

  • far scorrere l’acqua calda e fredda per alcuni minuti dopo lunghi periodi di inutilizzo, ad esempio al rientro dalle vacanze;

  • procedere periodicamente alla pulizia e alla decalcificazione dei filtrini (rompigetto) dei rubinetti;

  • sostituire i soffioni della doccia se presentano forti incrostazioni di calcare dove i batteri possono annidarsi;

  • non ostruire il passaggio ai tecnici incaricati dall’amministratore per i prelievi necessari ai controlli obbligatori.

Queste azioni individuali completano il lavoro di monitoraggio svolto a livello condominiale. La salubrità dell’acqua è un obiettivo che si raggiunge solo se l’intera catena, dal serbatoio comune al bicchiere privato, è mantenuta in perfetto stato di efficienza. La consapevolezza che l’acqua è un bene prezioso ma delicato deve spingere tutti a considerare i costi di controllo non come un inutile balzello, ma come un investimento fondamentale per il benessere della propria famiglia e dei propri vicini.




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 Angelo Greco

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