#Finsubito news – Il fidanzato della ex moglie può essere indagato patrimonialmente nel procedimento di divorzio?


Il Tribunale di Como ordina l’espulsione dal fascicolo dei dati patrimoniali del fidanzato della madre, estraneo al giudizio. Il giudice riconosce l’invasione della riservatezza e l’assenza dei presupposti per coinvolgerlo.

Un noto giornalista televisivo scopre, del tutto casualmente, di essere stato sottoposto a indagine patrimoniale — a sua insaputa — nell’ambito di una causa di divorzio che non lo riguarda direttamente. La causa è tra due coniugi che litigano sul mantenimento dei figli. Lui è soltanto il nuovo fidanzato della madre. Eppure i suoi dati patrimoniali — inclusi quelli relativi a una comunione ereditaria con i propri fratelli — erano finiti nel fascicolo processuale, per ordine di un giudice, senza che nessuno lo avesse avvertito.

A questo punto la domanda riguarda una situazione che potrebbe riguardare chiunque si trovi a convivere con un genitore coinvolto in una separazione o in un divorzio: il fidanzato della ex moglie può essere indagato patrimonialmente nel procedimento di divorzio? Il Tribunale di Como, con il provvedimento del giudice Agostino Abate, ha risposto no — almeno nel caso concreto. Il giudice ha disposto l’espulsione dal fascicolo dei dati patrimoniali del fidanzato, riconoscendo l’oggettiva invasione della riservatezza di un soggetto del tutto estraneo al procedimento.

Come sono entrati nel fascicolo i dati del fidanzato?

Il caso ha origine da un procedimento divorzile davanti al Tribunale di Como, nell’ambito del quale si discuteva dei doveri di mantenimento dei figli dei coniugi in causa. Il giudice Nicoletta Sommazzi aveva disposto, nel corso del procedimento, un’indagine patrimoniale che aveva coinvolto anche i dati economici del nuovo fidanzato della madre — soggetto del tutto estraneo alla causa, né parte del procedimento, né coinvolto nei fatti oggetto del giudizio.

L’indagine aveva riguardato non solo la situazione economica personale del fidanzato, ma anche i suoi rapporti patrimoniali con i propri fratelli, in relazione a una comunione ereditaria che era così finita, a sua insaputa, nelle disponibilità delle parti processuali.

Il fidanzato aveva scoperto di essere stato coinvolto in questo modo incidentalmente, non attraverso alcuna comunicazione ufficiale.

Cosa aveva tentato di fare il fidanzato prima di intervenire nel processo?

Prima di chiedere di intervenire nel procedimento, il fidanzato aveva tentato di ottenere tutela attraverso un canale diverso: aveva presentato un’istanza al Garante per la protezione dei dati personali, contestando la raccolta e l’utilizzo dei propri dati patrimoniali senza il suo consenso e senza che ne fosse stato informato. Questo tentativo si era rivelato infruttuoso.

Solo successivamente l’uomo aveva chiesto di intervenire direttamente nel procedimento in corso, per far dichiarare l’illegittima intrusione nella propria sfera patrimoniale e familiare — inclusa quella relativa alla comunione ereditaria con i fratelli.

Come ha motivato il proprio provvedimento il giudice Abate?

Il giudice Abate, nelle motivazioni del provvedimento con cui ha disposto l’espulsione dei dati dal fascicolo, ha sviluppato un ragionamento articolato su due piani distinti ma convergenti.

Il primo piano riguarda la riservatezza: il giudice riconosce espressamente l’oggettiva invasione della riservatezza del fidanzato, sottolineando che si trattava di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, “anche in punto di fatto” — cioè non solo formalmente non parte del giudizio, ma anche fatalmente non coinvolto nelle vicende oggetto della causa. I dati acquisiti, osserva il giudice, “potevano essere introdotti con mezzi diversi” — lasciando intendere che l’esigenza istruttoria, se mai fosse stata legittima, avrebbe potuto essere soddisfatta senza invadere la sfera patrimoniale di un terzo del tutto estraneo.

Il secondo piano riguarda i presupposti fattuali: il giudice afferma che “i fatti dichiarati in udienza, e non contestati, smentiscono l’esistenza dei presupposti di fatto che avrebbero potuto determinare un coinvolgimento del terzo nel computo patrimoniale ai fini delle decisioni relative agli obblighi di mantenimento per cui è causa”. In altri termini, anche volendo ragionare in astratto sull’eventualità che il patrimonio del convivente di un genitore possa essere rilevante ai fini del mantenimento dei figli, nel caso concreto non sussistevano nemmeno le condizioni di fatto che avrebbero potuto giustificare quel coinvolgimento.

In astratto, la situazione economica del nuovo partner è rilevante per il mantenimento dei figli?

Questa è la questione di diritto sottostante, che il caso solleva senza risolverla definitivamente nel merito, poiché il giudice ha escluso la rilevanza già sul piano fattuale. In linea generale, il mantenimento dei figli è un obbligo che grava sui genitori — non sui loro nuovi partner o conviventi. Il nuovo compagno o la nuova compagna di un genitore separato o divorziato non ha, in linea di principio, alcun obbligo di contribuire al mantenimento dei figli dell’altro.

La questione più delicata riguarda l’impatto indiretto: se la presenza di un nuovo partner benestante libera risorse del genitore che altrimenti dovrebbe destinarle alle proprie spese di vita, questo può — in teoria — influenzare la valutazione della capacità economica di quel genitore ai fini della determinazione del contributo al mantenimento. È su questo ragionamento, evidentemente, che si era fondato l’ordine di indagine patrimoniale sul fidanzato. Il giudice Abate ha però tagliato corto, rilevando che — comunque si voglia ragionare in astratto — nel caso concreto non esistevano nemmeno i presupposti di fatto per avviare quel ragionamento.

Cosa cambia con questo provvedimento per i procedimenti di separazione e divorzio?

Il provvedimento ha una rilevanza che va oltre il caso specifico, per almeno due ragioni.

La prima riguarda i limiti delle indagini patrimoniali nei procedimenti di famiglia. Non è infrequente che, nell’ambito di cause di separazione o divorzio, una delle parti chieda — e il giudice disponga — accertamenti sulla situazione economica di terzi che gravitano intorno alla vicenda familiare. Il provvedimento del giudice Abate segnala che questi accertamenti devono avere un fondamento fattuale preciso, e che non possono tradursi in un’invasione generalizzata della riservatezza di soggetti estranei alla causa, anche quando questi soggetti hanno una relazione affettiva con una delle parti.

La seconda riguarda la tutela dei terzi coinvolti loro malgrado in procedimenti giudiziari ai quali sono estranei. Il caso ha mostrato le difficoltà di chi si trova in questa posizione: il tentativo attraverso il Garante privacy non ha avuto successo, e solo l’intervento diretto nel procedimento ha consentito di ottenere tutela. Il provvedimento apre quindi una riflessione sugli strumenti a disposizione dei terzi che vengano coinvolti nelle indagini patrimoniali di un procedimento di famiglia senza esserne parti e senza essere stati avvertiti.

Il punto pratico

Per chi si trova nella posizione del nuovo partner di un genitore coinvolto in un procedimento di separazione o divorzio, il caso insegna che l’eventualità di essere oggetto di indagini patrimoniali — anche a propria insaputa — non è del tutto teorica. Il rimedio più efficace, nel caso in cui questa situazione si verifichi, sembra essere l’intervento diretto nel procedimento per far dichiarare l’illegittimità dell’intrusione — non la via amministrativa del Garante, che nel caso concreto si è rivelata impraticabile.

Per gli avvocati che gestiscono procedimenti di famiglia, il provvedimento suggerisce cautela nel richiedere — e per i giudici nel disporre — indagini patrimoniali su terzi estranei alla causa, sottolineando che queste indagini devono essere sostenute da un fondamento fattuale specifico e che i dati acquisiti devono essere proporzionati all’obiettivo istruttorio. Diversamente, si rischia di invadere la sfera di riservatezza di soggetti che, avendo titolo, possono intervenire nel procedimento per far rimuovere quegli elementi dal fascicolo.


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