Lavoratore, ora anche il tuo TFR va nel fondo pensione automatico se hai un contratto a chiamata: devi decidere subito


Vediamo insieme perché anche chi viene assunto con un contratto a chiamata deve prestare attenzione alla destinazione del proprio TFR

Marco ha 28 anni e viene assunto con un contratto di lavoro intermittente. Non sa ancora quante volte verrà chiamato a lavorare durante l’anno, ma sa che dal 1° luglio 2026 il suo rapporto di lavoro può avere una conseguenza che va oltre la singola busta paga: la destinazione del TFR e l’eventuale adesione automatica alla previdenza complementare.
Immaginiamo che Marco firmi il suo primo contratto di lavoro intermittente il 10 settembre 2026. Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve informarlo sulle regole relative alla destinazione del TFR e sulla possibilità di aderire alla previdenza complementare.
Marco ha 60 giorni dalla data di assunzione per manifestare la propria scelta. Può decidere di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare, oppure di mantenerlo secondo le regole previste dalla normativa.
Ma cosa succede se Marco non fa nulla?
È proprio questo il punto centrale della nuova disciplina: il silenzio del lavoratore, decorso il termine previsto, può determinare l’adesione automatica alla previdenza complementare, secondo le modalità stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Per un lavoratore intermittente come Marco la novità è particolarmente importante, perché il rapporto di lavoro può essere caratterizzato da periodi di attività alternati a periodi senza chiamate. La nuova disciplina, tuttavia, non guarda soltanto alla frequenza delle chiamate: ciò che conta è la configurazione del rapporto e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Il caso di Marco permette, quindi, di capire una questione molto concreta: chi viene assunto con un contratto a chiamata deve prestare attenzione anche alla destinazione del proprio TFR e non considerare la previdenza complementare come una questione separata dal contratto di lavoro.

La nuova disciplina è stata introdotta dalla L. n. 199/2025, che ha modificato le regole sulla previdenza complementare. Il Ministero del Lavoro ha successivamente fornito chiarimenti attraverso il proprio portale e le FAQ dedicate alla nuova procedura.
La novità riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, mentre restano esclusi, tra gli altri, i lavoratori domestici e i dipendenti della pubblica amministrazione. Le indicazioni ministeriali aggiornate hanno inoltre ricompreso nell’ambito della disciplina i lavoratori intermittenti.

Ma cosa è cambiato dal 1° luglio 2026?
La nuova disciplina modifica il meccanismo precedente.
Per chi viene assunto per la prima volta dopo il 30 giugno 2026, il lavoratore dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per decidere che cosa fare del TFR maturando.
Le possibilità sono sostanzialmente due:

  • destinare il TFR a una forma di previdenza complementare;
  • scegliere di mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo le regole ordinarie.
Se il lavoratore non manifesta alcuna scelta entro i 60 giorni, può operare il meccanismo di adesione automatica alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva applicata in azienda. Se sono presenti più forme collettive, la normativa individua specifici criteri per stabilire il fondo di destinazione.
La nuova disciplina, quindi, non significa che il lavoratore perda la possibilità di scegliere. Al contrario, la legge gli attribuisce una finestra temporale precisa nella quale può esprimere la propria volontà.

Il punto è particolarmente importante per chi lavora con un contratto intermittente.
In una prima fase erano stati sollevati dubbi sull’applicazione della nuova disciplina a questa particolare forma di lavoro. Le indicazioni ministeriali sono state successivamente aggiornate e il riferimento agli intermittenti tra le categorie escluse è stato eliminato.
Le indicazioni disponibili nel settembre 2026 portano, quindi, a ricomprendere anche i lavoratori “a chiamata” tra i destinatari della disciplina sull’adesione automatica alla previdenza complementare.
Questo significa che il datore di lavoro deve prestare attenzione anche in caso di assunzione di un lavoratore intermittente, fornendo le informazioni necessarie sulla destinazione del TFR e sulle possibilità di scelta.
Resta tuttavia una particolarità importante: la durata concreta del rapporto può incidere sul perfezionamento dell’automatismo. Per i rapporti di durata inferiore ai 60 giorni, infatti, il termine necessario per esercitare la scelta non può compiersi prima della cessazione del rapporto e il Ministero ha previsto regole specifiche per i rapporti a termine di breve durata.

Ma il TFR non è l’unico elemento coinvolto. Quando si perfeziona l’adesione alla previdenza complementare, confluiscono nella forma pensionistica anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva applicabile.
Esiste però una tutela per i lavoratori con redditi più bassi: la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria quando la retribuzione annua lorda è inferiore al valore dell’assegno sociale INPS.
Questo significa che l’effetto sulla busta paga non è necessariamente identico per tutti. Occorre verificare il contratto collettivo applicato, la retribuzione e le condizioni concrete del rapporto.

E se il lavoratore ha già avuto un altro contratto?
Se nel precedente rapporto il lavoratore aveva scelto di mantenere il TFR in azienda, tale scelta continua a produrre effetti anche nel nuovo rapporto, salvo una successiva decisione di aderire alla previdenza complementare.

Il datore di lavoro deve comunque fornire al lavoratore le informazioni relative:

  • alla disciplina dell’adesione automatica;
  • alle forme pensionistiche previste dalla contrattazione collettiva;
  • alle modalità di destinazione del TFR;
  • ai termini entro i quali effettuare la scelta;
  • alle conseguenze della mancata manifestazione della volontà.




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