Corte costituzionale, sentenza 7 maggio 2026, n. 70



Presidente: Amoroso – Redattore: Patroni Griffi

[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, nel procedimento vertente tra A. G. e Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) di Pordenone, con sentenza non definitiva del 26 giugno 2025, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) di Pordenone e di A. G., nonché l’atto di intervento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

uditi gli avvocati Giovanni Martorana per A. G., Luca Heros Mazzeo e Luca De Pauli per l’ATER di Pordenone, nonché Beatrice Croppo per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, con sentenza non definitiva del 26 giugno 2025, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La disposizione è censurata nella parte in cui prevede, quale requisito minimo per essere assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, «l’essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti».

1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso di una persona – residente in Italia dal 1990, in Friuli-Venezia Giulia dal marzo 1996 al febbraio 2012 e poi dal luglio 2020 – che ha impugnato, con quattro motivi di ricorso, il provvedimento dell’11 ottobre 2023 con il quale l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) di Pordenone ha respinto la sua domanda di ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), in quanto non residente nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data della domanda: requisito, questo, previsto, in attuazione della disposizione censurata, dall’art. 4, comma 2, lettera a), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 ottobre 2016, n. 208, recante «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell’acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)». Il ricorrente aveva presentato istanza, dopo la pubblicazione della graduatoria ERP e secondo quanto consentito dall’art. 11, comma 2, del medesimo regolamento regionale, per ottenere un alloggio di risulta, in quanto destinatario di uno sfratto per finita locazione. Oltre al provvedimento di diniego, il ricorrente impugna anche i verbali della Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi previsti dal bando, il verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati che hanno presentato domanda di assegnazione di alloggio di risulta, nonché il bando di concorso.

Il giudice a quo, dopo aver respinto le eccezioni in rito dell’ATER di Pordenone, ritiene non fondati i primi tre motivi di ricorso e afferma, in relazione al quarto, che la relativa decisione non può prescindere dall’incidente di legittimità costituzionale.

1.2.- Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente prospettava una lettura costituzionalmente orientata della disciplina applicabile, che tenesse conto della sentenza n. 44 del 2020 di questa Corte e che, in definitiva, ritenesse sussistenti i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento regionali. Il TAR rimettente, tuttavia, non ritenendo possibile un’interpretazione adeguatrice, in ragione della chiarezza testuale dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, ha sollevato le odierne questioni di legittimità costituzionale.

1.2.1.- In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che il provvedimento di diniego si fonda sull’assenza, in capo al ricorrente, del requisito – previsto dalla disposizione censurata e riprodotto dal regolamento regionale di cui al d.Pres.reg. Friuli-Venezia Giulia n. 208 del 2016 – della residenza nella Regione da almeno cinque anni negli otto anni precedenti la domanda, sicché, «in permanenza della norma stessa, il provvedimento gravato risulterebbe esente dai vizi dedotti».

1.2.2.- In punto di non manifesta infondatezza, il TAR rimettente osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni analoghe a quella censurata. Citando un ampio stralcio della sentenza n. 147 del 2024, viene rilevato che un requisito quale quello previsto dalla legge regionale oggetto di scrutinio è del tutto non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale, che è quella di assicurare il concreto il soddisfacimento del diritto all’abitazione; determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nella medesima condizione di fragilità; tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

2.- Il ricorrente dinanzi al TAR si è costituito in giudizio, chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

2.1.- La difesa della parte privata, dopo avere ampiamente ripercorso i fatti, osserva come sia assodato che l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 sia «l’indefettibile presupposto normativo del Regolamento e del Bando per mezzo dei quali è stata negata al ricorrente la casa ATER», escluso in virtù della mancanza del requisito della pregressa residenza quinquennale.

2.2.- Le ragioni per le quali andrebbero accolte le questioni di legittimità costituzionale sarebbero agevolmente evincibili dalla giurisprudenza di questa Corte, che nell’atto difensivo è lungamente ricordata.

In particolare, la difesa della parte privata osserva che, se l’edilizia residenziale pubblica è volta a consentire a persone in situazioni economiche disagiate di accedere al bene casa a condizioni agevolate, non vi è alcuna ragionevole correlazione tra questa finalità e la pregressa e protratta residenza nel territorio regionale, la quale anzi nega l’accesso all’ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente.

3.- Si è altresì costituita in giudizio l’ATER di Pordenone, chiedendo la declaratoria d’inammissibilità, improcedibilità o non fondatezza delle questioni sollevate, «per le ragioni…


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