Ho chiuso prima la cessione del quinto: quanti soldi mi spettano


Scopri la battaglia legale sui rimborsi della cessione del quinto: la sentenza Lexitor, la differenza tra costi up front e recurring e perché oggi hai diritto alla restituzione di quasi tutte le spese in caso di estinzione anticipata.

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una delle forme di prestito più diffuse e sicure per le banche, ma spesso una delle più litigiose per i clienti. Essendo un finanziamento “blindato” dalla garanzia della busta paga o dell’assegno previdenziale, viene concesso con relativa facilità. Tuttavia, i problemi nascono quando il cittadino decide di chiudere il debito prima della scadenza naturale.

Per anni si è combattuta una vera e propria guerra legale su quali spese la banca dovesse restituire in questi casi. Da una parte gli istituti di credito, che volevano trattenere la maggior parte dei costi; dall’altra i consumatori, forti delle decisioni dei giudici europei. Molti utenti si chiedono: Ho chiuso prima la cessione del quinto: quanti soldi mi spettano? La risposta è cambiata molte volte nel corso degli anni, tra sentenze storiche e tentativi della politica di cambiare le carte in tavola. In questo articolo ripercorreremo le tappe di questo “tiro alla fune”, spiegando la differenza tra i vari costi e chiarendo perché, oggi, la legge è finalmente dalla parte del cliente, garantendo rimborsi molto più sostanziosi rispetto al passato.

Perché si litiga sui rimborsi della cessione del quinto?

La cessione del quinto (spesso abbreviata in Cqs o Cos) è un finanziamento molto amato dagli intermediari perché il rischio è minimo: c’è sempre un terzo soggetto, come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, che garantisce il pagamento puntuale delle rate prelevandole alla fonte.

Nonostante questa apparente tranquillità, questa materia ha generato un contenzioso enorme, diventando per anni l’argomento principale dei ricorsi presentati all’Arbitro Bancario Finanziario (Abf). Basti pensare che nel 2016, ad esempio, oltre il 70% di tutte le liti bancarie riguardava proprio questo tema.

Il motivo del contendere è sempre lo stesso: quando un cliente estingue il prestito in anticipo (magari perché ha trovato liquidità o perché vuole rinnovare il prestito), quanti soldi delle spese iniziali devono essergli restituiti?

Che differenza c’è tra costi “recurring” e “up front”?

Per capire la questione, bisogna entrare nel meccanismo dei costi bancari. Le spese di un prestito non sono tutte uguali, ma si dividono in due grandi famiglie:

  1. costi recurring: sono gli oneri che maturano nel tempo, giorno per giorno (come gli interessi o le spese di gestione annuale). È pacifico che questi vadano rimborsati in proporzione ai mesi in cui non si è usufruito del prestito;
  2. costi up front: sono gli oneri legati alla fase iniziale, quella dell’avvio del finanziamento (spese di istruttoria, trattative, formazione del contratto).

Fino al 2018, la prassi era molto penalizzante per il cliente: le banche sostenevano che i costi up front, essendo relativi a servizi già erogati all’inizio, non dovessero essere rimborsati mai. L’Arbitro Bancario aveva stabilito che le clausole che negavano il rimborso dei costi recurring erano nulle, ma sui costi iniziali c’era molta resistenza. Solo se il contratto era scritto male e non distingueva chiaramente le due voci, allora si rimborsava tutto.

Facendo un esempio pratico risalente al 2017, spese come la “conversione tasso” venivano rimborsate, mentre quelle per “esame documenti” venivano trattenute dalla banca. In media, chi faceva ricorso riusciva a recuperare circa 1.700 euro.

Cosa ha deciso la sentenza Lexitor?

L’11 settembre 2019 è arrivata la svolta che ha cambiato la storia del credito al consumo in Europa. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la famosa sentenza Lexitor (C-383/18), ha dato pienamente ragione ai consumatori.

Il principio stabilito è semplice ma rivoluzionario: in caso di estinzione anticipata, il cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, che include tutti i costi, compresi quelli up front (istruttoria, spese iniziali, ecc.).

L’impatto è stato immediato: i ricorsi sono esplosi e le percentuali di vittoria per i clienti sono schizzate all’86%. La “gara di tiro alla fune” sembrava finita con la vittoria netta dei consumatori.

Come ha reagito la politica italiana?

Nonostante la chiarezza dell’Europa, in Italia si è tentato di “tirare la fune” nuovamente dalla parte delle banche. Nel luglio 2021, con il decreto “Sostegni bis” (Dl 73/2021), il legislatore ha introdotto una norma transitoria che limitava il diritto al rimborso.

La legge diceva, in sostanza, che per i vecchi contratti (stipulati prima del 25 luglio 2021) si tornava al passato: rimborso solo dei costi recurring. L’Arbitro Bancario si è dovuto adeguare, riducendo i rimborsi e scoraggiando molti cittadini dal fare ricorso.

Chi ha vinto alla fine tra banche e clienti?

La parola fine è stata scritta dalla Corte Costituzionale. I giudici della Consulta sono intervenuti dichiarando incostituzionale quella norma transitoria che limitava i diritti dei cittadini.

Successivamente, il decreto “Asset” (Dl 104/2023) ha recepito questa indicazione: oggi è stabilito per legge che, anche per i contratti stipulati prima del luglio 2021, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi, sia recurring che up front. L’unica eccezione riguarda le imposte versate allo Stato, che non vengono restituite.

Di conseguenza, l’Abf è tornato ad accogliere i ricorsi per il rimborso integrale. C’è solo una piccola differenza tecnica nel calcolo: mentre il Giudice Ordinario tende a usare un calcolo matematico semplice (proporzionale) per tutto, l’Arbitro usa criteri leggermente diversi per i costi iniziali (curva degli interessi), ma il principio del rimborso totale è ormai salvo.

Cosa succede con l’assicurazione e i rinnovi anticipati?

Oltre alle spese bancarie, c’è il capitolo delle assicurazioni. La cessione del quinto è quasi sempre accompagnata da una polizza per il rischio vita o perdita del lavoro. Anche in questo caso, vale la regola del rimborso della quota di premio non goduto (pro rata temporis): se chiudi il prestito a metà durata, metà del premio assicurativo ti deve tornare indietro.

Infine, un accenno ai rinnovi. La legge vieta di rinnovare una cessione del quinto prima che sia trascorso un certo periodo (di solito il 40% della durata, quindi due o quattro anni). Se la banca viola questa regola e rinnova prima, il contratto non è nullo, ma l’istituto commette un illecito. In questi casi, il cliente ha diritto al risarcimento del danno, calcolato restituendo i costi pagati per il periodo di sovrapposizione tra vecchio e nuovo prestito.


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 Angelo Greco

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