Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 aprile 2026, n. 2983



Presidente: Sabatino – Estensore: Manca

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di questa Sezione, 14 maggio 2020, n. 3051 (alla quale si rinvia per le vicende precedenti), il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del sig. M. e, in riforma della sentenza di ottemperanza pronunciata in primo grado, ha accolto il ricorso nel merito, per non essersi l’amministrazione comunale di Venezia conformata alle direttive di cui alla sentenza del T.A.R. per il Veneto, 1° giugno 2007, n. 1748 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 19 ottobre 2009, n. 6397).

1.1. Conseguentemente, con la stessa sentenza:

– ha dichiarato la nullità della deliberazione del Consiglio comunale n. 162 del 14 dicembre 2009 e delle dodici licenze taxi rilasciate in data 27 gennaio 2010;

– ha ordinato al Comune di Venezia di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla «approvazione di un provvedimento con il quale l’amministrazione [disponesse], alternativamente, o il rinnovo della procedura di gara per l’assegnazione delle 12 licenze, ovvero – con atto congruamente motivato – di non assegnare le licenze per cui è causa»;

– ha condannato il Comune di Venezia al pagamento di una penalità di mora di euro 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

1.2. Rigettato il ricorso in cassazione contro la predetta sentenza (cfr. Corte di cassazione, Sez. un. civ., ord. 17 settembre 2021, n. 25165), il Comune di Venezia ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di dodici licenze taxi (maggio 2022).

1.3. Con sentenza 18 giugno 2025, n. 5312, in accoglimento di un secondo ricorso del sig. M. per l’esecuzione del giudicato, questa Sezione ha dichiarato la nullità della deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 4 giugno 2020, nella parte in cui ha previsto il «rilascio di n. 12 licenze temporanee […] a favore dei medesimi soggetti assegnatari delle licenze rilasciate nel 2010», per violazione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990; sotto altro profilo, ha preso atto del ritardo nell’adempimento, dal momento che il bando di concorso è stato pubblicato dopo circa due anni dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3051/2020, con termine di presentazione delle domande scaduto fin dal 12 luglio 2022 e che da tale data il procedimento non ha avuto alcun ulteriore impulso, salva la nomina della Commissione giudicatrice intervenuta solo con atto del 13 febbraio 2025 (ossia dopo la notificazione del secondo ricorso per l’esecuzione) e ha nominato quindi il Prefetto di Venezia (o suo delegato) quale Commissario ad acta con il compito di portare a termine la procedura e assegnare le licenze taxi, anche eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice nominata con la determinazione dirigenziale del 13 febbraio 2025.

1.4. Con determinazione del Commissario ad acta dell’11 agosto 2025 è stata approvata la graduatoria degli idonei.

Successivamente 11 licenze taxi con autovettura sono state rilasciate ai signori:

– Massimo F.;

– Giuseppe R.;

– Mosè M.;

– Emiliano C.;

– Giuseppe A.;

– Debora C.;

– Elisa D.;

– Lorenzo R.;

– Martina D.;

– Riccardo D.R.;

– Massimo N.

2. Con distinti reclami, proposti ai sensi dell’art. 114, sesto comma, del codice del processo amministrativo, la graduatoria è stata impugnata sia dal signor M. che da alcuni dei concorrenti collocati in posizioni non utili ai fini della assegnazione di una delle 12 licenze. In particolare si tratta di coloro che erano stati assegnatari delle licenze annullate con le due sentenze di questa Sezione n. 3051/2020 e n. 5312/2025; e che, essendo stati chiamati nel giudizio di cognizione dal quale è scaturito il giudicato della cui esecuzione si tratta, vanno qualificati come «parti nei cui confronti si è formato il giudicato», come tali legittimati a proporre reclamo avverso gli atti del Commissario ad acta.

3. Segnatamente:

I) il sig. Luciano M., partecipante alla procedura concorsuale, impugna sia la determina con la quale il Commissario ad acta ha assegnato le licenze, sia gli atti presupposti (deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 4 giugno 2020, bando di concorso di cui alla determina dirigenziale n. 920 del 2 maggio 2022, verbali della Commissione esaminatrice, determina dell’11 agosto 2025 con la quale il Commissario ad acta ha approvato della graduatoria degli idonei), deducendo la nullità degli atti impugnati per violazione del giudicato amministrativo, ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, sull’assunto che le sentenze di cui si chiede l’esecuzione avrebbero ravvisato l’illegittimità della precedente procedura selettiva nella indeterminatezza dei criteri di valutazione dei titoli e dei punteggi, tale da consentire margini di discrezionalità incompatibili con i principi di imparzialità, par condicio e trasparenza. Pertanto, sul piano conformativo, la riedizione della procedura doveva essere basata su criteri puntuali, predeterminati, verificabili e idonei a garantire una valutazione oggettiva e non arbitraria. Tuttavia, il nuovo bando di concorso (approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 2020) non avrebbe previsto criteri valutativi analitici, predeterminati e idonei a guidare l’attribuzione dei punteggi, con la conseguenza che la graduatoria finale elaborata dalla Commissione e approvata dal Commissario ad acta avrebbe reiterato il medesimo assetto censurato dal giudicato. In particolare, il bando di concorso avrebbe omesso di predeterminare adeguati criteri di valutazione della prova orale, vizio particolarmente grave considerato che la prova rappresentava il 75% della valutazione finale.

Con un secondo motivo, il reclamante M. contesta la lex specialis anche nella parte in cui ha espressamente escluso l’attività di noleggio con conducente dai titoli valutabili ai sensi dell’art. 6, lettere a) e b), del bando e ha introdotto, alla lettera c) della medesima disposizione, la valutabilità dell’anzianità di iscrizione al ruolo conducenti (previsto dall’art. 6 della legge-quadro n. 21 del 1992 come ruolo unico per le due figure) limitatamente alla sola «sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio taxi». Inoltre, il reclamante impugna anche la previsione di cui alla lettera b), del medesimo art. 6 del bando di concorso perché consentirebbe di riconoscere «l’anzianità di esercizio effettivo come titolare di licenza di servizio taxi, in ogni caso maturata» agli assegnatari delle dodici licenze annullate con la sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 1748/2007 l’anzianità maturata in forza delle licenze concesse loro “in sanatoria” con delibera della Giunta comunale del 14 dicembre 2009, n. 162 (dichiarata nulla con sentenza del Consiglio di Stato 3051/2020). Tali previsioni sarebbero idonee a eludere il giudicato, in quanto finalizzate non alla rinnovazione della selezione ma alla sostanziale riproduzione degli esiti della procedura già annullata, e quindi la delibera di Giunta n. 151/2020 dovrebbe ritenersi affetta da nullità ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, travolgendo anche gli atti successivi della procedura concorsuale.

Il sig. M. denuncia altresì la illegittimità degli atti della procedura concorsuale iniziata con la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 2020, per la violazione degli artt. 1, 2, 3, 6 e 8 della legge-quadro n. 21 del 1992 e degli artt. 2, 3, 4, 10 e 15 della legge della Regione Veneto n. 22 del 1996, nella considerazione che la…


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