Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 aprile 2026, n. 3044



Presidente: Lotti – Estensore: Palmieri

FATTO E DIRITTO

1. La società “Porta Angelica s.r.l.” ha impugnato innanzi al T.A.R. Lazio la determinazione dirigenziale numero repertorio CA/1541/2025 dell’1 luglio 2025, nonché gli atti a essa collegati, con la quale Roma Capitale ha irrogato in suo danno la sanzione della sospensione, per la durata di giorni quindici, dell’attività di vicinato del settore non alimentare da essa esercitata, per la fattispecie consistente nella reiterazione, nell’arco di 180 giorni, dell’esposizione di merce del settore non alimentare negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali, sulla soglia degli stessi e sulle pareti esterne del fabbricato.

A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.

Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 16054/2025 il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.

Avverso tale statuizione giudiziale Roma Capitale ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; violazione dell’art. 7 e 50, commi 5 e 7-ter, d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 10 r.d. n. 773/1931, dell’art. 71 l.r. n. 14/1999 e dell’art. 33, comma 4, D.A.C. n. 43/2019. Erronea statuizione in ordine all’asserita assenza di una norma primaria che consenta l’introduzione di una disciplina sanzionatoria nell’ordinamento locale; 2) error in iudicando; violazione dell’art. 1 l. n. 689/1981 e dell’art. 33, comma 4, D.A.C. n. 43/2019. Erronea statuizione in ordine all’asserita natura sanzionatoria personale, ad effetto punitivo ed afflittivo, della sospensione dell’attività.

Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla società ricorrente in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Nessuno si è costituito per la società appellata.

All’udienza camerale del 2 aprile 2026, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentita sul punto la parte costituita, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. L’appello è fondato.

3. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società ricorrente ha ammesso di avere posto in essere la condotta che ha dato luogo alla sanzione, deducendo tuttavia l’illegittimità dell’art. 33, comma 4, della D.A.C. n. 109/2023, la quale prevede che: “salvo il potere di sospensione del Questore … in caso di reiterazione delle violazioni di cui agli artt. 14, 15, 17, 18 e 28 del presente Regolamento, si applica la sospensione dell’esercizio dell’attività per 15 giorni”, in quanto sanzione prevista non da normativa primaria, bensì da un regolamento comunale, ossia da fonte cui sarebbe precluso stabilire conseguenze sanzionatorie alla violazione dei precetti posti nelle materie di competenza.

Il T.A.R. capitolino ha accolto il ricorso in relazione a tale assorbente motivo di gravame, richiamando la propria giurisprudenza formatasi in parte qua, e affermando pertanto l’insussistenza “del potere dell’Amministrazione in merito alla introduzione, nell’ordinamento locale, di una disciplina sanzionatoria di sospensione delle attività affidata ai Direttori dei Municipi, nell’assenza di una pertinente norma primaria.

In altre parole, una misura di sospensione delle attività quale è quella di cui trattasi (che ha, oltre che il nomen iuris, per scelta dell’Assemblea Capitolina, anche la natura sostanzialmente sanzionatoria ad effetto punitivo) non può essere prevista dal Regolamento di Polizia Urbana, che ha natura meramente regolamentare ed è adottato con Deliberazione di un Ente locale”.

4. L’assunto è giuridicamente errato.

5. In termini generali, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 267/2000 (t.u.e.l.): “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Più nello specifico, ai sensi dell’art. 50, comma 7-ter, d.lgs. n. 267/2000 (t.u.e.l.): “Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico”.

A sua volta, il comma 5, secondo periodo, t.u.e.l. recita testualmente che: “Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

6. Trattasi di materie che realizzano l’obiettivo dell’ordinato “assetto e utilizzazione del territorio” (art. 13 t.u.e.l.), cui non sono peraltro estranee finalità di attuazione di “servizi alla persona e alla comunità”, essendo evidente il collegamento teleologico-funzionale esistente tra le due fattispecie, l’un aspetto (assetto del territorio) essendo il presupposto della corretta fruizione dei servizi alla persona e alla comunità.

7. Orbene, per quel che attiene al rapporto tra potestà regolatoria e potestà sanzionatoria, l’Arbiter Constitutionis ha da tempo chiarito che: “per pacifico orientamento di questa Corte, la disciplina in tema di sanzioni accede a quella sostanziale. Essa, cioè, non costituisce una materia a sé stante e spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l’atto sanzionabile (ex multis, sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004)” (Corte cost., sent. n. 148/2018).

8. Emerge pertanto da tale reticolo normativo-giurisprudenziale che la potestà regolamentare conferita con legge dello Stato (art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000) ai Comuni in materia di “interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”, comprende altresì, come conseguenza naturale, anche la potestà sanzionatoria, essendo di intuitiva evidenza che la potestà regolamentare in un ambito di sì rilevante aspetto della vita della comunità locale rimarrebbe vuoto esercizio di retorica declamatoria, se non si accompagnasse alla previsione di sanzioni volte a dissuadere chiunque dal porre in essere atti volti a turbare e/o molestare la comunità locale del consociati.

9. Per tali ragioni, reputa questo Consiglio di Stato di affermare il seguente principio di diritto:

“La potestà regolamentare conferita ai Comuni per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 50, comma 5, secondo periodo, e comma 7-ter, d.lgs. n….


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