Il D.Lgs. n. 81/2026, in vigore dal 2 giugno, amplia il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, aggiungendo il commercio di prodotti inquinanti, la produzione di sostanze nocive all’ozono e i gas fluorurati a effetto serra. Le sanzioni arrivano fino a 1.200 quote. I modelli organizzativi devono essere aggiornati immediatamente. È istituito un sistema di coordinamento nazionale delle indagini penali ambientali.
Dal 2 giugno 2026 il panorama della responsabilità penale e amministrativa delle imprese in materia ambientale cambia in modo significativo. Tre nuovi reati entrano nel catalogo dei presupposti della responsabilità degli enti, le sanzioni si inaspriscono, l’habitat viene tutelato come bene giuridico autonomo, e chi non aggiorna il proprio modello organizzativo si espone a rischi concreti — blocco delle attività, esclusione dalle gare d’appalto, revoca dei contributi pubblici.
La risposta alla domanda su cosa debbano fare le imprese a partire dal 2 giugno 2026 è precisa: aggiornare i modelli 231, rafforzare i presidi interni su documentazione e autorizzazioni, formare l’organismo di vigilanza sui nuovi criteri di abusività e introdurre protocolli specifici per i settori più esposti — rifiuti, energia, chimica, logistica. Il D.Lgs. n. 81 del 21 aprile 2026, che attua la direttiva UE n. 2024/1203, non lascia margini di attesa.
I tre nuovi reati presupposto per la responsabilità 231
Il decreto aggiunge all’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuove fattispecie che, se commesse nell’interesse o a vantaggio dell’impresa da un dirigente apicale o da un sottoposto, espongono l’ente a sanzioni amministrative.
Il primo nuovo reato è il commercio di prodotti inquinanti, disciplinato dal nuovo art. 452-bis.1 cod. pen. Chiunque abusivamente immette sul mercato o mette in circolazione un prodotto il cui impiego compromette in modo significativo e misurabile acque, aria, suolo, ecosistema, habitat o biodiversità — tramite scarichi, emissioni o immissioni di sostanze, energia o radiazioni ionizzanti — rischia la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro. Si applicano le pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e la confisca allargata.
Il secondo è la produzione e il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono, in conformità al Regolamento UE n. 2024/590. La condotta abusiva è punita con la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 10.000 a 80.000 euro. È prevista anche la punibilità per colpa grave, con pena diminuita da un terzo a due terzi. Sono esclusi i prodotti agricoli già autorizzati.
Il terzo riguarda i gas fluorurati a effetto serra, in base al Regolamento UE n. 2024/573. Le pene variano secondo la condotta: arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 10.000 a 150.000 euro per produzione, importazione o esportazione; arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 50.000 euro per immissione sul mercato o utilizzo.
Le sanzioni per gli enti: fino a 1.200 quote
Per le imprese, le conseguenze della commissione dei nuovi reati nell’interesse aziendale sono pesanti. Le sanzioni pecuniarie per i reati su sostanze nocive all’ozono e gas a effetto serra vanno da 400 a 800 quote. Il valore di ciascuna quota è compreso tra 258 e 1.549 euro. Per le ipotesi aggravate scatta un aumento automatico di un terzo.
Il massimo teorico raggiunge 1.200 quote per i casi più gravi. Questo importo, calcolato sul valore massimo della quota, può superare 1,8 milioni di euro.
Il superamento di determinate soglie sanzionatorie rende obbligatoria l’applicazione delle sanzioni interdittive, che possono comportare: la sospensione o revoca delle autorizzazioni; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici; il divieto di pubblicizzare beni o servizi; la sospensione dell’attività.
È obbligatoria anche la pubblicazione della sentenza di condanna, con affissione nei Comuni interessati e pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia.
Le novità sul reato di inquinamento ambientale
Il decreto rafforza anche le fattispecie già esistenti. Il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis cod. pen. viene modificato per includere espressamente l’habitat tra i beni giuridici tutelati.
Viene introdotta un’aggravante a effetto speciale — che aumenta la pena da un terzo alla metà — quando la condotta colpisce aree o specie protette, ecosistemi di notevoli dimensioni, o produce effetti durevoli nel tempo. L’aumento sale da un terzo a due terzi per la distruzione di habitat in aree protette. È prevista inoltre un’aggravante comune per il pericolo alla vita o all’incolumità delle persone.
L’art. 733-bis cod. pen. — la contravvenzione di distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto — viene abrogato: la condotta è ora assorbita nel delitto di inquinamento ambientale, con sanzioni più severe.
Per le ipotesi di morte o lesioni derivanti dai reati ambientali, i massimi edittali aumentano: da 9 a 11 anni per la lesione gravissima, da 10 a 12 anni per il decesso.
Le due nuove aggravanti comuni: profitto rilevante e documenti falsi
Il nuovo art. 452-sexiesdecies cod. pen. introduce due aggravanti comuni applicabili a tutti i delitti contro l’ambiente.
La prima scatta quando il colpevole consegue un profitto di rilevante entità. Per le imprese questo è un elemento da monitorare attivamente: operazioni economicamente vantaggiose che comportano immissioni o scarichi non autorizzati possono ora configurare questa aggravante, con aumento automatico della pena.
La seconda scatta quando il reato viene commesso utilizzando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. L’utilizzo di autorizzazioni false o di documentazione non veritiera per ottenere permessi ambientali aggrava quindi sia la posizione della persona fisica sia quella dell’ente.
La definizione di condotta “abusiva”: il nuovo art. 452-quinquiesdecies
Il decreto introduce una norma definitoria fondamentale: il nuovo art. 452-quinquiesdecies cod. pen. definisce cosa si intende per condotta “abusiva” ai fini di tutti i reati ambientali.
È abusiva la condotta posta in essere in violazione di disposizioni dell’Unione Europea in materia ambientale, in violazione di norme legislative, regolamentari o amministrative nazionali di attuazione, oppure sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente.
Questa definizione recepisce e codifica la giurisprudenza della Cassazione — in particolare la sentenza n. 28732/2018 — estendendo la nozione di abusività alla violazione diretta delle disposizioni europee, senza necessità che queste siano state recepite in norme interne. Per le imprese che operano in settori regolati da regolamenti UE direttamente applicabili, questo significa che il rispetto delle sole norme italiane non è più sufficiente.
Le sanzioni sui rifiuti: rimodulate in base alla pericolosità
Per la gestione non autorizzata di rifiuti le sanzioni vengono rimodulate in base alla pericolosità delle sostanze. Per i rifiuti non pericolosi è previsto l’arresto da 2 a 6 mesi o l’ammenda da 2.000 a 18.000 euro. Per i rifiuti pericolosi la pena sale fino a 3 anni di reclusione, più ammende.
Il coordinamento nazionale delle indagini ambientali
Il decreto istituisce un sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale presso la Procura Generale della Cassazione. Il sistema è composto dai Procuratori Generali delle Corti d’appello e dal Procuratore Nazionale Antimafia. Il Procuratore Generale della Cassazione è responsabile del funzionamento e deve emanare entro sei mesi linee guida operative, aggiornate ogni due anni, per garantire coordinamento investigativo, condivisione di buone prassi e protocolli comuni. È prevista anche la collaborazione specialistica dell’Arma dei Carabinieri.
Cosa devono fare le imprese: il piano di compliance
Le imprese non possono aspettare. I modelli organizzativi 231 adottati prima del 2 giugno 2026 non includono i nuovi reati presupposto e sono quindi obsoleti rispetto ai rischi attuali.
Gli interventi necessari riguardano più livelli. Sul piano dei modelli organizzativi: aggiornare il catalogo dei reati presupposto includendo commercio di prodotti inquinanti, sostanze nocive all’ozono e gas a effetto serra; rafforzare i presidi su documentazione e autorizzazioni ambientali; introdurre protocolli di monitoraggio dei margini operativi per gestire il rischio dell’aggravante da “profitto di rilevante entità”.
Sul piano dei processi aziendali: rinnovare le procedure di due diligence sui prodotti per identificare le aree a rischio nell’immissione sul mercato; prevedere protocolli specifici per la verifica della conformità ai Regolamenti UE n. 2024/590 e n. 2024/573; verificare che tutte le autorizzazioni ambientali siano ottenute in modo regolare, senza elementi di frode o falsità documentale.
Sul piano della formazione: aggiornare l’organismo di vigilanza sui nuovi criteri di condotta abusiva definiti dall’art. 452-quinquiesdecies; integrare nel sistema disciplinare le violazioni delle prescrizioni in materia di commercio di prodotti inquinanti.
La strategia nazionale: il passo successivo
Entro il 21 maggio 2027 il Governo deve approvare la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari. La strategia deve individuare obiettivi, risorse, ruoli delle autorità competenti, misure di sostegno ai professionisti e iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. L’aggiornamento è previsto ogni tre anni, sulla base di un’analisi dei rischi.
Il Ministero della Giustizia raccoglierà e trasmetterà annualmente alla Commissione Europea i dati statistici sui reati ambientali — condanne, procedimenti archiviati, soggetti coinvolti, tipologia e ammontare delle sanzioni — con pubblicazione triennale.
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