Dal 2025 il perimetro si restringe: esclusi coniuge separato, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle. Figli tra 21 e 30 anni rientrano, ma la detrazione dipende dal reddito del contribuente.
Dal 30 aprile è accessibile in consultazione la dichiarazione precompilata, con possibilità di invio dal 14 maggio. Prima di procedere, vale la pena capire cosa è cambiato nel 2025 sul fronte delle detrazioni per familiari a carico — perché le novità sono sostanziali e riguardano un numero elevato di contribuenti.
La domanda che molti si pongono compilando il 730 è chi sia familiare fiscalmente a carico nel 2025 e quali detrazioni spettino: la risposta richiede di distinguere chi è entrato nel perimetro, chi ne è uscito e quali regole si applicano ai figli nelle diverse fasce di età. Dal 2025 non si possono più portare in detrazione i carichi di famiglia per il coniuge separato, i suoceri, i generi, le nuore, i fratelli e le sorelle — anche se conviventi. I figli tra i 21 e i 30 anni rientrano invece tra i soggetti che danno diritto alla detrazione, con importi che variano in funzione del reddito del contribuente. E le detrazioni per oneri sostenuti nell’interesse dei familiari seguono regole in parte diverse.
Il requisito reddituale: chi è considerato a carico
Per essere considerato fiscalmente a carico, il familiare deve aver avuto nel 2025 un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il limite sale a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Nel calcolo del reddito complessivo rientrano anche i redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca, le mance percepite dai lavoratori del settore privato e i redditi dei contribuenti in regime forfettario. Chi supera queste soglie non è considerato a carico e non dà diritto ad alcuna detrazione.
Chi dà diritto alla detrazione: il perimetro attuale
Le detrazioni per familiari a carico stabilite dall’art. 12 del Tuir — in misura variabile in funzione del reddito — spettano per le seguenti categorie.
Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. I figli, compresi quelli adottivi, affidati o affiliati. I figli conviventi del coniuge deceduto di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni, nonché quelli di età superiore a 30 anni con disabilità accertata. Gli ascendenti — genitori o nonni — conviventi con il contribuente.
Chi è uscito dal perimetro dal 2025
Dal 2025 non è più possibile fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico — anche se conviventi — per le seguenti categorie: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle anche unilaterali.
Un’ulteriore esclusione riguarda i contribuenti non cittadini italiani, né di uno Stato membro dell’Ue, né di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo: per questi soggetti le detrazioni non spettano in relazione ai familiari residenti all’estero.
I figli: la fascia di età che determina tutto
La situazione dei figli è articolata e dipende dall’età.
I figli fino a 20 anni non rientrano tra i soggetti che danno diritto alla detrazione per carichi di famiglia: la detrazione è assorbita dall’assegno unico universale erogato dall’Inps, che copre questa fascia di età.
I figli da 21 a 29 anni ritornano a dare diritto alla detrazione — nel rispetto del limite reddituale di 4.000 euro fino a 24 anni e di 2.840,51 euro da 25 anni in poi. La detrazione teorica è di 950 euro per ciascun figlio e spetta per il numero di mesi a carico dal mese del compimento dei 21 anni fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
L’importo effettivo dipende dal reddito del contribuente: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 95.000 euro — diminuito del reddito complessivo — e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro si aumenta di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
I figli dai 30 anni in poi perdono il requisito, salvo che abbiano una disabilità accertata — in quel caso la detrazione continua a spettare senza limiti di età.
Come si ripartisce la detrazione tra i genitori
La detrazione va ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, previo accordo tra i genitori, può essere attribuita interamente al genitore con il reddito complessivo più elevato. Se il coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo.
La distinzione tra detrazioni per carichi e detrazioni per oneri
Un punto spesso fonte di confusione riguarda la differenza tra le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni o deduzioni per oneri sostenuti nell’interesse dei familiari.
Le detrazioni per carichi di famiglia — art. 12 Tuir — spettano in funzione della semplice esistenza del familiare a carico e del reddito del contribuente. Seguono le regole descritte sopra.
Le detrazioni e deduzioni per oneri — artt. 10 e 15 Tuir — riguardano le spese sostenute dal contribuente nell’interesse dei familiari a carico: spese mediche, scolastiche, abbonamenti ai mezzi di trasporto, e così via. Queste detrazioni spettano al genitore anche quando non spetta la detrazione per figli a carico — ad esempio perché il figlio ha meno di 21 anni e la detrazione è assorbita dall’assegno unico, o perché ha più di 30 anni senza disabilità.
Analogamente, il contribuente può fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari che dal 2025 sono usciti dal perimetro dei carichi di famiglia — come il coniuge separato, i suoceri, i generi, le nuore, i fratelli e le sorelle — a condizione che siano conviventi o percepiscano assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Infine, per i redditi superiori a 75.000 euro, le detrazioni per oneri sostenuti anche per soggetti a carico rientrano dal 2025 nel riordino delle detrazioni previsto dalla legge di bilancio, con possibili limitazioni all’importo detraibile.
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Angelo Greco
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