Il Caf verifica documenti e calcoli, non le condizioni soggettive del contribuente. Ecco i limiti della responsabilità e le regole sulla documentazione da esibire.
Portate il vostro 730 al Caf o al vostro commercialista. Il professionista appone il visto di conformità e la dichiarazione viene inviata. Qualche mese dopo l’Agenzia delle Entrate contesta una detrazione: la spesa non era detraibile, o il contribuente non aveva i requisiti. Chi risponde? Il Caf, perché ha messo il visto? O il contribuente, perché ha dichiarato il falso?
La risposta dipende da cosa ha sbagliato e chi aveva l’obbligo di verificarlo. Il visto di conformità non è una garanzia universale che tutto sia corretto: è la certificazione che il professionista ha verificato determinate cose — la corrispondenza tra i dati dichiarati e i documenti esibiti — ma non altre, che restano di esclusiva responsabilità del contribuente.
La domanda su cosa controlla il Caf con il visto di conformità sul 730 e di cosa risponde è fondamentale sia per chi porta i propri documenti al Caf sia per i professionisti che appongono il visto. I confini della responsabilità sono tracciati dall’art. 2 del D.M. n. 164/1999 e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, e conoscerli evita sia contestazioni infondate sia rischi concreti.
Cos’è il visto di conformità e chi lo appone?
Il visto di conformità è la certificazione rilasciata da un Caf o da un professionista abilitato — dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri — che attesta l’effettuazione dei controlli previsti dalla legge sulla dichiarazione dei redditi del contribuente. È obbligatorio quando la dichiarazione viene presentata tramite questi soggetti.
Apponendo il visto, il soggetto abilitato si assume una responsabilità diretta per la correttezza dei controlli effettuati. Se il visto è infedele — cioè se i controlli non sono stati eseguiti correttamente — il Caf o il professionista risponde delle sanzioni che sarebbero state irrogate al contribuente, salvo il diritto di rivalersi su quest’ultimo in caso di dolo o colpa grave.
Il perimetro di questa responsabilità è definito in modo preciso: riguarda ciò che il professionista aveva l’obbligo di verificare, non tutto ciò che compare nella dichiarazione.
Cosa controlla il Caf: il perimetro della verifica
I controlli che il soggetto abilitato deve effettuare riguardano la corrispondenza tra i dati indicati nella dichiarazione e i documenti esibiti dal contribuente. In concreto, verificano che:
- l’ammontare delle ritenute — anche a titolo di addizionali — corrisponda alle certificazioni esibite, in primo luogo alla Certificazione Unica;
- gli imponibili dichiarati corrispondano a quelli risultanti dalle certificazioni;
- le detrazioni d’imposta non eccedano i limiti di legge e siano coerenti con i documenti presentati;
- le deduzioni dal reddito non superino i limiti previsti e corrispondano alla documentazione esibita;
- i crediti d’imposta non eccedano le misure di legge e risultino dai dati della dichiarazione;
- gli acconti versati o trattenuti dal sostituto d’imposta siano attestati correttamente;
- in caso di eccedenza d’imposta riportata dalla dichiarazione precedente, questa corrisponda all’ultima dichiarazione presentata.
Questi controlli sono formali e documentali: il Caf verifica che i numeri tornino rispetto ai documenti, non che quei documenti siano veritieri nella loro sostanza.
Cosa non controlla il Caf: la responsabilità resta al contribuente
Esistono due aree in cui il controllo del Caf non si estende, e la responsabilità rimane esclusivamente in capo al contribuente.
La prima riguarda le condizioni soggettive. Il Caf non verifica se il contribuente aveva davvero i requisiti per fruire di una determinata agevolazione. Un esempio tipico: la detrazione per un figlio a carico maggiore di 18 anni richiede che il figlio non superi determinate soglie di reddito. Il Caf verifica che la detrazione sia formalmente inserita in modo corretto e non ecceda i limiti di legge, ma non accerta se il figlio era davvero a carico nel senso richiesto dalla norma. Quella verifica — e quella responsabilità — rimane al contribuente.
La seconda area riguarda la correttezza sostanziale degli elementi reddituali. Se il contribuente dichiara un certo importo di redditi fondiari, il Caf non è tenuto a verificare che quell’importo sia esatto. Non gli viene richiesto di controllare, ad esempio, le rendite catastali dei fabbricati posseduti o di verificare il rispetto degli obblighi di comunicazione relativi ai contratti di locazione. Il contribuente non è nemmeno tenuto a esibire al Caf la documentazione relativa ai redditi fondiari (come certificati catastali o raccomandate agli inquilini): quella documentazione non rientra nel perimetro del visto.
Le spese pluriennali: cosa deve verificare il Caf anno per anno?
Le spese suddivise in più anni — come quelle per ristrutturazione edilizia che vengono detratte in dieci rate annuali — richiedono un’attenzione particolare. Il soggetto abilitato deve verificare la documentazione ad ogni utilizzo della rata, non solo al momento della prima dichiarazione.
Questo significa che se il contribuente ha detratto la prima rata autonomamente, presentando il modello senza assistenza, e poi si rivolge al Caf per le rate successive, il professionista non può limitarsi a verificare il riporto automatico della rata dal sistema. Deve richiedere al contribuente tutta la documentazione idonea a supportare il sostenimento iniziale della spesa — le ricevute dei pagamenti, le fatture dei lavori, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate — per poter apporre il visto in modo corretto.
Viceversa, se il Caf ha già verificato la documentazione in occasione di una rata precedente e ne ha conservato copia, non è tenuto a richiederne nuovamente l’esibizione per le rate successive (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 31 maggio 2005).
Dichiarazione precompilata: regole diverse a seconda che ci siano modifiche o no
La presentazione della dichiarazione precompilata tramite Caf genera regole diverse a seconda che vengano apportate modifiche o meno.
Se la dichiarazione precompilata viene presentata senza modifiche, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa agli oneri già comunicati all’Agenzia dai soggetti terzi — come le spese mediche trasmesse dal Sistema tessera sanitaria o gli interessi sul mutuo comunicati dalla banca. In questo caso, anche il Caf è esonerato dal conservare quella documentazione. Deve però acquisire e conservare una dichiarazione del contribuente in cui quest’ultimo attesta di avvalersi della facoltà di presentare la precompilata senza modifiche.
Se invece la dichiarazione precompilata viene presentata con modifiche, il Caf è tenuto a conservare tutta la documentazione prevista nell’ambito del visto, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai terzi anche se non modificati, con una sola eccezione: le spese mediche.
Il caso delle spese mediche nella precompilata
Le spese sanitarie hanno una procedura semplificata. In luogo della puntuale documentazione — scontrini, ricevute, fatture — il contribuente può esibire al Caf il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000con cui attesta che quel prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema.
Se il prospetto esibito corrisponde alle spese sanitarie riportate nella precompilata e l’importo non viene modificato, il Caf è esonerato dal conservare la documentazione relativa alle spese sanitarie.
Se invece il contribuente vuole detrarre spese mediche superiori a quelle risultanti dalla precompilata, deve esibire i documenti di spesa aggiuntivi — scontrini, fatture — che il Caf è tenuto ad acquisire e conservare.
In sintesi
Il visto di conformità certifica la corrispondenza tra i dati dichiarati e i documenti esibiti, non la correttezza sostanziale degli elementi reddituali né la sussistenza delle condizioni soggettive per le agevolazioni. Il Caf risponde per i controlli che era tenuto a fare; il contribuente risponde per tutto il resto. Per le spese pluriennali, la verifica va rinnovata ad ogni rata se il professionista non ha già la documentazione. Per la precompilata senza modifiche, la documentazione degli oneri trasmessi dai terzi non deve essere esibita né conservata.
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Angelo Greco
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