Scatta il discarico automatico dopo 5 anni se non ci sono beni da aggredire: cosa cambia dall’8 agosto
Chi ha ricevuto una cartella esattoriale e non ha pagato perché privo di beni intestati potrebbe presto non ricevere più alcuna richiesta di pagamento per quel debito. In questo articolo analizziamo il seguente problema: cartella non pagata da anni? Rischi di non vederla più. Il nuovo sistema di riscossione, introdotto dal dlgs 110/2024, prevede che le cartelle prive di concrete possibilità di recupero vengano “scaricate” dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione dopo cinque anni, e per gli enti creditori si avvicina ora la scadenza dell’8 agosto 2026 per decidere come gestire questi crediti restituiti.
Cosa cambia con la riforma del discarico dei crediti?
Il tema si inserisce nel più ampio riordino della riscossione nazionale operato dal dlgs 110/2024, attuativo della legge delega fiscale 111/2023. L’intervento normativo ha abbandonato il tradizionale sistema fondato sulle comunicazioni di inesigibilità e sul conseguente procedimento di controllo da parte degli enti impositori, introducendo un nuovo modello orientato alla rapida eliminazione delle quote prive di concrete prospettive di riscossione.
Per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 sono previste due forme di restituzione all’ente creditore: il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, e il discarico anticipato, quando l’agente della riscossione accerta situazioni che rendono improbabile il recupero del credito, come la chiusura della liquidazione giudiziale, l’assenza di beni aggredibili o la mancanza di nuovi beni rispetto a precedenti azioni esecutive rimaste infruttuose.
Un contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale nel 2025, e che non possiede beni intestati né redditi aggredibili, potrebbe vedere quel debito “scaricato” dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione già a partire dalla fine del 2030, se nel frattempo non emergono elementi patrimoniali nuovi che rendano concreta la possibilità di recupero.
Lo scopo dichiarato della riforma è evitare la formazione di nuovi magazzini di crediti destinati a non essere riscossi, responsabilizzando gli enti creditori nella gestione dei residui attivi.
Cosa succede al debito una volta che viene restituito all’ente?
Una volta restituito il carico, l’articolo 5 del decreto prevede tre possibili modalità di gestione: la riscossione diretta da parte dell’ente creditore; l’affidamento a concessionari iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del dlgs 446/1997 o a società pubbliche di riscossione; oppure il riaffidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per un periodo di due anni.
Perché l’8 agosto 2026 è una data importante per gli enti creditori?
È proprio l’opzione del riaffidamento a richiedere l’adesione preventiva alle condizioni di servizio pubblicate dall’Agenzia l’8 agosto 2025, entro dodici mesi da quella data. Chi aderisce entro questo termine potrà beneficiare del meccanismo di riaffidamento quando inizieranno a maturare i primi discarichi sui carichi affidati dal 1° gennaio 2025.
In caso di adesione successiva al termine indicato, il riaffidamento opera soltanto per i carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’adesione, restando quindi esclusi quelli precedentemente affidati.
Il riaffidamento all’Ader significa che la riscossione riparte automaticamente?
Il riaffidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non equivale a una riattivazione generalizzata delle attività di recupero. Nel caso dei carichi discaricati automaticamente, l’attività dell’agente della riscossione è circoscritta a situazioni nelle quali emergano nuovi elementi utili alla riscossione, in particolare: segnalazioni ai sensi dell’articolo 28-ter del dpr 602/1973, relative a compensazioni con rimborsi fiscali; segnalazioni ai sensi dell’articolo 48-bis del dpr 602/1973, relative a pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a 5.000 euro; oppure l’affidamento di nuovi carichi riferiti allo stesso debitore.
Un contribuente il cui debito è stato scaricato per assenza di beni, che successivamente maturi il diritto a un rimborso fiscale, potrebbe vedere quella somma intercettata attraverso il meccanismo di compensazione, anche se il debito originario non risulta più formalmente in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione con le modalità ordinarie.
Ancora più rigorose risultano le condizioni previste per i carichi oggetto di discarico anticipato. In questi casi l’ente deve comunicare all’Agenzia nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali, indicando concretamente i beni da aggredire. In assenza di queste informazioni utili, l’attività di recupero non può essere avviata.
Quali obblighi comporta per gli enti l’adesione al riaffidamento?
L’adesione alle condizioni comporta specifici obblighi organizzativi per l’ente creditore, che dovrà collaborare con l’Agenzia fornendo la documentazione necessaria, comunicare in modo puntuale gli elementi patrimoniali eventualmente rilevati, e trasmettere le informazioni con adeguato anticipo rispetto alla prescrizione del credito.
È quindi evidente che il nuovo sistema attribuisce agli enti un ruolo attivo rispetto al passato: non basta più attendere l’esito della riscossione, ma occorre monitorare le posizioni restituite e valutare, caso per caso, se esistano concrete prospettive di recupero, al fine di riattivare la riscossione coattiva quando emergono elementi utili.
Quali valutazioni devono compiere gli enti prima di aderire?
La decisione non è un mero adempimento formale. Gli enti dovranno considerare alcuni aspetti rilevanti: la capacità interna di gestire direttamente i carichi discaricati, la disponibilità di banche dati e strumenti per individuare nuovi patrimoni e redditi dei debitori, e la convenienza organizzativa ed economica del mantenimento del canale con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Come funziona nel dettaglio il calendario delle scadenze?
La scadenza dell’8 agosto 2026 rappresenta un passaggio da valutare con attenzione sulla base di un calendario ben preciso. L’ente che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ha già affidato dei carichi può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle condizioni, avvenuta l’8 agosto 2025. Per i carichi affidati successivamente, l’adesione può essere comunicata entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico.
In caso di adesione tardiva, il riaffidamento opera sui carichi trasmessi dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adesione. In qualunque momento è comunque possibile recedere dall’adesione, opzione non di poco conto a supporto di una decisione favorevole all’adesione stessa.
Come deve procedere formalmente l’ente per aderire al riaffidamento?
L’adesione va inviata all’indirizzo Pec riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, allegando la comunicazione di adesione redatta secondo il modello pubblicato sul sito dell’Agenzia, e il provvedimento adottato dall’ente, che deve contenere espresso riferimento alle condizioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa.
Trattandosi di riaffidamento di carichi oggetto di discarico, l’organo competente è da individuare nel Consiglio comunale, che dovrà adottare un’apposita delibera in tal senso. Si consiglia di approvare e inviare la documentazione entro il 7 agosto 2026, un giorno prima della scadenza ultima prevista dalla normativa.
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Angelo Greco
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