Il codice civile impone l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni — o anche di età inferiore se capace di discernimento — nelle cause che lo riguardano direttamente. Il giudice valuta le sue dichiarazioni senza essere vincolato, bilanciandole con l’interesse superiore del minore. L’ascolto non è un interrogatorio — è un momento di ascolto partecipato che deve avvenire in modo non traumatico.
I genitori si separano. La battaglia sull’affidamento è accesa. Il figlio di dieci anni ha già detto più volte con chi vuole stare. Il suo avvocato — o uno dei genitori — chiede al giudice di sentirlo. Il giudice deve farlo? E quanto pesa quello che dice il bambino sulla decisione finale?
La risposta alla domanda su se il figlio minore possa essere sentito dal giudice nelle cause di separazione è sì — e in molti casi non solo può ma deve esserlo. La voce del minore è diventata uno degli elementi centrali del processo familiare, anche se la sua rilevanza viene sempre bilanciata con la valutazione complessiva del suo interesse superiore.
Il quadro normativo: quando l’ascolto è obbligatorio
L’art. 336-bis cod. civ. — introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013 che ha riformato la filiazione — stabilisce che il minore che ha compiuto dodici anni deve essere sentito nelle procedure che lo riguardano. Il minore di età inferiore può essere sentito quando il giudice lo ritiene necessario in relazione alla sua capacità di discernimento.
L’ascolto non è facoltativo quando ricorrono questi presupposti: il giudice che omette di sentire il minore senza una giustificazione adeguata commette un vizio procedurale che può portare all’impugnazione della decisione.
Nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento, l’ascolto del minore è quasi sempre rilevante perché le decisioni riguardano direttamente la sua vita quotidiana — dove abiterà, con chi trascorrerà il tempo, come saranno organizzate le visite con il genitore non collocatario.
Come avviene l’ascolto: non è un interrogatorio
L’ascolto del minore non è un’udienza processuale formale. Non è un interrogatorio in aula davanti alle parti e ai loro avvocati. Il codice prevede che avvenga in un contesto protetto e adeguato alle condizioni psicologiche del minore.
Il giudice può sentire il minore direttamente, in uno spazio riservato — il suo studio o una stanza appositamente allestita — oppure delegare l’ascolto a un esperto — uno psicologo forense, un assistente sociale, un consulente tecnico d’ufficio — che poi riferisce al giudice le dichiarazioni e le impressioni ricavate.
I genitori e i loro avvocati di regola non sono presenti durante l’ascolto, proprio per evitare che la presenza degli adulti condizioni le dichiarazioni del minore. Possono però proporre al giudice le domande che ritengono opportune, che verranno poi eventualmente poste al minore in forma adeguata all’età e alla sensibilità del
Un bambino di undici anni viene sentito dal giudice in merito all’affidamento. Il giudice lo incontra nel proprio studio insieme a uno psicologo. L’incontro dura trenta minuti. Il bambino parla liberamente di come vive la situazione, dei suoi rapporti con entrambi i genitori, di cosa lo spaventa e di cosa vorrebbe. Non gli viene chiesto di scegliere tra padre e madre — ma le sue risposte danno al giudice elementi importanti per valutare la situazione.
Quanto pesa la voce del minore sulla decisione del giudice
Le dichiarazioni del minore non vincolano il giudice — non è un referendum sulla scelta del genitore con cui vivere. Il giudice le valuta nel quadro complessivo di tutti gli elementi disponibili: la situazione economica dei genitori, le loro capacità genitoriali, l’ambiente in cui ciascuno può offrire stabilità, le relazioni del minore con fratelli, nonni, amici e scuola.
La voce del minore è tanto più rilevante quanto più il bambino è grande e quanto più le sue dichiarazioni appaiono genuine — non influenzate da uno dei genitori, non dettate da paura o da desiderio di compiacere qualcuno, non contraddette da comportamenti concreti.
Un bambino di dodici anni che esprime con chiarezza e coerenza la volontà di vivere prevalentemente con uno dei genitori avrà un peso significativo nella decisione del giudice — anche se non è determinante. Un bambino di sei anni le cui parole sembrano rispecchiare quelle del genitore che lo ha preparato all’incontro avrà un peso molto minore.
La sindrome da alienazione parentale e i rischi dell’ascolto
L’ascolto del minore deve essere condotto con estrema cautela quando esiste il sospetto che uno dei genitori stia influenzando le sue dichiarazioni — il fenomeno comunemente noto come alienazione parentale.
Non si tratta di un concetto giuridicamente definito con precisione — e la Cassazione ha più volte messo in guardia dall’usarlo meccanicamente come etichetta diagnostica — ma il problema che descrive è reale: un genitore che sistematicamente denigra l’altro di fronte al figlio, che lo incoraggia a rifiutare le visite, che usa le confidenze del bambino come strumento di guerra giudiziaria, può compromettere la genuinità delle dichiarazioni del minore.
Il giudice che sospetta una situazione di questo tipo può disporre una consulenza tecnica psicologica più approfondita per valutare se le dichiarazioni del minore riflettono la sua genuina percezione della realtà o sono il risultato di un condizionamento.
Come già ricordato nell’articolo sulla presenza del nuovo partner durante le visite prodotto in questa chat, il principio guida rimane sempre l’interesse superiore del minore — non le preferenze dei genitori né le dichiarazioni del bambino prese in isolamento.
Il rifiuto del minore di incontrare un genitore: cosa succede
Una situazione frequente e delicata riguarda il minore — spesso adolescente — che si rifiuta di vedere uno dei genitori. Il rifiuto può avere cause diverse: un conflitto reale e fondato con quel genitore, l’influenza dell’altro genitore, o una combinazione dei due.
Il giudice non può — e non deve — ignorare il rifiuto, ma non è nemmeno obbligato ad assecondarlo automaticamente. Deve capire le ragioni reali del rifiuto e distinguere tra un rifiuto genuino e motivato da comportamenti oggettivamente problematici del genitore rifiutato, e un rifiuto indotto o amplificato dall’altro genitore.
Se il rifiuto è fondato su ragioni serie — comportamenti violenti, trascuratezza, abusi — il giudice può ridurre o sospendere le visite con quel genitore. Se invece il rifiuto sembra essere il risultato di un condizionamento, il giudice può disporre misure per proteggere il rapporto del minore con entrambi i genitori — inclusi percorsi di mediazione familiare o supporto psicologico.
Il genitore che sistematicamente ostacola le visite dell’altro — anche nascondendosi dietro il rifiuto del figlio — può incorrere nelle sanzioni già illustrate nell’articolo sull’art. 388 cod. pen. prodotto in questa chat: dall’ammonimento alla condanna al risarcimento, fino alla modifica dell’affidamento.
L’avvocato del minore: quando viene nominato
In certi procedimenti particolarmente conflittuali o in presenza di interessi del minore potenzialmente contrapposti a quelli di entrambi i genitori, il giudice può nominare un curatore speciale del minore — un avvocato che rappresenta esclusivamente gli interessi del bambino nel processo, indipendentemente da quelli dei genitori.
Il curatore speciale non coincide con il genitore affidatario né con il genitore collocatario — è un soggetto terzo il cui unico mandato è tutelare l’interesse del minore nel procedimento. Può depositare memorie, assistere all’ascolto, proporre istanze istruttorie, impugnare provvedimenti che ritiene lesivi degli interessi del minore.
La nomina del curatore speciale è più frequente nelle situazioni di elevato conflitto tra i genitori, quando entrambi sembrano usare il figlio come strumento della propria guerra, o quando emergono segnali di trascuratezza o abuso che nessuno dei due genitori ha interesse a denunciare.
La regola pratica in sintesi
Il minore che ha compiuto dodici anni deve essere sentito nelle cause che lo riguardano — e anche il bambino più piccolo può esserlo se il giudice lo ritiene opportuno in relazione alla sua maturità. L’ascolto avviene in modo protetto, senza la presenza dei genitori, con modalità adeguate all’età. Le dichiarazioni del minore pesano sulla decisione finale — ma non la determinano da sole. Il giudice le valuta nel quadro complessivo dell’interesse superiore del bambino, che rimane il criterio guida di ogni decisione che lo riguarda.
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Raffaella Mari
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