Il Tribunale di Bari nega il risarcimento al minore nato con patologie: non esiste un diritto a non nascere se non sani. La vita resta il bene supremo.
L’ordinamento giuridico italiano non ammette la configurabilità di un risarcimento del danno in favore del nato disabile per il solo fatto di essere venuto al mondo con malformazioni non rilevate durante la gestazione. La regola generale, ribadita con fermezza dalla giurisprudenza, stabilisce che non sussiste un diritto a non nascere se non sani, poiché la vita, pur segnata dalla patologia, non può mai essere considerata un bene giuridicamente deteriore rispetto alla non esistenza. La responsabilità del medico per omessa diagnosi si ferma dunque davanti all’impossibilità logica di considerare la “non nascita” come un vantaggio per il minore, definendo un confine invalicabile tra la scelta abortiva della madre e l’ipotetico interesse del nascituro a non venire al mondo.
La negazione del diritto a non nascere se non sano
Secondo l’orientamento espresso dal Tribunale di Bari (sezione III, sentenza 2 aprile 2026 n. 2089), non è possibile riconoscere nel nostro sistema legale una pretesa del minore volta a ottenere un indennizzo per essere nato con una disabilità. Il cuore della questione risiede nella natura stessa della vita: la nascita di un bambino non può mai integrare un danno-conseguenza derivante da un illecito omissivo del personale sanitario.
Sebbene un minore possa, in linea teorica, agire per un illecito subito durante la gestazione, nel caso specifico del “nato disabile” vengono a mancare i presupposti fondamentali per l’azione di responsabilità. In particolare, si osserva che:
-
la situazione del danneggiato non subisce un peggioramento rispetto a quella in cui si sarebbe trovato senza l’errore del medico;
-
l’alternativa alla nascita con malformazioni non è la nascita in salute, ma la totale assenza di vita;
-
il nesso eziologico risulta interrotto poiché la patologia non è causata dal medico, ma semplicemente non è stata diagnosticata per tempo;
L’insussistenza del danno ingiusto nel codice civile
L’analisi tecnica si sposta sull’applicazione dell’articolo 2043 del codice civile. Per configurare una responsabilità extracontrattuale, è necessario che vi sia un danno ingiusto. Tuttavia, il concetto di danno presuppone un confronto tra due stati: quello attuale e quello che si sarebbe verificato in assenza dell’illecito. Se il medico avesse correttamente diagnosticato la malformazione, la madre avrebbe potuto optare per l’interruzione della gravidanza. Per il bambino, dunque, l’unica alternativa alla sua condizione attuale sarebbe stata la propria “non nascita”.
In base all’articolo 1223 del codice civile, il risarcimento deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno. Ma la “non vita” non può rappresentare un bene o un guadagno per il soggetto, rendendo impossibile la quantificazione di un danno. La vita, definita come il bene per eccellenza, non può essere messa in discussione retrospettivamente attraverso una richiesta di risarcimento basata sulla sua omessa distruzione.
La contraddizione logica della non vita come bene giuridico
L’ordinamento tutela la vita fin dal suo concepimento e non può logicamente ammettere che la negazione della stessa sia preferibile alla sua esistenza, anche se quest’ultima è gravata da sofferenze fisiche o psichiche. Affermare un interesse a non nascere metterebbe in crisi la struttura stessa del diritto. Questo approccio è rafforzato da diverse argomentazioni:
-
la vita è il presupposto di ogni diritto e la sua centralità è un pilastro che risale al diritto romano di Hermogenianus;
-
l’omessa distruzione della vita in fieri non può essere considerata un torto verso chi quella vita la sta vivendo;
-
l’idea di una vita “indegna di essere vissuta” è un concetto soggettivo che non trova spazio nella valutazione della legalità sostanziale;
I genitori non possono farsi interpreti unilaterali della volontà del nascituro, attribuendogli un ipotetico rifiuto di una vita segnata dalla malattia. Tale visione, che alcuni definiscono come un’estremizzazione del diritto alla felicità, non è compatibile con i doveri di solidarietà e di tutela della persona che lo Stato garantisce a ogni individuo.
Il parallelo tra il soccorso al suicida e la nascita
Per chiarire ulteriormente la gerarchia dei valori, la giurisprudenza traccia un parallelo con il suicidio. Se un soccorritore provoca delle lesioni a una persona nel tentativo di salvarla da un pericolo di morte, non è chiamato a risarcire i danni prodotti. La morte è stimata, per definizione, come il male maggiore rispetto a qualsiasi lesione fisica.
Inoltre, il sistema sanzionatorio punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio secondo l’articolo 580 del codice penale, confermando che la vita è il bene supremo protetto. Se la legge vieta di agevolare la fine della vita, non può contemporaneamente sanzionare un medico per aver permesso che una vita proseguisse, pur in presenza di gravi malformazioni. La nascita, pertanto, non è mai un danno, poiché il diritto non riconosce la possibilità di scegliere la propria inesistenza come alternativa valida alla disabilità.
Distinzione tra diritto alla non vita e rifiuto delle cure
È fondamentale non confondere il tema del “nato disabile” con il cosiddetto diritto di staccare la spina o di rifiutare le terapie. Queste ultime fattispecie si basano su una manifestazione positiva di volontà del soggetto, spesso espressa attraverso il testamento biologico o disposizioni anticipate di trattamento.
L’accostamento tra le due situazioni è considerato fallace per diverse ragioni:
-
il rifiuto delle cure riguarda un soggetto già in vita che decide sul proprio fine vita;
-
il caso della nascita disabile riguarda un’ipotesi in cui il soggetto non ha mai potuto esprimere un consenso;
-
le norme che regolano il fine vita hanno carattere eccezionale e non possono essere applicate per analogia alla nascita;
In definitiva, la sentenza del Tribunale di Bari ribadisce che la vita, anche se affetta da malformazioni, non è mai un bene giuridicamente inferiore rispetto alla non esistenza. La sanzione per l’omessa diagnosi medica può eventualmente riguardare il diritto della madre a scegliere consapevolmente se proseguire la gravidanza, ma non può mai tradursi in un credito risarcitorio per il figlio, il cui unico “danno” lamentato sarebbe quello di essere nato.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Raffaella Mari
Source link

