Presidente: Caringella – Estensore: Perotti
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, il sig. Francesco P. impugnava l’intera procedura indetta dal Comune di Castel Morrone “per l’assunzione di n. 1 posto di istruttore contabile area finanziaria 32 ore”, deducendone l’illegittimità sotto svariati profili.
In ispecie, con delibera di Giunta n. 77 dell’8 novembre 2023, il Comune di Castel Morrone aveva approvato il “Regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi” in linea con la disciplina di cui al d.P.R. n. 487 del 1994, all’epoca recentemente modificato con d.P.R. n. 82 del 2023.
A pochi giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Responsabile dell’Area finanziaria e del Servizio personale indiceva quindi dieci distinte procedure concorsuali, per un solo posto ciascuna, tra cui quella testé impugnata; a due di esse partecipava anche il figlio del Responsabile dell’Area (poi risultato vincitore in una ed idoneo nell’altra), che peraltro non riteneva di doversi astenere dall’adottare gli atti dei concorsi.
Successivamente della pubblicazione dei dieci bandi, l’amministrazione provvedeva alla nomina dei componenti della Commissione di concorso, secondo il ricorrente in maniera “oscura e macroscopicamente illegittima”, senza farla precedere dalla pubblicazione di un “avviso di selezione”; l’amministrazione, inoltre, decideva di far svolgere il concorso con modalità “cartacea”, nonostante la preferenza accordata all’uso di strumentazioni telematiche, secondo quanto previsto dagli artt. 11, comma 1, e 13, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994 (norma, quest’ultima, per di più richiamata dal regolamento comunale n. 77 del 2023).
All’esito della prova venivano approvati gli atti del concorso ed il ricorrente risultava non idoneo.
A sostegno del proprio gravame, lo stesso deduceva:
1) violazione dell’art. 2 del regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi (D.G.C. 77/2023);
2) violazione dell’art. 6 del regolamento comunale, dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, violazione di tutti i principi di trasparenza, violazione della direttiva del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018;
3) violazione dell’art 6 del regolamento comunale, dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, violazione di tutti i principi di trasparenza, violazione della direttiva del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, difetto di motivazione, violazione dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990;
4) violazione dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 24, comma 3, del regolamento;
5) violazione dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 487/1994 (come sostituito dal d.P.R. n. 82/2023);
6) violazione dei principi in tema di astensione, violazione dell’art. 6-bis della l. n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 14 del d.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 97 della Costituzione;
7) violazione dei principi in materia di trasparenza e illegittimità del decreto sindacale n. 1/2023;
8) violazione delle norme in materia di formazione degli atti amministrativi, nullità, violazione del d.P.R. n. 445/200 e del d.lgs. n. 165/2001;
9) violazione dell’art. 8 del bando e dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994;
10) violazione dell’art. 8 del bando.
Il Comune di Castel Morrone si costituiva in giudizio, deducendo l’inammissibilità del gravame per tardività (vertendosi sulle modalità di espletamento dell’esame, che tuttavia erano state accettate dal ricorrente a far data dall’11 novembre 2023, data di pubblicazione del bando) e la carenza di interesse, non avendo il ricorrente contestato l’esito della sua prova, di inidoneità).
Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente deduceva quindi ulteriori censure, alla luce della documentazione depositata dalla difesa comunale.
Con memoria depositata in data 15 marzo 2024 la difesa comunale eccepiva l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
Con sentenza 18 luglio 2025, n. 5414, il giudice adito accoglieva il ricorso, sull’assorbente presupposto della violazione, da parte dell’amministrazione, dell’art. 6 del regolamento concorsi del Comune intimato, che avrebbe imposto che la scelta dei membri della Commissione avvenisse mediante avviso pubblico (nella specie, non indetto).
Secondo il primo giudice in ispecie, la disposizione regolamentare avrebbe operato «un rinvio alla legislazione generale relativa alla composizione della Commissione ed alle modalità di scelta dei commissari di esame secondo quanto quindi disposto all’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 che al comma 1 individua, per l’appunto, la composizione della commissione, mentre al secondo comma richiama il portale unico (art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001) sul quale pubblicare gli avvisi per la raccolta delle candidature per ricoprire il ruolo di commissario, precisando nel secondo periodo che “Possono ricorrere a tale modalità anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″».
A fronte di un tale obbligo, sarebbe invece “incontestato che l’Amministrazione intimata non abbia pubblicato uno specifico avviso pubblico volto alla selezione dei commissari, ma si sia limitata a scrutinare le candidature dei professionisti che hanno manifestato il proprio interesse dopo aver appreso della pubblicazione del bando della selezione oggetto di causa, ma tale ultima pubblicazione non può surrogare quella specifica volta all’individuazione dei commissari che avrebbe infatti potuto sollecitare un maggior numero di candidature”.
Avverso tale decisione la sig.ra R. Orsola interponeva appello, iscritto al r.g.n. 6016 del 2025, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Error in procedendo. Omessa applicazione dell’art. 27 c.p.a. Nullità della sentenza n. del per omessa integrazione del contraddittorio. Palese disparità di trattamento.
2) Error in iudicando. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Tardività del ricorso di primo grado. Inammissibilità del ricorso per acquiescenza.
3) Error in iudicando. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Erronea motivazione. Violazione del principio di tassatività in materia di norme disciplinanti la composizione delle commissioni giudicatrici. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi del Comune di Castel Morrone. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.P.R. 487/1994.
4) Error in iudicando. Inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse.
Si costituiva in giudizio il controinteressato P. Francesco, insistendo per la reiezione del gravame, siccome infondato.
Nelle more, anche il Comune di Castel Morrone proponeva un autonomo appello, che veniva iscritto al n.r.g. 8070 del 2025, deducendo i seguenti profili di impugnazione:
1) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi del Comune di Castel Morrone – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001 in connessione con l’art. 114 Cost. e 89 t.u.e.l. – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di motivazione.
2) Error in iudicando – Mancata verifica della lesività concreta del…
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