Presidente: Lenaerts – Relatore: von Danwitz
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri – Regolamento (UE) n. 2020/1783 – Articolo 12, paragrafo 2 – Domanda all’autorità giudiziaria richiesta di procedere all’assunzione delle prove disposta dall’autorità giudiziaria richiedente – Motivi di rifiuto dell’esecuzione di tale domanda – Norma di diritto sostanziale dello Stato membro richiesto – Assunzione di una prova considerata contraria a principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto – Esumazione di una salma ai fini dell’accertamento di un legame di filiazione – Perizia genetica post mortem – Articoli 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della dignità umana – Diritto di conoscere le proprie origini genetiche».
Nella causa C‑196/24 [Aucrinde] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal judiciaire de Chambéry (Tribunale ordinario di Chambéry, Francia), con decisione del 16 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2024, nel procedimento xx contro ww, yy, zz, vv, in presenza del: Ministère public.
[…]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (GU 2020, L 405, pag. 1), nonché degli articoli 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia, in Italia, tra xx e ww, yy, zz e vv, figli riconosciuti di aa, in merito all’accertamento di un legame di filiazione tra xx e aa, inumato in Francia, e che ha dato luogo a una domanda di procedere all’esecuzione, in quest’ultimo Stato membro, di una misura istruttoria disposta da un giudice italiano e diretta all’esumazione del corpo di aa ai fini della realizzazione di una perizia genetica post mortem.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La Carta
3. L’articolo 1 della Carta, intitolato «Dignità umana», prevede che:
«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».
4. L’articolo 7 della Carta, intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare», dispone quanto segue:
«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni».
Regolamento 2020/1783
5. I considerando 3, 4, 15 e 16 del regolamento 2020/1783 enunciano quanto segue:
«(3) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell’Unione [europea], è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all’assunzione delle prove. Il presente regolamento mira a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l’assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. (…)
(4) Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.
(…)
(15) Le richieste di assunzione delle prove dovrebbe[ro] essere eseguit[e] rapidamente. (…)
(16) Per garantire l’efficacia del presente regolamento, le circostanze nelle quali è possibile rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove dovrebbe[ro] essere limitat[e] a ben definite situazioni eccezionali».
6. L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», così recita al paragrafo 1:
«Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede:
a) che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove; o
b) l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro».
7. L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Trasmissione diretta fra autorità giudiziarie», al paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Ai fini dell’assunzione delle prove, le richieste di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono trasmesse direttamente dall’autorità giudiziaria dinanzi alla quale il procedimento è pendente o previsto (“autorità giudiziaria richiedente”), all’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro (“autorità giudiziaria richiesta”)».
8. L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Forma e contenuto delle richieste», al paragrafo 1, così dispone:
«Le richieste sono presentate utilizzando il modulo A o, laddove opportuno, il modulo L di cui all’allegato I (…)».
9. L’articolo 10 del regolamento 2020/1783, intitolato «Richieste incomplete», al paragrafo 1, prevede che:
«Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all’articolo 5, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I e chiede all’autorità giudiziaria richiedente di far[le] pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile».
10. La sezione 3, intitolata «Assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta», del capo II di tale regolamento, contiene in particolare gli articoli 12 e 16 di quest’ultimo.
11. L’articolo 12 di detto regolamento, intitolato «Disposizioni generali sull’esecuzione di una richiesta», è così formulato:
«1. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.
2. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali.
3. L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio diritto nazionale, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I. L’autorità giudiziaria esegue la richiesta secondo la procedura particolare a meno che farlo sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o non sia in grado di farlo a causa delle notevoli difficoltà d’ordine pratico. Se l’autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta di esecuzione secondo una procedura speciale per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I.
(…)».
12. L’articolo 16 del medesimo regolamento, recante il titolo «Casi di rifiuto di esecuzione delle richieste», ai suoi paragrafi 2 e 3, così dispone:
«2. L’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, soltanto se si applica uno o più dei seguenti motivi:
a) la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
b) l’esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario a norma del diritto dello Stato membro del giudice richiesto;
c) l’autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta di assunzione delle prove avanzata dall’autorità giudiziaria richiesta a norma dell’articolo 10 entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell’autorità giudiziaria; oppure
d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla domanda dell’autorità giudiziaria richiesta di tale deposito o anticipo.
3. Un’autorità giudiziaria richiesta non deve rifiutare di dare esecuzione a una richiesta per il solo motivo che, in conformità del suo diritto nazionale, un’altra autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l’esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d’azione al riguardo».
13. Contenuto nella sezione 4, intitolata «Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente e assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari», del capo II del regolamento 2020/1783, l’articolo 19 di quest’ultimo verte, conformemente al suo titolo, sull’assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente. Ai sensi di tale articolo 19:
«1. Un’autorità giudiziaria che chieda l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l’organo centrale o l’autorità competente di tale Stato membro, utilizzando il modulo L di cui all’allegato I.
(…)
7. L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto possono rifiutare una richiesta di assunzione diretta delle prove solo qualora:
a) non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;
b) non contenga tutte le informazioni necessarie di cui all’articolo 5; o
c) l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.
(…)».
Diritto francese
14. L’articolo 16 del codice civile, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile francese»), così dispone:
«La legge garantisce il primato della persona, vieta qualsiasi lesione della dignità di quest’ultima e garantisce il rispetto dell’essere umano sin dall’inizio della sua vita».
15. L’articolo 16-1-1 di tale codice così dispone:
«Il rispetto dovuto al corpo umano non cessa con la morte.
I resti delle persone decedute, comprese le ceneri di quelle il cui corpo ha dato luogo a cremazione, devono essere trattati con rispetto, dignità e decenza».
16. L’articolo 16-9 di detto codice dispone quanto segue:
«Le disposizioni del presente capo sono di ordine pubblico».
17. L’articolo 16-11 dello stesso codice dispone quanto segue:
«L’identificazione di una persona mediante le sue impronte genetiche può essere richiesta solo:
1° Nell’ambito di misure d’indagine o istruttorie disposte nel corso di un procedimento giudiziario;
2° A fini di ricerca medica o scientifica;
3° Al fine di stabilire, quando è ignota, l’identità di persone decedute;
4° Alle condizioni previste all’articolo L. 2381-1 del code de la défense [(codice della difesa francese)];
5° A fini di lotta contro il doping, alle condizioni previste all’articolo L. 232-12-2 del code du sport [(codice dello sport)].
In materia civile, tale identificazione può essere ricercata solo in esecuzione di una misura istruttoria disposta dal giudice investito di un’azione diretta o all’accertamento o alla contestazione di un legame di filiazione, oppure all’ottenimento o alla soppressione di sussidi. Il consenso dell’interessato deve essere previamente ed espressamente ottenuto. A meno che la persona non abbia dato il suo consenso esplicito in vita, non si può procedere all’identificazione mediante impronte genetiche dopo la sua morte.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18. Il ricorrente nel procedimento principale, xx, ha adito il Tribunale di Genova (Italia) con un’azione diretta a far dichiarare che egli è figlio naturale di aa, inumato in Francia, a vedersi autorizzare l’uso del suo cognome paterno, a ordinare all’ufficiale dello stato civile competente di annotare il lodo da pronunciare quando quest’ultimo diverrà definitivo e a redigere una perizia che accerti la filiazione naturale, dopo l’esumazione del corpo del presunto padre.
19. I figli riconosciuti di aa, che sono i convenuti nel procedimento principale, si sono opposti agli esami necessari per una perizia ematologica che consentono di stabilire se il ricorrente nel procedimento principale presenti caratteristiche genetiche corrispondenti alle loro caratteristiche genetiche. Essi hanno chiesto che fosse effettuato un esame genetico sul corpo del loro defunto padre nel luogo in cui riposano le sue spoglie. Il Tribunale di Genova ha disposto una perizia ematologica e ha nominato un esperto incaricato di procedere ad un confronto genetico tra il ricorrente nel procedimento principale e le spoglie del presunto padre, dopo l’esumazione di quest’ultimo.
20. Il 18 novembre 2022, il Tribunale di Genova ha trasmesso al tribunal judiciaire de Chambéry (Tribunale ordinario di Chambéry, Francia), giudice del rinvio, una richiesta ai sensi del regolamento 2020/1783, diretta all’assunzione di prove, nella fattispecie l’esumazione del corpo del presunto padre, accompagnata dal prelievo di acido desossiribonucleico (DNA) ai fini della perizia ematologica di cui trattasi.
21. Il giudice del rinvio constata che la domanda proposta dal giudice italiano rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2020/1783 ed è ricevibile. Infatti, tale domanda proverrebbe da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro e dovrebbe essere eseguita da un giudice di un altro Stato membro, nel caso di specie nel distretto del giudice del rinvio. I mezzi di prova richiesti a quest’ultimo giudice sarebbero destinati ad essere utilizzati in un procedimento giurisdizionale in materia civile.
22. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva di non essere una semplice autorità di esecuzione di una richiesta di assunzione di prove disposta dal giudice italiano, ma di dover emettere una decisione giurisdizionale al fine di verificare se le condizioni poste dal regolamento 2020/1783 siano soddisfatte. Orbene, tale verifica non può essere considerata una mera formalità alla luce dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento, che impone all’autorità giudiziaria richiesta di dare «esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali».
23. Nel caso di specie, il giudice del rinvio considera che nessun motivo osta all’esecuzione di detta richiesta in forza dell’articolo 16 del regolamento 2020/1783. Infatti, una domanda di esumazione di una salma al fine di ottenere il prelievo del DNA costituirebbe una richiesta di acquisizione di prove. L’esecuzione di una siffatta domanda rientrerebbe nelle attribuzioni del potere giudiziario francese, in quanto il diritto di azione di accertamento della filiazione è riconosciuto dal diritto francese. Inoltre, il giudice del rinvio non ha ritenuto di dover presentare alcuna domanda diretta ad ottenere che la richiesta di procedere all’assunzione delle prove fosse completata dal Tribunale di Genova, come consentitogli ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento.
24. Il giudice del rinvio constata che, se il Tribunale di Genova avesse voluto che la sua richiesta fosse eseguita, in Francia, conformemente ad una «procedura particolare», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento 2020/1783, tale giudice avrebbe dovuto compilare il punto 12 del modulo A che figura nell’allegato I di tale regolamento, cosa che esso non ha fatto nel caso di specie. La questione della compatibilità di una siffatta procedura particolare con il diritto dello Stato membro richiesto non si porrebbe quindi.
25. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 consenta a un’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di applicare tale regolamento e di non accogliere una richiesta di assunzione di prove, per il motivo che la «forma» di tale richiesta gli sembra contraria a principi fondamentali del diritto del suo Stato membro. Secondo tale giudice, risulta infatti dalla guida pratica, redatta dai servizi della Commissione europea, per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU 2001, L 174, pag. 1), abrogato e sostituito, a decorrere dal 1º luglio 2022, dal regolamento 2020/1783, che una «forma» potrebbe essere considerata incompatibile con il diritto di tale Stato membro se è contraria ai principi fondamentali del suo diritto. Ciò si verificherebbe, nel caso di specie, poiché il diritto francese, vale a dire l’articolo 16-11 del codice civile francese, vieta l’esumazione di un corpo ai fini dell’accertamento di un legame di filiazione, a meno che l’interessato non vi abbia espressamente acconsentito da vivo.
26. Mentre i casi di rifiuto di eseguire una richiesta di assunzione delle prove sono tassativamente elencati all’articolo 16 del regolamento 2020/1783, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento, il quale prevede che l’autorità giudiziaria richiesta «dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali», consenta di opporsi, per altri motivi, all’esecuzione di una siffatta richiesta.
27. Nell’ipotesi in cui l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 si applichi senza prendere in considerazione il diritto dello Stato membro richiesto, il giudice del rinvio si interroga altresì sul modo in cui gli articoli 1 e 7 della Carta dovrebbero essere interpretati e articolati nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni di tale regolamento.
28. In particolare, il giudice del rinvio invita la Corte a stabilire se il diritto di conoscere e di far riconoscere la propria ascendenza, che esso considera garantito dall’articolo 7 della Carta, prevalga o possa prevalere sul diritto di una persona deceduta di non essere sottoposta a un esame genetico post mortem senza che essa vi abbia espressamente acconsentito da viva, diritto che deriva, a suo avviso, dal principio del rispetto della dignità umana sancito dall’articolo 1 della Carta.
29. Esso precisa inoltre che la domanda di assunzione di prove disposta dal Tribunale di Genova è contraria all’articolo 16-11 del codice civile francese, che elenca i casi in cui è consentita l’identificazione di una persona mediante le sue impronte genetiche. Orbene, tale disposizione nazionale potrebbe a sua volta essere contraria all’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Si porrebbe quindi anche la questione se tale articolo 16-11 sia conforme alla Carta, in particolare al suo articolo 1, che garantisce il rispetto della dignità umana e, di conseguenza, il rispetto dovuto ai morti, nonché al suo articolo 7, che, in corrispondenza all’articolo 8 della CEDU, riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata.
30. In tale contesto, il Tribunale ordinario di Chambéry ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 12 del [regolamento 2020/1783] consenta al giudice nazionale di rifiutarsi di applicare tale regolamento e di rifiutarsi di accogliere la richiesta dello Stato richiedente, con la motivazione che la forma della richiesta sarebbe contraria a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto, segnatamente all’articolo 16-11 del [Codice civile francese].
2) Se l’applicazione dell’articolo 12 del [regolamento 2020/1783] si effettua senza tener conto del diritto nazionale, in che modo debbano essere interpretati e debbano articolarsi tra loro l’articolo 1 (diritto alla dignità) e l’articolo 7 (diritto alla vita privata) della [Carta] per stabilire se tale applicazione del regolamento comporti o meno una violazione della [Carta]».
Sulle questioni pregiudiziali
31. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, letto alla luce degli articoli 1 e 7 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso consente a un’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire una richiesta di una misura diretta all’assunzione di una prova consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l’esumazione del corpo del presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall’autorità giudiziaria richiedente investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta vieta l’ottenimento di tale prova.
32. Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede se esso possa applicare una norma di diritto sostanziale nazionale, vale a dire l’articolo 16-11 del codice civile francese, che vieta l’esumazione di un corpo ai fini di un esame genetico post mortem, a meno che l’interessato vi abbia espressamente acconsentito in vita, per opporsi alla domanda di assunzione delle prove, trasmessa da un giudice italiano sulla base dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 12 del regolamento 2020/1783.
33. Occorre anzitutto constatare che gli articoli 1 e 12 del regolamento 2020/1783 corrispondono, in sostanza, agli articoli 1 e 10 del regolamento n. 1206/2001, che il regolamento 2020/1783 ha abrogato e sostituito. Pertanto, l’interpretazione fornita dalla Corte in relazione alle disposizioni del regolamento abrogato rimane pertinente ai fini dell’esame della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
34. In primo luogo, per quanto riguarda l’ambito di applicazione del regolamento 2020/1783, occorre ricordare che tale regolamento è applicabile, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria di uno Stato membro decida di procedere all’assunzione delle prove secondo uno dei mezzi previsti da tale regolamento, casi in cui essa è tenuta a seguire le procedure relative a tali mezzi (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, ProRail, C‑332/11, EU:C:2013:87, punto 42 e giurisprudenza citata).
35. Infatti, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2020/1783, quest’ultimo è applicabile in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chieda che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove o di poter procedere essa stessa all’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro.
36. Ne consegue che l’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2020/1783, come definito dal suo articolo 1, paragrafo 1, e risultante dal sistema di tale regolamento, è limitato ai due metodi di assunzione delle prove, vale a dire, da un lato, l’esecuzione di una misura istruttoria da parte dell’autorità giudiziaria richiesta ai sensi degli articoli da 12 a 18 del suddetto regolamento in seguito ad una domanda dell’autorità giudiziaria richiedente di un altro Stato membro e, dall’altro, l’esecuzione diretta di una siffatta richiesta di assunzione delle prove, le cui modalità sono determinate dall’articolo 19 dello stesso regolamento, da parte dell’autorità giudiziaria richiedente in un altro Stato membro.
37. Nel caso di specie, è pacifico che il giudice del rinvio è investito della richiesta di assunzione delle prove trasmessa dal Tribunale di Genova, in quanto autorità giudiziaria richiedente, mediante il modulo A, contenuto nell’allegato I del regolamento 2020/1783, relativo all’assunzione indiretta delle prove di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Tale richiesta è trasmessa dall’autorità giudiziaria richiedente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, «ai fini dell’assunzione delle prove (…) direttamente (…) all'(…) autorità giudiziaria richiesta».
38. Ne consegue che l’assunzione indiretta di prove, come si verifica nel procedimento principale, da parte dell’autorità giudiziaria richiesta deve avvenire conformemente alle modalità previste agli articoli da 12 a 18 del medesimo regolamento.
39. In tale contesto, la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra ciascuno di questi due giudici nell’ambito dell’attuazione di tali disposizioni, quale prevista dal regolamento 2020/1783, si basa su una chiara distinzione tra gli aspetti rientranti nel diritto sostanziale applicabile a una controversia e le norme procedurali che disciplinano l’assunzione delle prove.
40. A tal riguardo, dalla formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2020/1783 risulta che l’adozione, da parte dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro investita di una controversia in materia civile o commerciale, di una misura istruttoria diretta ad acquisire una prova che deve essere raccolta in un altro Stato membro è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente. Infatti, solo tale giudice, che è a conoscenza di tutti i fatti di tale controversia, è in grado di valutare, alla luce del diritto sostanziale applicabile, le prove richieste.
41. Qualora la prova ricercata si trovi nella circoscrizione dell’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, e il giudice investito di una controversia in materia civile o commerciale decida, in applicazione del regolamento 2020/1783, di ricorrere alla modalità di assunzione indiretta delle prove prevista da tale regolamento, chiedendo all’autorità giudiziaria competente dell’altro Stato membro di procedere all’assunzione di una prova, il regime procedurale secondo il quale tale prova sarà acquisita è disciplinato dal diritto dello Stato membro cui appartiene quest’ultimo giudice.
42. A tal riguardo, occorre rilevare che il regolamento 2020/1783 istituisce un meccanismo di cooperazione giudiziaria che si limita strettamente agli aspetti procedurali dell’assunzione delle prove nei procedimenti giurisdizionali aventi implicazioni transfrontaliere. Tale regolamento mira quindi non ad armonizzare il diritto della prova tra i diversi Stati membri, bensì, come risulta dai suoi considerando 3 e 4, a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione tra le autorità giudiziarie di tali Stati per quanto riguarda l’assunzione delle prove in materia civile o commerciale nei procedimenti transfrontalieri. Ciò consente di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia basato sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri.
43. Ne consegue che, conformemente al sistema derivante dal regolamento 2020/1783, è l’autorità giudiziaria richiedente, investita di una controversia in materia civile o commerciale avente implicazioni transfrontaliere, ad essere l’unica legittimata a decidere il mezzo di prova che ritiene pertinente e che adotta a tal fine la misura istruttoria di cui chiede l’esecuzione, in un altro Stato membro, all’autorità giudiziaria richiesta. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese dinanzi alla Corte, non spetta né al giudice del rinvio né alla Corte ridefinire l’oggetto di un siffatto mezzo istruttorio, come definito dall’autorità giudiziaria richiedente nella sua domanda di procedere all’assunzione di prove.
44. Infatti, in caso di dubbio sulla modalità di assunzione delle prove scelta dall’autorità giudiziaria richiedente o in caso di informazioni mancanti, il regolamento 2020/1783 riconosce all’autorità giudiziaria richiesta soltanto la possibilità, ai sensi del suo articolo 10, di informarne senza indugio l’autorità giudiziaria richiedente, chiedendole di farle pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile. Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio, nella sua qualità di autorità giudiziaria richiesta, non ha presentato alcuna domanda all’autorità giudiziaria richiedente affinché quest’ultima completi la richiesta di procedere all’assunzione di prove di cui trattasi nel procedimento principale.
45. In secondo luogo, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2020/1783, prevede che l’autorità giudiziaria richiesta deve dare esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione. In forza dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento l’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali.
46. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi della normativa di cui essa fa parte [sentenze del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 44; del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 67, e del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 99].
47. Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 12 del regolamento 2020/1783, da un lato, dal paragrafo 1 di tale articolo 12, che utilizza in particolare i termini «senza indugio», e che deve essere letto alla luce del considerando 15 del medesimo regolamento, risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso imporre all’autorità giudiziaria richiesta la rapida esecuzione della misura istruttoria che le viene richiesta.
48. Dall’altro lato, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 sancisce il principio secondo cui una richiesta di assunzione di prove è eseguita dall’autorità giudiziaria richiesta «applicando le leggi nazionali» di quest’ultima, senza precisare la portata di tale rinvio alle «leggi nazionali».
49. Tuttavia, dal contesto in cui si inserisce tale disposizione risulta che il riferimento alle «leggi nazionali» ivi contenuto deve essere inteso nel senso che riguarda le modalità procedurali determinate dal diritto dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta. Infatti, l’articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento introduce un’eccezione a tale principio prevedendo che, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste da quest’ultima disposizione, l’autorità giudiziaria richiedente può chiedere all’autorità giudiziaria richiesta di conformarsi, ai fini dell’esecuzione della richiesta di assunzione delle prove, a una «procedura particolare», come previsto dalla legge dello Stato dell’autorità giudiziaria richiedente.
50. A tal riguardo, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il riferimento all’espressione «leggi nazionali», di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, si riferisce alla normativa procedurale relativa all’assunzione delle prove. L’articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento mira, dal canto suo, a consentire, in via eccezionale, una modifica del procedimento applicabile, sostituendo al diritto processuale dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta quello dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente, sebbene la procedura di assunzione delle prove rientri sempre nella competenza dell’autorità giudiziaria richiesta.
51. Le considerazioni che precedono militano a favore di un’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 secondo la quale tale disposizione si applica solo alle modalità procedurali dell’assunzione di prove, cosicché solo tali modalità sono disciplinate, in linea di principio, dalle leggi dello Stato membro richiesto.
52. Tale interpretazione è altresì corroborata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento 2020/1783, che mira, come già rilevato al punto 42 della presente sentenza, a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giurisdizionali semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri per quanto riguarda l’assunzione delle prove in materia civile o commerciale nei procedimenti giurisdizionali aventi implicazioni transfrontaliere. Tale regolamento mira quindi a garantire il buon funzionamento del mercato interno e la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri.
53. Sulla base di tale finalità, il regolamento 2020/1783 ha istituito un regime che si impone agli Stati membri per eliminare gli ostacoli che possono emergere in tale settore. Pertanto, tale regolamento non può essere interpretato nel senso che esso limita le possibilità di acquisizione delle prove situate in altri Stati membri. Al contrario, esso mira a rafforzare tali possibilità, favorendo la cooperazione tra i giudici in questo settore (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, punto 62, e del 6 settembre 2012, Lippens e a., C‑170/11, EU:C:2012:540, punto 29, nonché del 21 febbraio 2013, ProRail, C‑332/11, EU:C:2013:87, punti 43 e 44).
54. In tale prospettiva, l’articolo 16 del regolamento 2020/1783, che rientra nel contesto pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento, enuncia tassativamente i motivi di rifiuto dell’assunzione indiretta delle prove. Tale tassatività risulta peraltro esplicitamente dal considerando 16 del regolamento 2020/1783, il quale enuncia che «per garantire l’efficacia del presente regolamento, le circostanze nelle quali è possibile rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove dovrebbe[ro] essere limitat[e] a ben definite situazioni eccezionali» (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, punto 53).
55. Inoltre, ne consegue che, poiché siffatti motivi di rifiuto dell’assunzione indiretta delle prove devono essere concepiti come eccezioni, essi devono essere interpretati restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 41 e giurisprudenza citata).
56. Ciò deve valere a maggior ragione in quanto il meccanismo di cooperazione giurisdizionale istituito dal regolamento 2020/1783 nel settore dell’assunzione delle prove nei procedimenti giurisdizionali transfrontalieri mira, come risulta dal considerando 3 di tale regolamento, a facilitare l’assunzione delle prove, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e le spese per i cittadini e le imprese. Pertanto, tale meccanismo concorre al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
57. In tali circostanze, un’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, che implichi di aggiungere un motivo di rifiuto all’esecuzione di una richiesta di assunzione di prove non previsto all’articolo 16 di tale regolamento, sarebbe tale da rimettere in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giurisdizionale istituito da detto regolamento per quanto riguarda l’assunzione delle prove in materia civile o commerciale tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, di cui l’obbligo di principio di eseguire una siffatta richiesta di misure istruttorie costituisce uno degli elementi essenziali.
58. Ne consegue che l’autorità giudiziaria richiesta, investita di una richiesta di assunzione di prove dall’autorità giurisdizionale richiedente sulla base dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 12 del regolamento 2020/1783, al fine di garantire una cooperazione efficace nell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale, deve procedere all’esecuzione della misura istruttoria richiesta, conformemente al diritto processuale dello Stato membro richiesto. A tal riguardo, il potere dell’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare l’esecuzione di una siffatta misura istruttoria è limitato ai soli motivi di diniego enunciati all’articolo 16 di tale regolamento, senza che, in particolare, motivi tratti dal diritto sostanziale dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta, compresi i motivi relativi a principi fondamentali del diritto dello Stato dell’autorità giudiziaria richiesta, possano giustificare un rifiuto di esecuzione della richiesta di assunzione di prove, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento 2020/1783.
59. Ne consegue che spetta all’autorità giudiziaria richiedente valutare, alla luce del diritto sostanziale del suo Stato membro, le condizioni alle quali può essere adottata la misura istruttoria al fine di ottenere una prova situata in un altro Stato membro. Nel caso di specie, tali condizioni devono quindi essere valutate non dal giudice del rinvio, alla luce dell’articolo 16-11 del codice civile francese, bensì dal giudice richiedente, alla luce del diritto sostanziale italiano.
60. A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che quest’ultimo diritto riconosce il diritto di una persona di conoscere le proprie origini e autorizza, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale volto all’accertamento della filiazione, lo svolgimento di un esame genetico post mortem dopo l’esumazione del corpo del presunto genitore.
61. In terzo luogo, poiché l’applicazione del regolamento 2020/1783 costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, i giudici nazionali che danno attuazione alla cooperazione ai sensi di tale regolamento devono conformarsi ai requisiti derivanti dai diritti fondamentali sanciti da quest’ultima.
62. Infatti, in quanto strumento di cooperazione giurisdizionale, il regolamento 2020/1783 concretizza, in materia civile e commerciale, il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, il quale riveste, nel diritto dell’Unione, un’importanza fondamentale, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Orbene, tale principio impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettano il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191].
63. Allorché attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri possono quindi essere tenuti, in forza di quest’ultimo, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, point 192].
64. Come risulta dal punto 43 della presente sentenza, in forza del regolamento 2020/1783, spetta all’autorità giurisdizionale richiedente determinare, conformemente alle proprie leggi nazionali, quale misura istruttoria debba essere adottata in un procedimento giurisdizionale dinanzi ad essa pendente. Pertanto, spetta altresì alla sola autorità giudiziaria richiedente suddetta verificare che la sua decisione di ordinare una siffatta misura sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dall’Unione.
65. Nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze del procedimento principale riassunte al punto 19 della presente sentenza, risulta che la richiesta di assunzione di prove di cui trattasi, vale a dire l’esumazione del corpo del presunto padre, accompagnata dal prelievo del DNA ai fini della perizia genetica di cui trattasi, è stata disposta solo dopo il rifiuto dei figli riconosciuti di quest’ultimo di sottoporsi agli esami necessari per una perizia ematologica che consentisse di stabilire se il ricorrente nel procedimento principale presentasse caratteristiche genetiche corrispondenti a quelle dei convenuti nel procedimento principale, e dopo la loro domanda di effettuare un esame genetico sul corpo del loro defunto padre nel luogo in cui riposano le sue spoglie.
66. A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 7 della Carta, relativo al diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, contiene, quanto meno, le stesse garanzie previste all’articolo 8 della CEDU, di cui occorre tener conto, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, quale soglia di protezione minima (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Mirin, C‑4/23, EU:C:2024:845, punto 63 e giurisprudenza citata).
67. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 8 della CEDU, il diritto all’identità è considerato parte integrante della nozione di vita privata, che comprende anche il diritto di una persona di conoscere e far riconoscere la propria ascendenza. Infatti, secondo tale giurisprudenza, l’interesse delle persone che tentano di dimostrare la loro ascendenza ad ottenere le informazioni che sono loro indispensabili per scoprire la verità su un aspetto importante della loro identità personale costituisce un interesse vitale, tutelato dalla CEDU, anche se tale interesse deve essere bilanciato con il diritto dei terzi all’intangibilità del corpo del defunto, con il diritto al rispetto dei defunti nonché con l’interesse pubblico alla tutela della certezza del diritto [v., in tal senso, sentenza Corte EDU del 13 luglio 2006, Jäggi c. Svizzera (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, §§ 38 e 39)].
68. In tal contesto, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già osservato che la tutela degli interessi del presunto padre non può costituire di per sé un argomento sufficiente per privare la persona che desidera dimostrare la propria filiazione dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 8 della CEDU. Essa ha dichiarato, in particolare, che, alla luce delle circostanze proprie del caso di specie, il rifiuto di una perizia genetica post mortem fondato sull’assenza di un consenso espresso e previo del presunto genitore biologico costituiva una violazione ingiustificata del diritto del ricorrente di conoscere le proprie origini [v., in tal senso, sentenza Corte EDU del 16 giugno 2011, Pascaud c. Francia (CE:ECHR:2011:0616JUD001953508, § § 64 e 65 nonché 68)].
69. Orbene, per quanto riguarda i quesiti del giudice del rinvio in merito al rispetto del diritto alla dignità umana sancito dall’articolo 1 della Carta, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che, in sede di bilanciamento degli interessi concorrenti nel procedimento principale, il Tribunale di Genova non abbia debitamente preso in considerazione tale diritto.
70. Inoltre, è sufficiente constatare che, nel caso di specie, nessuna circostanza consente di supporre che si tratti di un caso eccezionale, ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 62 e 63 della presente sentenza, in cui l’autorità giudiziaria richiesta sarebbe legittimata a rimettere in discussione il fatto che la misura istruttoria di cui trattasi nel procedimento principale è conforme ai diritti fondamentali garantiti dall’Unione.
71. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, letto alla luce degli articoli 1 e 7 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non consente all’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire una richiesta di una misura diretta all’assunzione di una prova, consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l’esumazione del corpo del presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall’autorità giudiziaria richiedente, investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta vieta l’assunzione di tale prova.
Sulle spese
72. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove), letto alla luce degli articoli 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire una richiesta di una misura diretta all’assunzione di una prova, consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l’esumazione del corpo del presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall’autorità giudiziaria richiedente, investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta vieta l’assunzione di tale prova.
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