Si possono modificare i diritti dei conviventi con un contratto?


Scopri i limiti e le possibilità del contratto di convivenza. La legge stabilisce diritti e doveri precisi, ma fino a che punto l’autonomia della coppia può intervenire? Analisi delle clausole possibili.

Il concetto di “famiglia” si è evoluto enormemente nel corso degli anni, superando il modello tradizionale basato esclusivamente sul matrimonio. Oggi, sempre più coppie scelgono la convivenza di fatto come progetto di vita comune, una scelta che il nostro ordinamento ha finalmente riconosciuto e disciplinato. Per regolare gli aspetti pratici della vita a due, la legge offre uno strumento specifico: il contratto di convivenza. Questo accordo permette ai partner di definire alcuni aspetti della loro unione, ma non dà loro carta bianca su tutto. Esistono infatti dei paletti invalicabili, dei diritti e doveri che la legge considera fondamentali e che non possono essere messi in discussione. Proprio questa dinamica solleva una domanda fondamentale per chiunque intraprenda questo percorso: si possono modificare i diritti dei conviventi con un contratto? Comprendere la risposta è essenziale per fare scelte consapevoli e tutelate.

Come venivano tutelati i conviventi prima della legge Cirinnà?

Prima del 2016, le coppie che sceglievano di convivere si trovavano in una sorta di limbo normativo. Sebbene mancasse una legge organica, la convivenza di fatto non era invisibile per l’ordinamento giuridico. La sua tutela trovava fondamento direttamente nella Costituzione, che riconosce e protegge le formazioni sociali dove l’individuo sviluppa la propria personalità (art. 2 Cost.). I giudici, nel corso degli anni, avevano delineato i contorni di questa unione, identificandola come una relazione stabile, basata su un legame affettivo e un progetto di vita comune, pur in assenza di un vincolo matrimoniale.

Per riconoscere una famiglia di fatto, la giurisprudenza cercava elementi concreti: la coabitazione continua, la stabilità del legame e la percezione sociale della coppia come un vero e proprio nucleo familiare. Nonostante il vuoto legislativo generale, erano state introdotte diverse tutele specifiche. Ad esempio:

  • il convivente poteva astenersi dal testimoniare contro il partner in un processo (art. 199, comma 3, lett. a), c.p.p.);
  • in caso di morte del partner intestatario di un contratto d’affitto, l’altro poteva subentrare nel contratto (L. n. 392/1978);
  • le coppie conviventi potevano accedere alla procreazione medicalmente assistita (L. n. 40/2004);
  • in caso di decesso del partner per colpa di un terzo, il convivente superstite aveva diritto al risarcimento del danno, a patto di dimostrare un legame stabile e duraturo paragonabile a quello coniugale (Cass. sent. n. 13654/2014).

Questi interventi, seppur frammentari, riconoscevano la solidarietà e l’assistenza reciproca che caratterizzano queste unioni, dando loro una rilevanza giuridica sempre maggiore.

Quali erano i limiti dei vecchi accordi di convivenza?

Prima della riforma, le coppie potevano già stipulare degli accordi per regolare la loro vita comune, ma questi incontravano limiti molto rigidi. La dottrina e la giurisprudenza erano concordi nel ritenere che tali contratti potessero disciplinare esclusivamente i rapporti patrimoniali, cioè gli aspetti economici della relazione. Ogni tentativo di regolare i profili personali era considerato nullo.

Questo significava che una clausola che imponeva un dovere di fedeltà, di coabitazione o di assistenza morale non aveva alcun valore legale. Il motivo era duplice: da un lato, questi doveri non hanno un contenuto economico (manca il requisito della patrimonialità tipico dei contratti); dall’altro, erano considerati una prerogativa esclusiva del matrimonio, la cui unica fonte è la legge e non l’autonomia privata. Un accordo di questo tipo sarebbe stato contrario all’ordine pubblico, perché avrebbe tentato di replicare gli effetti del matrimonio senza contrarre matrimonio.

Questa limitazione aveva un impatto pratico notevole, specialmente per le coppie omosessuali che, non potendo sposarsi, non avevano modo di vincolarsi legalmente su aspetti personali della loro relazione. Tuttavia, ciò non escludeva del tutto le disposizioni non patrimoniali. Era infatti possibile inserire clausole specifiche, come la designazione del convivente quale proprio amministratore di sostegno in caso di futura incapacità, o la delega a ricevere informazioni mediche e a prendere decisioni sulla salute.

Cosa ha cambiato la legge Cirinnà per le coppie di fatto?

La legge Cirinnà (L. n. 76/2016) ha rappresentato una svolta, mettendo ordine nella materia e trasformando in legge molti principi che prima erano affidati solo all’interpretazione dei giudici. La legge definisce chiaramente chi sono i “conviventi di fatto”: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non vincolate da altri legami (matrimonio, unione civile, parentela).

Per ottenere questo status e le relative tutele, la legge richiede un presupposto formale: la registrazione della convivenza presso l’anagrafe del comune di residenza (D.P.R. n. 223/1989). La coabitazione diventa così un requisito ufficiale. La parte più significativa della legge è l’elenco dei diritti che vengono automaticamente estesi al convivente, codificando e ampliando le tutele già esistenti. Tra i più importanti ci sono:

  • i medesimi diritti del coniuge nell’ordinamento penitenziario;
  • il diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero del partner;
  • la possibilità di essere designato come rappresentante per le decisioni in materia di salute;
  • il diritto di continuare ad abitare nella casa comune dopo la morte del partner proprietario e di subentrare nel contratto di locazione;
  • la possibilità di essere preferiti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari;
  • il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del convivente causato da un terzo.

In pratica, la legge ha creato uno “statuto” del convivente, riconoscendo una serie di diritti fondamentali legati alla relazione affettiva.

Come funziona oggi il contratto di convivenza?

Con la legge Cirinnà, anche il contratto di convivenza ha ricevuto una disciplina chiara. Questo strumento serve a regolare i rapporti patrimoniali della coppia. Per essere valido, deve avere una forma specifica: atto pubblico redatto da un notaio o scrittura privata autenticata da un avvocato o un notaio. Il professionista che redige l’atto ha il compito di attestarne la conformità alla legge e all’ordine pubblico e di provvedere alla sua iscrizione all’anagrafe, rendendolo così opponibile ai terzi.

Il contratto non può essere sottoposto a termini o condizioni. Il suo contenuto tipico riguarda:

  • l’indicazione della residenza comune;
  • le modalità con cui ciascun convivente contribuisce alle necessità della vita in comune, in base alle proprie sostanze e capacità di lavoro;
  • la scelta del regime patrimoniale. Le parti, ad esempio, possono decidere di adottare il regime della comunione dei beni, simile a quello previsto per il matrimonio.

Marco e Sofia, conviventi, stipulano un contratto di convivenza. Possono decidere che Marco, avendo un reddito più alto, contribuirà per il 70% alle spese comuni, mentre Sofia per il 30%. Possono anche stabilire che l’auto che acquisteranno insieme sarà in regime di comunione dei beni, appartenendo a entrambi al 50%.

Quali diritti dei conviventi non possono essere modificati?

Arriviamo al punto centrale. Il contratto di convivenza, pur offrendo ampi margini di autonomia, non può assolutamente derogare ai diritti che la legge Cirinnà ha riconosciuto ai conviventi. Questi diritti sono considerati indisponibili, ovvero diritti fondamentali della persona all’interno della formazione sociale “famiglia di fatto”, e nessuna clausola contrattuale può eliminarli o limitarli.

Questo significa che un contratto di convivenza è valido solo se si limita a regolare gli aspetti patrimoniali e non intacca il nucleo di tutele legali. I diritti come quello di visita in ospedale, di abitazione nella casa comune dopo il decesso del partner, di subentro nel contratto di locazione o di ricevere gli alimenti in caso di bisogno, sono stabiliti dalla legge e non sono negoziabili tra le parti.

Se in un contratto di convivenza fosse inserita una clausola del tipo: “In caso di mio ricovero, il mio partner rinuncia al diritto di visitarmi e di ricevere informazioni sul mio stato di salute”, tale clausola sarebbe nulla. Allo stesso modo, sarebbe nulla una clausola che stabilisse: “In caso di cessazione della convivenza, il partner economicamente più debole rinuncia preventivamente a richiedere gli alimenti”. Questi sono diritti che la legge garantisce a prescindere dalla volontà espressa nel contratto.

Spetta un assegno all’ex convivente dopo la separazione?

Una delle innovazioni più importanti introdotte dalla legge Cirinnà riguarda la tutela del convivente economicamente più debole dopo la fine della relazione. La legge ha previsto il diritto agli alimenti per l’ex convivente che si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65). È importante non confondere gli alimenti con l’assegno di mantenimento previsto per i coniugi separati. Gli alimenti coprono lo stretto necessario per vivere (cibo, alloggio, cure mediche), mentre il mantenimento mira a garantire un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio.

Il giudice stabilisce l’importo degli alimenti e la loro durata, che deve essere proporzionale alla durata della convivenza. La legge ha anche modificato l’ordine degli obbligati a versare gli alimenti (art. 433 c.c.), inserendo il convivente subito dopo il coniuge e prima di fratelli e sorelle.

Dopo una convivenza durata 15 anni, durante i quali uno dei partner ha rinunciato alla carriera per occuparsi della casa e della famiglia, la coppia si separa. Se il partner che non ha lavorato si trova senza reddito e in stato di bisogno, può chiedere al giudice di obbligare l’ex a versargli gli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della loro vita insieme.




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 Angelo Greco

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