La rabbia esclude l’imputabilità? Cosa dice la legge


Collera, ira, gelosia, paura e ogni altra forma di grave turbamento psichico non eliminano di per sé la responsabilità penale, ma possono ridurre la pena, integrare la provocazione, rientrare nella legittima difesa o rilevare come infermità mentale.

In un’epoca storica in cui, purtroppo, le aggressioni verbali o fisiche, anche violente, sono ormai all’ordine del giorno, molti si chiedono se la rabbia esclude l’imputabilità. In pratica: se reagisco violentemente a un fatto ingiusto altrui, come un furto o una rapina, e ferisco o uccido l’aggressore, posso essere condannato penalmente, oppure vado indenne da conseguenze penali, o comunque beneficio di qualche attenuante? Quindi la domanda potrebbe porsi anche in questo modo: chi commette un reato per rabbia può essere condannato? Il tema è importantissimo. Vediamo cosa dice la legge.

L’argomento che adesso affrontiamo si intreccia anche con la legittima difesa, che richiede proporzione e immediatezza con il fatto: qui invece solitamente siamo fuori dall’attualità del pericolo, che ormai è cessato. La rabbia di cui ci stiamo occupando è quella che cova dentro e poi esplode in atti violenti dopo un po’ di tempo che, a seconda dei casi, può variare da pochi secondi e minuti o qualche ora o giorno o anche di più.

Diciamo subito che essere “fuori di sé”, accecati dalla rabbia o sconvolti da quanto, seppur grave, è appena accaduto non basta per evitare una condanna. La regola stabilita dall’articolo 90 Codice penale – la norma cardine in materia – è netta: gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità.

Ciò significa che chi commette un reato in preda all’ira, alla gelosia, alla paura o a un forte turbamento resta, in linea generale, pienamente responsabile delle proprie azioni. Lo stato emotivo può assumere rilievo soltanto in situazioni particolari: quando è espressione di una vera infermità mentale, quando ricorrono i presupposti della legittima difesa oppure quando può essere riconosciuta un’attenuante, come quella della provocazione.

Esaminiamo, dunque, da vicino questa regola generale e le eccezioni previste dalla legge.

Che cosa significa essere imputabili?

Nel linguaggio penalistico, una persona è imputabile quando, nel momento in cui commette il fatto, possiede la capacità di intendere e di volere, cioè la possibilità di comprendere il significato e le conseguenze delle propria azioni e di controllarle adeguatamente, scegliendo consapevolmente come comportarsi.

L’articolo 85 del Codice penale stabilisce, infatti, che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

Tuttavia, non ogni riduzione dell’autocontrollo equivale a un’incapacità di intendere o di volere. Una persona può agire impulsivamente, essere molto agitata o avere i cosiddetti “freni inibitori” indeboliti, senza per questo aver perso le capacità richieste dalla legge per rispondere penalmente del fatto.

Perché in linea generale la rabbia non esclude l’imputabilità

La norma centrale è l’articolo 90 del Codice penale, secondo cui:

«Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità».

La disposizione riguarda quelle alterazioni dell’equilibrio emotivo che possono verificarsi anche in una persona mentalmente sana: una vasta gamma di emozioni umane, che comprende rabbia, ira, gelosia, ansia, paura, agitazione, disperazione o forte eccitazione.

Questi stati d’animo possono certamente ridurre la lucidità e la capacità di autocontrollo, ma non rendono automaticamente incapaci di comprendere ciò che si sta facendo. La finalità della norma è proprio evitare che ogni delitto impulsivo possa essere giustificato sostenendo di aver agito in un momento di collera o di sconvolgimento emotivo.

Pertanto, espressioni spesso usate dagli imputati a propria giustificazione nei processi, come “non ci ho visto più”, “ho perso la testa”, “ero accecato dall’ira” o “non riuscivo a controllarmi” non sono sufficienti, da sole, per ottenere l’assoluzione o una riduzione della pena.

Quando la rabbia può escludere o diminuire l’imputabilità?

La rabbia può incidere sull’imputabilità soltanto quando non costituisce più un semplice moto dell’animo, ma si inserisce in un quadro patologico qualificabile come infermità mentale.

In questo caso trovano applicazione gli articoli 88 e 89 del Codice penale.

L’articolo 88 disciplina il vizio totale di mente: non è imputabile chi, a causa di un’infermità, si trovava in uno stato tale da escludere completamente la capacità di intendere o di volere.

L’articolo 89 riguarda invece il vizio parziale di mente: il soggetto risponde del reato, ma la pena è diminuita se l’infermità aveva grandemente ridotto, senza eliminarla, la capacità di intendere o di volere.

Occorre, quindi, molto di più del semplice turbamento emotivo sussistente nel momento di commissione del fatto reato, per quanto esso sia umanamente comprensibile e anche giustificabile secondo il buon senso comune. A livello giuridico, deve essere sempre dimostrata una condizione patologica di consistenza, intensità e gravità tali da compromettere concretamente le facoltà intellettive o volitive, altrimenti si ricade nella regola generale di imputabilità nonostante la rabbia, prevista dall’art. 90 c.p. che abbiamo esaminato.

Deve, inoltre, esistere un nesso causale tra l’infermità e il reato commesso: il fatto deve essere stato determinato proprio da quel disturbo e non da altri fattori anche concomitanti ma indipendenti, come il risentimento, l’astio o il vero e proprio odio verso la vittima.

La valutazione di tutto ciò spetta al giudice, che normalmente si avvale di una perizia psichiatrica o altri accertamenti medico-legali, e deve fondare la propria decisione su criteri clinici e scientifici corretti. È necessario ricostruire le condizioni mentali dell’imputato nel preciso momento in cui è stato commesso il reato, non soltanto dimostrare l’esistenza generica di fragilità psicologiche, disturbi del carattere o precedenti cure.

In sostanza, quando si discute di rabbia o di turbamento emotivo, l’unico modo in cui quello stato può escludere o ridurre l’imputabilità è dimostrare che fosse il sintomo o la manifestazione di una vera infermità mentale, capace di eliminare o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere.

Cosa succede se si uccide il proprio aggressore o un rapinatore?

In questi casi occorre distinguere il problema dell’imputabilità da quello della legittima difesa.

Chi reagisce a un’aggressione può essere perfettamente capace di intendere e di volere e, nello stesso tempo, non essere punibile perché ha agito per difendersi.

L’articolo 52 del Codice penale esclude la punibilità quando il fatto è commesso per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa.

La domanda decisiva, quindi, non è se la vittima fosse arrabbiata, ma se:

  • l’aggressione fosse ancora in corso;
  • esistesse un pericolo attuale;
  • la reazione fosse necessaria;
  • vi fosse proporzione tra difesa e offesa.

Se, per esempio, il rapinatore sta ancora minacciando la vittima con un’arma, la reazione può essere valutata sotto il profilo della legittima difesa.

Se invece il rapinatore è già fuggito e la vittima lo insegue per colpirlo o ucciderlo, il pericolo potrebbe non essere più attuale. In questo caso la reazione rischia di trasformarsi in una rappresaglia o in una vendetta: la rabbia non esclude l’imputabilità e l’autore può essere condannato.

Grave turbamento e legittima difesa non sono la stessa cosa

L’espressione “grave turbamento” compare anche nell’articolo 55 del Codice penale, la norma che disciplina il cosiddetto eccesso colposo, ma con un significato e un ambito applicativo molto specifici.

Ad esempio, nei casi di legittima difesa domiciliare, quindi nella propria abitazione o in altri luoghi di privata dimora, la punibilità può essere esclusa quando chi ha agito per proteggere la propria o altrui incolumità ha ecceduto i limiti della difesa trovandosi in uno stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

La norma riguarda, dunque, particolari situazioni di pericolo verificatesi nel domicilio o nei luoghi in cui si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Non introduce una generale impunità per chi agisce in preda alla paura o alla collera: il turbamento deve derivare da un pericolo ancora in corso e devono ricorrere gli ulteriori presupposti previsti dagli articoli 52 e 55 del Codice penale sulla legittima difesa o sull’eccesso colposo.

Il grave turbamento previsto in materia di legittima difesa non va quindi confuso con l’incapacità di intendere e di volere. Nel primo caso si discute della punibilità della condotta difensiva; nel secondo dell’imputabilità dell’autore. La differenza sembra sottile, ma è spesso decisiva.

Quando la rabbia può diventare un’attenuante?

Anche quando non esclude l’imputabilità, la rabbia può incidere sulla pena attraverso l’attenuante della provocazione prevista dall’articolo 62, numero 2, del Codice penale: «aver reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui».

Per ottenere il riconoscimento dell’attenuante deve ricorrere un effettivo stato d’ira sussistente in quel momento, derivante da un fatto ingiusto commesso da un’altra persona, e deve esserci un rapporto di causalità psicologica tra quel fatto e la reazione.

Non è indispensabile che la reazione sia immediata: lo stato d’ira può anche protrarsi nel tempo. Bisogna, però, dimostrare che il reato sia stato causato proprio dalla provocazione e non da sentimenti diversi, come il desiderio di vendetta, il rancore o la volontà di sopraffazione. Dunque è un’attenuante abbastanza difficile da conquistare.

Inoltre, se la risposta è talmente grave e macroscopica rispetto al fatto subito (ad esempio, uccido un uomo che mi ha insultato poco prima), c’è un’evidente sproporzione tra azione e reazione, e l’attenuante della provocazione non verrà riconosciuta.

Gli stati emotivi possono far ottenere le attenuanti generiche

Al di fuori della provocazione, il giudice può tenere conto delle particolari condizioni emotive dell’imputato anche nel valutare la concessione delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del Codice penale.

In questa prospettiva gli stati emotivi o passionali che hanno determinato il reato, pur non incidendo sull’imputabilità, possono essere considerati ai fini della misura concreta della responsabilità penale e del trattamento sanzionatorio, diminuendo notevolmente la pena inflitta. Te ne parliamo più ampiamente nell’articolo “Gli stati emotivi giustificano la violenza?“.

Alcuni esempi pratici

Facciamo qualche esempio pratico per vedere come si applicano, in concreto, i principi che abbiamo illustrato.

Una persona viene gravemente insultata e reagisce picchiando l’autore dell’offesa.
Resta imputabile e risponde delle lesioni. Potrebbe però ottenere l’attenuante della provocazione, se l’insulto costituisce un fatto oggettivamente ingiusto e ha realmente causato lo stato d’ira.

Un commerciante reagisce mentre un rapinatore armato lo sta minacciando.
Il problema principale è verificare la legittima difesa: attualità del pericolo, necessità della reazione e proporzione. La rabbia non è la ragione dell’eventuale non punibilità.

Il rapinatore fugge e il commerciante lo insegue per ucciderlo.
Venuto meno il pericolo attuale, la legittima difesa può essere esclusa. La collera non elimina l’imputabilità; potrà eventualmente essere valutata come provocazione o ai fini delle attenuanti generiche, se ne ricorrono concretamente i presupposti.

Una persona commette il fatto durante una grave crisi psichica.
L’imputabilità può essere esclusa o ridotta soltanto se viene accertato che l’infermità aveva eliminato o grandemente compromesso la capacità di intendere o di volere e che il reato è stato determinato proprio da quella condizione patologica.

In conclusione

La rabbia, anche quando è molto intensa, non rende di per sé non imputabili. Chi commette un reato in uno stato di collera, agitazione o sconvolgimento può quindi essere processato e condannato come se fosse pienamente lucido.

Lo stato emotivo può però assumere un grosso rilievo su piani diversi:

  • può integrare una vera infermità mentale e incidere sull’imputabilità, ma solo in presenza di un quadro patologico clinicamente accertato;
  • può accompagnare una condotta di legittima difesa, purché esistano un pericolo attuale e gli altri requisiti previsti dalla legge;
  • può determinare l’attenuante della provocazione se è stato causato da un fatto ingiusto altrui;
  • può essere valutato dal giudice ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

La distinzione fondamentale è dunque questa: essere arrabbiati non significa essere automaticamente considerati incapaci di intendere e di volere. La rabbia può spiegare una condotta e, in alcuni casi, ridurne le conseguenze penali, ma non costituisce normalmente una giustificazione per il reato.




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 Paolo Remer

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