Posso filmare la polizia o i carabinieri durante un controllo?


Riprendere le forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni in luoghi pubblici non è reato — l’attività delle forze dell’ordine in pubblico non è coperta da riservatezza. Ma esistono limiti precisi: non si può ostacolare le operazioni, non si possono diffondere immagini che compromettano indagini in corso, e in certi contesti specifici valgono regole diverse.

Un controllo di polizia in strada. Un fermo. Una discussione animata tra agenti e cittadini. Qualcuno tira fuori il telefono e inizia a riprendere. Un agente dice di smettere, che non è permesso. Chi ha ragione?

La risposta alla domanda su se si possa filmare la polizia o i carabinieri durante un controllo è sì — con precisazioni importanti che riguardano non tanto il diritto di riprendere quanto i limiti nell’esercizio di quel diritto e le conseguenze di un uso improprio delle immagini.

Il principio di base: l’attività pubblica non è riservata

Le forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico svolgono un’attività istituzionale che non gode di riservatezza nei confronti dei cittadini. Il controllo di polizia in strada, il fermo di un veicolo, l’intervento durante una manifestazione — tutto questo avviene in uno spazio pubblico e riguarda l’esercizio di poteri pubblici che i cittadini hanno il diritto di conoscere e documentare.

Non esiste nel diritto italiano una norma che vieti esplicitamente ai cittadini di riprendere le forze dell’ordine durante le operazioni in luoghi pubblici. Il diritto di cronaca, il diritto di documentare e il principio di trasparenza dell’azione pubblica — che discende dall’art. 21 della Costituzione sulla libertà di espressione — tutelano questa possibilità.

La Cassazione ha più volte confermato che non integra reato filmare le forze dell’ordine in luoghi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni — purché non si ostacoli concretamente lo svolgimento dell’attività.

Il limite fondamentale: non ostacolare le operazioni

Il diritto di riprendere non è assoluto e ha un limite pratico e giuridico preciso: non si può interferire con lo svolgimento delle operazioni di polizia.

Chi si frappone fisicamente tra gli agenti e la persona fermata, chi urla e distrae gli agenti durante un intervento delicato, chi si avvicina pericolosamente a un’operazione in corso può essere allontanato e — nei casi più gravi — potrebbe rispondere di resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale se la condotta assume caratteri di opposizione attiva o di offesa alla dignità degli agenti.

La ripresa in sé — tenere il telefono alzato e filmare da una distanza ragionevole — non integra nessuno di questi reati. L’ostacolo fisico concreto alle operazioni potrebbe farlo.

La distinzione è quella tra documentare e interferire: documentare è lecito, interferire non lo è. Un agente che ordina di smettere di riprendere senza che ci sia alcuna interferenza concreta con l’operazione non ha una base giuridica per quell’ordine — e il cittadino che non obbedisce non commette reato.

La diffusione delle immagini: quando diventa problematica

Anche se la ripresa è lecita, l’uso delle immagini può non esserlo. Esistono almeno tre situazioni in cui la diffusione delle riprese può creare problemi giuridici.

Il primo riguarda le indagini in corso. Se le immagini ritraggono elementi di un’operazione coperta — agenti in borghese la cui identità non dovrebbe essere rivelata, persone oggetto di misure investigative riservate, luoghi o circostanze che potrebbero compromettere un’indagine — la diffusione pubblica di quelle immagini potrebbe integrare reati come la rivelazione di notizie coperte dal segreto istruttorio o il favoreggiamento.

Il secondo riguarda la privacy degli agenti identificabili. Il GDPR tutela i dati personali di tutti — inclusi i pubblici ufficiali quando agiscono in qualità personale e non istituzionale. Un conto è riprendere un agente nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, un altro è pubblicare il suo volto associato a commenti diffamatori o renderlo identificabile in contesti che potrebbero esporlo a rischi personali.

Il terzo riguarda la diffamazione. Se le immagini vengono accompagnate da commenti falsi o gravemente distorti che ledono la reputazione degli agenti — attribuendo loro comportamenti che non hanno tenuto o presentando situazioni fuori contesto — si può configurare il reato di diffamazione a mezzo stampa o via internet.

I luoghi non pubblici: le regole cambiano

Quanto detto vale per i luoghi pubblici o aperti al pubblico. La situazione è diversa se l’operazione avviene in un luogo privato — una casa privata, un ufficio — o in aree riservate.

Se la polizia entra in un’abitazione privata per eseguire una perquisizione, il proprietario dell’abitazione può in linea di principio documentare quello che avviene nella propria casa. Ma se terzi — vicini, passanti — cercano di riprendere attraverso finestre o porte, si entra in un’area più problematica che può interferire con le garanzie del procedimento.

Le aree delimitate durante operazioni di pubblica sicurezza — un cordone di sicurezza, una zona interdetta temporaneamente — devono essere rispettate. Entrare in queste zone per riprendere più da vicino non è un diritto: è una violazione che può comportare conseguenze sia amministrative sia penali.

Il caso specifico: mi chiedono di cancellare il video

Succede spesso: un agente chiede al cittadino di cancellare le immagini riprese. Deve obbedire?

No — a meno che non ci sia un provvedimento formale dell’autorità giudiziaria che disponga il sequestro del dispositivo o delle immagini. Un ordine verbale di un agente durante un controllo non ha la forza giuridica di imporre la cancellazione di immagini lecitamente riprese.

Il sequestro del telefono o delle immagini richiede un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria — o, in casi di urgenza, un sequestro di polizia giudiziaria che deve però essere immediatamente convalidato dal giudice. Un agente che sequestra fisicamente il telefono senza seguire queste procedure compie un atto che può essere contestato.

Il cittadino che si vede chiedere di cancellare le immagini ha il diritto di rifiutare educatamente, senza assumere atteggiamenti aggressivi o ostruzionistici. Se il rifiuto genera una situazione di conflitto, la cosa più prudente è annotare ogni dettaglio dell’accaduto e rivolgersi successivamente a un legale per valutare se ci siano stati abusi.

La tutela del whistleblower visivo: documentare gli abusi

Una delle ragioni più importanti per cui il diritto di riprendere le forze dell’ordine viene tutelato è la sua funzione di controllo democratico sull’esercizio del potere pubblico. Le registrazioni di cittadini hanno documentato casi di abusi, uso sproporzionato della forza, comportamenti illegittimi che senza quella documentazione sarebbero rimasti impuniti.

In questo senso il diritto di riprendere non è solo un interesse individuale del cittadino che filma — è un interesse collettivo alla trasparenza dell’azione pubblica. La giurisprudenza europea — e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in particolare — ha più volte affermato che il diritto di documentare le operazioni delle forze dell’ordine è protetto dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela la libertà di espressione e di informazione.

Questo non significa che qualsiasi ripresa sia sempre lecita in qualsiasi contesto — ma significa che le restrizioni a questo diritto devono essere giustificate da esigenze concrete e proporzionate, non dall’imbarazzo istituzionale o dal desiderio di evitare controlli.

La regola pratica in sintesi

Riprendere le forze dell’ordine in luoghi pubblici durante l’esercizio delle loro funzioni è lecito. Non si può essere obbligati a smettere senza una base giuridica precisa. Non si può essere costretti a cancellare le immagini senza un provvedimento formale. Ma il diritto di riprendere ha limiti concreti: non si deve interferire con le operazioni, non si devono diffondere immagini che danneggino indagini o espongano indebitamente persone identificabili, e i commenti che accompagnano le immagini non devono essere diffamatori. Documentare è un diritto — usare le immagini in modo responsabile è una responsabilità.




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 Angelo Greco

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