Scopri se i soci mantengono il potere di cambiare i vertici aziendali durante la composizione negoziata e perché il giudice non può bloccare la revoca.
Gestire un’azienda che attraversa un momento di difficoltà finanziaria è un compito complesso che richiede un equilibrio perfetto tra le decisioni di chi guida l’attività e la volontà dei proprietari. Spesso, proprio quando la tensione per i debiti sale, nascono contrasti profondi tra i soci, che possiedono il capitale, e gli amministratori, che hanno il compito di trovare una via d’uscita. In queste fasi, non è raro che la proprietà voglia cambiare il timoniere per tentare strade diverse o per sfiducia. Ci si chiede quindi spesso se l’assemblea può revocare l’amministratore durante la crisi d’impresa oppure se esistano degli scudi legali che proteggano i vertici aziendali per garantire la continuità delle trattative con i creditori. La questione non è solo teorica, ma tocca la sopravvivenza stessa dell’impresa: da un lato c’è il diritto dei soci di decidere da chi farsi rappresentare, dall’altro l’esigenza di non interrompere bruscamente un percorso di risanamento già avviato. La giurisprudenza recente ha fatto chiarezza, stabilendo confini precisi tra i poteri del tribunale e le prerogative insindacabili dei soci.
I soci possono cambiare l’amministratore se l’azienda è in crisi?
Il principio cardine del nostro ordinamento societario è la libertà della compagine sociale di scegliere e rimuovere i propri fiduciari. Secondo la regola generale, l’assemblea dei soci ha il potere di revocare gli amministratori in qualunque momento (art. 2383, comma 3, cod. civ.). Questa facoltà non viene meno per il solo fatto che la società si trovi in uno stato di crisi o abbia avviato un percorso per risanare i propri debiti. I soci restano i padroni dell’impresa e, come tali, conservano il diritto di cambiare chi la gestisce se ritengono che l’operato dei vertici non sia più in linea con i loro interessi o con la salvaguardia del patrimonio aziendale.
Esiste tuttavia una distinzione fondamentale basata sulla procedura che l’impresa sta seguendo. Se la società ha intrapreso un percorso di composizione negoziata della crisi, le regole ordinarie del diritto societario continuano ad applicarsi quasi integralmente. In questa fase, l’impresa mantiene infatti una piena autonomia gestionale. Questo significa che le dinamiche interne, inclusi i possibili licenziamenti dei dirigenti o la revoca degli amministratori, restano soggette alle decisioni dell’assemblea. Sebbene il fine ultimo sia salvare l’azienda, la legge non sottrae ai soci il comando della struttura. Pertanto, il potere di revoca resta nelle mani dei proprietari, che possono esercitarlo senza dover chiedere permessi preventivi al tribunale, salvo poi rispondere eventualmente dei danni se la revoca avviene senza una giusta causa documentata.
Cos’è la composizione negoziata e come influisce sui vertici?
La composizione negoziata della crisi è uno strumento introdotto per permettere alle imprese in difficoltà di trovare un accordo con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente. Si tratta di un percorso stragiudiziale, ovvero che si svolge al di fuori di un vero e proprio processo in tribunale. Proprio questa sua natura “leggera” e flessibile fa sì che l’amministratore in carica conservi i suoi poteri ordinari e straordinari, ma resti anche esposto alle decisioni della proprietà. A differenza dei concordati o di altre procedure concorsuali pesanti, qui non c’è un giudice che prende il posto dei soci nelle scelte strategiche.
In questo contesto, il rapporto tra soci e amministratori può diventare teso per diversi motivi:
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i soci potrebbero non condividere il piano di risanamento proposto dai vertici;
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potrebbero emergere irregolarità o condotte eccessive degli amministratori che scavalcano i poteri dei soci;
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la proprietà potrebbe voler inserire una figura più esperta in ristrutturazioni industriali;
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potrebbe esserci una divergenza insanabile sulla vendita di alcuni asset aziendali per pagare i debiti.
Poiché la composizione negoziata non è considerata tecnicamente uno “strumento di regolazione della crisi” (come lo sono invece il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione), non scattano in automatico quelle tutele speciali che il Codice della crisi d’impresa riserva ai vertici aziendali. L’amministratore è dunque protetto solo dalle norme del codice civile, ma non può considerarsi “inamovibile” solo perché sta parlando con le banche o con i fornitori per conto della società.
Il giudice può impedire ai soci di licenziare un amministratore?
Uno dei punti più controversi riguarda la possibilità che un giudice intervenga per bloccare la decisione dei soci di cambiare l’amministratore. In alcuni casi, i vertici aziendali si rivolgono al tribunale chiedendo una misura cautelare urgente per sospendere la delibera dell’assemblea che li ha rimossi. L’idea alla base di questa richiesta è che il cambio di gestione possa far fallire le trattative della composizione negoziata, portando l’azienda verso il fallimento. Si tratterebbe, secondo questa tesi, di una misura necessaria per proteggere gli asset aziendali e il buon esito del risanamento.
Tuttavia, i tribunali sono diventati molto rigidi nel negare queste protezioni (ordinanza Trib. Genova 02.12.2025). Il ragionamento dei giudici è chiaro: non si può usare uno strumento d’urgenza (misura cautelare) per creare una regola che la legge non prevede. Se il legislatore ha deciso di non inserire una norma che vieti la revoca degli amministratori durante il negoziato, il giudice non può inventarsela. La libera revocabilità è un pilastro del diritto societario che non può essere abbattuto da un provvedimento atipico del tribunale. Anche se l’amministratore sostiene che i soci si stanno comportando male, il giudice non può obbligare la proprietà a farsi rappresentare da qualcuno di cui non ha più fiducia, a meno che non ci siano violazioni di legge clamorose e provate che mettano a rischio immediato la continuità aziendale (il cosiddetto periculum in mora).
Perché la tutela della ristrutturazione non vale per il negoziato?
Il Codice della crisi d’impresa contiene una norma specifica (art. 120 bis cod. crisi) che limita il potere dei soci di ostacolare le procedure di ristrutturazione del debito. In quei casi, proprio per evitare che i proprietari blocchino il salvataggio dell’azienda per meri interessi personali, la legge dà più potere agli amministratori e limita la possibilità dei soci di revocarli senza motivo durante il piano di risanamento. Molti amministratori hanno cercato di estendere questa protezione anche alla composizione negoziata della crisi, ma la risposta della magistratura è stata negativa.
Le ragioni di questa esclusione sono diverse:
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la norma dell’articolo 120 bis è una disposizione speciale e non può essere applicata a casi diversi da quelli elencati;
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il percorso negoziale è volontario ed extra-giudiziale, mentre le tutele forti servono per le procedure che si svolgono davanti a un giudice;
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il legislatore ha voluto lasciare ai soci la massima libertà possibile finché l’azienda non entra in una procedura concorsuale vera e propria;
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l’estensione di regole speciali a casi ordinari creerebbe incertezza nel mercato.
In pratica, finché l’azienda sta solo “negoziando” e non è ancora entrata in un concordato, valgono le regole della società sana. Se i soci decidono di cambiare l’amministratore, la legge presume che lo facciano nell’esercizio del loro diritto di proprietà. Questa non è considerata una lacuna normativa, ma una scelta consapevole del legislatore per preservare l’autonomia privata e la responsabilità dei soci sulle sorti del proprio capitale.
Cosa rischia l’azienda se l’assemblea revoca l’organo gestorio?
Sebbene sia legale, la scelta di cambiare l’amministratore nel bel mezzo di una composizione negoziata comporta dei rischi pratici notevoli che i soci devono valutare con attenzione. Il successo del negoziato dipende in gran parte dalla fiducia che i creditori (banche, dipendenti, fisco) nutrono verso chi rappresenta l’azienda. Un cambio improvviso può essere visto come un segnale di instabilità o di scontro interno, portando le controparti a irrigidirsi o a interrompere i dialoghi.
Tuttavia, dal punto di vista giuridico:
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la revoca è valida anche se non c’è una giusta causa immediata, ma in quel caso l’amministratore rimosso avrà diritto a chiedere il risarcimento dei danni (art. 2383 cod. civ.);
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i nuovi amministratori subentrano in tutti i poteri e possono proseguire le trattative già avviate o proporre un nuovo piano;
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l’esperto indipendente nominato per la composizione resta in carica e deve dialogare con i nuovi vertici;
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la continuità aziendale deve essere garantita dal nuovo organo gestorio, che si assume la responsabilità di non disperdere il lavoro fatto in precedenza.
Per minimizzare i danni, i soci dovrebbero motivare la revoca con la necessità di una gestione più efficace o più aderente alle reali necessità della crisi. Se la revoca appare come un tentativo di sabotare il risanamento per scopi egoistici, i creditori potrebbero chiederne conto o il tribunale potrebbe negare l’estensione delle misure protettive contro i pignoramenti, mettendo l’azienda a serio rischio. La libertà di cambiare i vertici deve quindi essere bilanciata con il dovere di agire per il bene della società.
Perché il giudice non può creare nuove tutele cautelari?
Un concetto fondamentale espresso dai tribunali (ordinanza Trib. Genova 02.12.2025) riguarda i limiti dell’atipicità delle misure cautelari. È vero che il codice di procedura civile permette al giudice di adottare i provvedimenti che ritiene più adatti al caso concreto, ma questo potere non è un assegno in bianco per riscrivere le leggi. Il magistrato può intervenire per evitare che un bene venga distrutto o che una situazione diventi irrimediabile, ma non può inventare nuovi diritti o sospendere poteri legittimi stabiliti dal codice civile.
Se una misura cautelare arrivasse a impedire a un’assemblea di soci di votare o di esercitare il proprio diritto di revoca, si starebbe creando una “nuova fattispecie giuridica” non prevista dal Parlamento. Questo supererebbe i limiti del potere giudiziario. Il giudice può intervenire solo se c’è una rigida strumentalità tra la misura richiesta e il fine di portare a termine le trattative. In parole semplici, l’amministratore dovrebbe dimostrare che, senza di lui al comando e con il divieto assoluto per i soci di agire, l’azienda morirebbe nel giro di pochi giorni. Una prova difficilissima da fornire, poiché si presume che qualunque amministratore competente possa guidare la società seguendo la legge. Il diritto societario resta dunque lo scoglio contro cui si infrangono i tentativi degli amministratori di restare “attaccati alla poltrona” contro la volontà dei proprietari durante una crisi negoziata.
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Paolo Florio
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