Il ritorno del Comitato va collocato nel punto esatto in cui la cronaca giudiziaria incontra le garanzie della persona dentro la comunicazione audiovisiva. Nel 2009 il Codice parlava soprattutto alla televisione; nel 2026 la stessa materia attraversa clip verticali, podcast narrativi, dirette social, format ibridi e piattaforme di informazione online.
Nota editoriale: questa ricostruzione distingue il fatto deliberativo già pubblico dalla lettura tecnica sulle conseguenze operative per emittenti e soggetti digitali, incluse le redazioni online.
La decisione del Consiglio AGCOM
Il Consiglio AGCOM ha inserito il tema nell’ordine del giorno della seduta del 27 maggio 2026, convocata a Roma nella sede di Via Isonzo, 21/b. La comunicazione pubblica arriva il 28 maggio alle 18:13 e fissa il dato istituzionale: l’Autorità promuove la ricostituzione del Comitato previsto dal Codice del 2009.
La sequenza temporale conta. Prima c’è il passaggio collegiale in Consiglio, poi arriva la formalizzazione esterna. Questo evita di leggere il Comitato come un annuncio isolato: il dossier entra nella programmazione dell’Autorità insieme ad altri temi di regolazione dei media e viene poi reso pubblico con un perimetro già definito.
Perché il Comitato torna ora
Il Comitato era stato istituito nel 2009 in attuazione dell’atto di indirizzo AGCOM 13/08/CSP e aveva operato fino al 2012. Il suo ritorno segnala la necessità di riaprire una sede stabile di confronto sulla rappresentazione pubblica di indagini, udienze, indizi, imputazioni, sentenze provvisorie e decisioni definitive.
Dal 2012 a oggi il consumo delle vicende giudiziarie ha cambiato forma. La televisione resta rilevante; il racconto processuale circola anche come frammento breve, serie audio, ricostruzione da studio, commento social e prodotto editoriale nativo digitale. La stessa frase pronunciata in un talk può essere tagliata, rilanciata e trasformata in contenuto autonomo in pochi minuti.
La composizione: firmatari storici e tre esperti AGCOM
La struttura annunciata riprende la mappa dei soggetti che avevano sottoscritto il Codice. È previsto un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni firmatarie: Rai, MFE già Mediaset, La7 già Telecom Italia Media, AERANTI-CORALLO, Confindustria Radio TV già FRT, Ordine dei giornalisti e Federazione nazionale della stampa. A questi si aggiungono tre esperti designati dall’Autorità, tra i quali sarà individuato il Presidente.
La composizione ibrida è il cuore del modello di co-regolamentazione: il presidio pubblico affianca il contributo dei soggetti professionali che producono o diffondono informazione audiovisiva. In termini pratici, il Comitato nasce per far lavorare nello stesso luogo chi stabilisce regole di sistema e chi opera dentro il flusso editoriale quotidiano.
Che cosa può fare il Comitato
Il Codice del 2009 aveva costruito un meccanismo di autodisciplina applicato alla rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. La funzione centrale del Comitato riguarda la verifica di possibili violazioni del Codice e l’adozione di misure correttive nel rispetto del contraddittorio.
Questo dettaglio impedisce una semplificazione frequente: il Comitato lavora sul piano della correttezza della rappresentazione mediatica e lascia al processo il merito dei procedimenti giudiziari. Valuta il modo in cui una vicenda viene raccontata, la chiarezza delle qualifiche processuali, il bilanciamento fra diritto di cronaca e diritti della persona coinvolta.
Il Codice 2009: la grammatica minima del processo in tv
Il Codice impone una disciplina linguistica molto concreta. Nelle trasmissioni che trattano vicende giudiziarie deve risultare chiara la differenza fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra provvedimento non definitivo e decisione definitiva.
Questo è il punto tecnico che pesa di più nel giornalismo audiovisivo. La confusione fra categorie processuali altera la percezione del pubblico prima ancora di incidere sul giudizio morale. Chiamare una persona con la qualifica sbagliata, presentare un’ipotesi investigativa come fatto acquisito o montare una ricostruzione scenica senza segnalarne la natura produce un danno informativo immediato.
Presunzione di innocenza: il perno costituzionale
La decisione AGCOM richiama la presunzione di innocenza come una delle ragioni della ricostituzione. Il riferimento supera la sola dimensione deontologica. La Costituzione stabilisce che l’imputato resta privo di colpevolezza accertata sino alla condanna definitiva; la Direttiva UE 2016/343 ha rafforzato alcuni aspetti di questa garanzia nei procedimenti penali; il decreto legislativo 188/2021 ha adeguato l’ordinamento nazionale su dichiarazioni pubbliche e linguaggio delle autorità.
Il Comitato si colloca su un piano diverso da quello legislativo. La legge vincola autorità e atti processuali, il Codice agisce sulla rappresentazione editoriale. Proprio questa separazione rende utile la riattivazione: molte lesioni della presunzione di innocenza nascono nel passaggio dal fascicolo alla narrazione mediatica, quando una formula prudente diventa titolo assertivo o quando un’ipotesi investigativa viene compressa in una clip priva di contesto.
Creator e podcast: la parte nuova del dossier
Il primo compito indicato per il Comitato ricostituito è valutare l’opportunità di aggiornare il Codice del 2009. La ragione è operativa: oggi la trattazione pubblica di processi e indagini passa anche da soggetti lontani dall’emittenza tradizionale. I podcast di cronaca, i canali social ad alta audience, i format documentaristici online e le piattaforme editoriali native digitali incidono sulla memoria collettiva di un caso.
L’adesione volontaria dei soggetti non firmatari sarà quindi il test reale del nuovo ciclo. Una regola nata per il broadcasting funziona in modo diverso quando incontra autori individuali, reti di creator, produzioni indipendenti e ambienti algoritmici. La sfida supera la firma formale e riguarda la capacità di rendere praticabili criteri chiari in formati costruiti su ritmo, sintesi e personalizzazione.
Il raccordo con il Codice deontologico in vigore dal 2025
Il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, approvato l’11 dicembre 2024 e in vigore dal primo giugno 2025, ha recepito nel proprio preambolo i principi del Codice sui processi in tv. Questo raccordo riduce il rischio di trattare il Comitato come un reperto del passato.
La cornice professionale è ormai aggiornata e il ritorno del Comitato può darle un luogo di applicazione specifico sul terreno audiovisivo. Per le redazioni significa confrontare titoli, lanci, immagini, grafiche, ospiti e montaggi con un criterio semplice: il pubblico deve capire in quale fase processuale si trova una vicenda e quale grado di certezza possiede ogni informazione.
Il voto contrario di Elisa Giomi
Resta agli atti il voto contrario della commissaria Elisa Giomi. Il testo pubblico non espone le motivazioni del dissenso, per cui il dato va registrato nella sua portata istituzionale: la ricostituzione è stata approvata con un dissenso registrato.
In una materia che tocca libertà di informazione, garanzie individuali e autoregolamentazione professionale, il dissenso interno ha un valore informativo preciso. Segnala che il nuovo equilibrio tra Autorità, emittenti e soggetti digitali dovrà essere costruito con attenzione al perimetro dei poteri, alla natura volontaria dell’adesione e alla compatibilità con il diritto di cronaca.
I passaggi da seguire nella nuova fase
La fase successiva dovrà chiarire i nomi dei componenti, l’individuazione del Presidente, il calendario delle prime riunioni e il metodo con cui verrà affrontato l’aggiornamento del Codice. Il nodo più sensibile sarà la traduzione dei principi del 2009 in criteri applicabili anche a contenuti digitali che non hanno palinsesto, conduzione tradizionale o controllo editoriale centralizzato.
La riattivazione del Comitato produce un effetto immediato: riporta la rappresentazione mediatica dei procedimenti giudiziari dentro una sede tecnica riconoscibile. Per il pubblico significa maggiore possibilità di distinguere informazione, ricostruzione scenica, commento e suggestione narrativa. Per chi pubblica significa misurarsi con una responsabilità più esplicita.
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Junior Cristarella
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