Con la nuova legge 2026 aumentano pene, controlli e sanzioni: puniti falsi DOP e IGP, etichette ingannevoli, falso biologico, vendita online scorretta e violazioni della tracciabilità. Reati previsti, confisca dei prodotti e chiusura dell’attività.
Un olio venduto come italiano ma ottenuto da olive estere. Un formaggio presentato come DOP senza esserlo. Un prodotto dichiarato biologico senza certificazione. Un’etichetta che richiama una zona geografica famosa, anche se l’alimento arriva da tutt’altra parte. Una vendita online che promette qualità, provenienza o ingredienti diversi da quelli reali.
Le frodi alimentari non sono solo un problema commerciale. Riguardano la fiducia dei consumatori, la concorrenza tra imprese, la tutela del Made in Italy e, nei casi più gravi, anche la sicurezza alimentare.
Con la nuova Legge n. 75 del 21 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026, il legislatore ha rafforzato il sistema sanzionatorio a tutela dei prodotti alimentari italiani. Cosa si rischia adesso, e precisamente dal 29 maggio 2026, data di entrata in vigore delle nuove norme?
La riforma introduce nuovi reati, aumenta le pene, amplia gli strumenti di controllo e interviene anche su etichette, tracciabilità, DOP, IGP, prodotti biologici, latte di bufala e vendita online.
La novità più importante è che non si guarda più soltanto alla contraffazione del marchio o della denominazione protetta. La legge colpisce in modo più ampio tutte quelle condotte che possono ingannare il consumatore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti.
Vediamo, allora, cosa si intende per frode alimentare, quali comportamenti sono puniti e cosa rischia chi viola le nuove regole: dalle pene detentive per i reati previsti, alla confisca dei prodotti illeciti, alla chiusura dell’attività commerciale.
Cosa si intende per frode alimentare?
In senso pratico, si ha una frode alimentare quando un alimento viene prodotto, venduto, distribuito o presentato in modo diverso dalla sua reale natura.
La frode può riguardare diversi aspetti del prodotto, e principalmente:
- l’origine geografica;
- la provenienza;
- la qualità;
- la quantità;
- gli ingredienti;
- la denominazione;
- la certificazione;
- le caratteristiche promesse al consumatore.
Non è necessario pensare solo ai casi estremi, come alimenti pericolosi o contraffatti in modo grossolano. Può esserci frode anche quando il prodotto è commestibile, ma viene presentato in modo ingannevole.
Si pensi, ad esempio, a un alimento venduto come italiano, quando in realtà è stato prodotto all’estero; a un formaggio indicato come DOP senza averne i requisiti; a un miele dichiarato biologico senza certificazione; a una confezione che richiama graficamente una zona tipica, pur non avendo il prodotto alcun legame reale con quel territorio.
La nuova legge interviene proprio su questo terreno: anticipa la tutela e colpisce le condotte che falsano il mercato e inducono in errore chi acquista.
Cosa cambia con la nuova legge sulle frodi alimentari?
La Legge n. 75/2026 riforma in modo organico la tutela penale e amministrativa del settore agroalimentare. Il provvedimento introduce nel Codice penale un nuovo Capo II-bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, e modifica diverse norme già esistenti in materia di denominazioni protette, tracciabilità, etichettatura e controlli.
La riforma si muove lungo tre direttrici principali: più reati specifici, pene più severe e controlli più incisivi lungo la filiera.
In concreto, le novità principali riguardano:
- il nuovo reato di frode alimentare;
- il nuovo reato di commercio di alimenti con segni mendaci;
- l’inasprimento delle pene per la contraffazione di DOP e IGP;
- nuove aggravanti per i casi più gravi;
- sanzioni accessorie come chiusura dell’attività e revoca delle autorizzazioni;
- confisca obbligatoria dei prodotti e dei profitti;
- sanzioni anche per le società;
- controlli più forti su tracciabilità, latte di bufala, prodotti lattiero-caseari, DOP e IGP.
Il nuovo reato di frode alimentare
La novità centrale è l’introduzione del nuovo articolo 517-sexies del Codice penale, dedicato alla frode alimentare.
La norma punisce chi, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, trasporta, detiene per la vendita, distribuisce, vende o comunque mette in circolazione alimenti, acque o bevande sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.
La difformità può riguardare origine, provenienza, qualità o quantità del prodotto. Il nuovo reato riguarda anche le condotte compiute con strumenti digitali, tecniche di comunicazione a distanza o reti telematiche. In altre parole, anche la vendita online rientra pienamente nel perimetro della norma.
La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno e la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
Il punto importante è questo: la frode alimentare non riguarda solo il prodotto materialmente falso, ma anche il prodotto venduto o presentato in modo non corrispondente alla realtà.
Esempi pratici:
- un prodotto venduto come proveniente da una determinata regione, mentre arriva da un’altra zona;
- un alimento indicato come “artigianale” o “tradizionale” in modo ingannevole;
- una confezione che promette una qualità diversa da quella reale;
- un prodotto venduto online con descrizioni non veritiere;
- una quantità effettiva diversa da quella pattuita o dichiarata;
- ingredienti o caratteristiche non corrispondenti a quanto comunicato al consumatore.
Commercio di alimenti con segni mendaci: cosa significa?
Accanto alla frode alimentare, la legge introduce anche il nuovo reato di commercio di alimenti con segni mendaci, previsto dall’articolo 517-septies del Codice penale.
Questa fattispecie punisce chi, per trarne profitto, utilizza segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli per indurre in errore il compratore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.
La norma è particolarmente importante perché riguarda anche i segni figurativi. Quindi non conta solo ciò che è scritto sull’etichetta, ma anche il modo in cui il prodotto viene presentato: immagini, simboli, colori, richiami grafici, descrizioni commerciali, comunicazioni pubblicitarie e contenuti online.
Anche qui la legge prende in considerazione l’e-commerce e le vendite a distanza. La condotta può essere realizzata tramite piattaforme telematiche, strumenti digitali, siti internet, marketplace o comunicazioni commerciali online.
La pena prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 15.000 euro.
Esempi:
- usare simboli che richiamano una denominazione protetta senza averne diritto;
- presentare un alimento come tipico di una zona geografica a cui non appartiene;
- usare immagini di campagne, malghe, frantoi o luoghi italiani per suggerire una falsa origine;
- inserire indicazioni grafiche che fanno credere al consumatore che il prodotto sia DOP, IGP o biologico;
- vendere online prodotti con descrizioni o immagini idonee a creare confusione.
La differenza rispetto alla frode alimentare sta nel fatto che qui il centro della condotta è l’uso di segni, indicazioni o comunicazioni ingannevoli. Non si guarda solo al prodotto in sé, ma anche al messaggio con cui viene proposto al pubblico.
Falso Made in Italy, DOP e IGP: quando la frode è più grave
La riforma rafforza anche la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Si tratta di un punto essenziale per il sistema italiano, perché DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT e altre denominazioni protette non sono semplici strumenti di marketing. Sono garanzie di origine, qualità, metodo produttivo e collegamento con un territorio.
La legge interviene sull’articolo 517-quater del Codice penale, relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, inasprendo il trattamento sanzionatorio e ampliando l’ambito delle condotte punite.
La riforma introduce inoltre aggravanti specifiche quando le condotte riguardano prodotti DOP, IGP o alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. Le aggravanti possono riguardare anche l’uso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci agli organismi di controllo, comunicazioni ingannevoli, rilevante quantità di prodotti, particolare valore economico dell’illecito, attività organizzata o reiterazione delle condotte.
In presenza di più aggravanti, la pena può aumentare sensibilmente.
In pratica, spacciare un prodotto comune per prodotto certificato può comportare conseguenze molto più gravi rispetto a una semplice irregolarità commerciale.
Un errore in etichetta è sempre reato?
No. Questo è un punto da chiarire.
Non ogni errore sull’etichetta, sulla documentazione o sulla comunicazione commerciale integra automaticamente un reato. Bisogna distinguere tra:
- errore formale;
- irregolarità amministrativa;
- violazione degli obblighi di informazione;
- condotta fraudolenta;
- reato vero e proprio.
Ad esempio, un errore materiale nella documentazione può comportare una sanzione amministrativa, ma non necessariamente un procedimento penale. Diverso è il caso in cui l’etichetta, la confezione o la descrizione del prodotto siano costruite per ingannare il consumatore.
La nuova legge introduce anche il blocco ufficiale temporaneo nel settore agroalimentare e della pesca. Questa misura può essere disposta dall’organo accertatore quando vengono rilevate violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale.
Questo dimostra che la legge distingue tra irregolarità formali e frodi vere e proprie. La risposta sanzionatoria dipende dalla gravità del fatto, dal rischio per il consumatore, dall’intento ingannevole e dall’impatto sul mercato.
Cosa rischia chi commette una frode alimentare?
Le conseguenze possono essere molto diverse a seconda della condotta.
Nei casi meno gravi possono esserci sanzioni amministrative, blocchi temporanei, prescrizioni, sequestri o obblighi di regolarizzazione. Nei casi più seri, invece, si può arrivare al procedimento penale.
Chi commette una frode alimentare può rischiare:
- reclusione;
- multa penale;
- sanzioni amministrative;
- sequestro dei prodotti;
- confisca;
- chiusura temporanea dello stabilimento;
- chiusura definitiva dell’attività nei casi più gravi;
- revoca di licenze e autorizzazioni;
- divieto di esercitare l’attività imprenditoriale;
- esclusione da contributi, finanziamenti e agevolazioni pubbliche;
- responsabilità della società se il reato è commesso nell’interesse dell’ente.
La riforma rafforza molto anche le sanzioni accessorie. Nei casi più gravi o in presenza di recidiva specifica, il giudice può disporre la chiusura temporanea dello stabilimento, la chiusura definitiva dell’esercizio, la revoca di autorizzazioni e licenze e il divieto di esercizio dell’attività imprenditoriale. È inoltre prevista la confisca obbligatoria del prodotto, del profitto, del prezzo del reato e degli strumenti utilizzati per commetterlo, anche per equivalente.
Questo significa che il rischio non si limita alla condanna penale. Per un’impresa, la conseguenza più pesante può essere la perdita della possibilità stessa di operare sul mercato.
Le società possono essere sanzionate?
Sì. La riforma incide anche sulla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto legislativo n. 231/2001.
Quando determinati reati agroalimentari vengono commessi nell’interesse o a vantaggio della società, non risponde solo la persona fisica che ha materialmente realizzato la condotta. Può rispondere anche l’ente.
Le conseguenze possono essere molto pesanti: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive e limitazioni all’accesso a contributi e agevolazioni pubbliche.
Questo aspetto è importante soprattutto per imprese alimentari, aziende agricole strutturate, distributori, società di import-export, operatori dell’e-commerce, consorzi e imprese della trasformazione.
Per le aziende, quindi, diventa ancora più importante avere procedure interne di controllo: tracciabilità documentale, verifiche sui fornitori, correttezza delle etichette, controllo delle certificazioni, formazione del personale e modelli organizzativi adeguati.
Vendite online: valgono le stesse regole?
Sì. La vendita online non è una zona franca.
La nuova disciplina considera espressamente anche le condotte realizzate con strumenti digitali, reti telematiche, tecniche di comunicazione a distanza, piattaforme online e commercio elettronico.
Questo significa che un venditore non può aggirare le regole semplicemente perché il prodotto viene offerto su un sito, su un marketplace o tramite social network.
Anche online devono essere corrette:
- la descrizione del prodotto;
- l’indicazione dell’origine;
- la provenienza;
- la qualità dichiarata;
- le immagini usate;
- i riferimenti a DOP, IGP, biologico o altre certificazioni;
- le informazioni sugli ingredienti;
- le indicazioni sulla quantità.
Un annuncio online che promette caratteristiche non vere può avere rilievo penale, se idoneo a ingannare il consumatore.
Tracciabilità: perché diventa ancora più importante?
La tracciabilità serve a ricostruire il percorso del prodotto alimentare lungo la filiera: da dove arriva, chi lo ha prodotto, chi lo ha trasformato, chi lo ha trasportato, chi lo ha distribuito e chi lo ha venduto.
La riforma rafforza gli obblighi di tracciabilità e aumenta le sanzioni per le violazioni. In particolare, interviene sugli adempimenti previsti dall’articolo 18 del Regolamento CE n. 178/2002, relativo alla rintracciabilità degli alimenti.
Per gli operatori significa che non basta vendere un prodotto “buono”. Bisogna poter dimostrare documentalmente da dove arriva, come è stato trattato e quali passaggi ha seguito.
L’assenza di documentazione, l’incompletezza dei registri, l’incoerenza dei dati o la mancanza di informazioni sull’origine possono diventare elementi decisivi in caso di controllo.
Il Registro unico del latte di bufala
Tra le novità settoriali più rilevanti c’è il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati, istituito nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
L’obiettivo è rafforzare la tracciabilità di una filiera particolarmente delicata e di grande valore economico, anche per la presenza di produzioni certificate e denominate.
Gli operatori della filiera devono inserire dati relativi a produzione, trasformazione, commercializzazione, quantitativi movimentati, provenienza dei prodotti e uso di additivi o coadiuvanti. Il sistema è finalizzato a rafforzare la tracciabilità, migliorare i controlli ufficiali e prevenire fenomeni fraudolenti nella filiera lattiero-casearia.
Contrassegni DOP e IGP
La legge introduce anche un sistema di contrassegni destinato ai prodotti DOP e IGP.
La finalità è rendere più riconoscibili i prodotti certificati e garantire maggiore tutela al consumatore al momento dell’immissione al consumo. Il contrassegno serve a rafforzare autenticità, riconoscibilità e controllo.
Per il consumatore, questo significa avere uno strumento in più per distinguere i prodotti realmente certificati da quelli che si limitano a richiamare graficamente o commercialmente una denominazione protetta.
Per gli operatori, invece, significa maggiore attenzione nell’uso di nomi, simboli, segni, immagini e riferimenti territoriali.
Controlli più coordinati e sanzioni proporzionate
La riforma prevede anche un rafforzamento del sistema dei controlli. Viene istituito un piano straordinario di controllo nazionale relativo al latte, ai prodotti lattiero-caseari e alle produzioni DOP e IGP. La legge prevede inoltre una cabina di regia presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per coordinare i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.
L’obiettivo è evitare sovrapposizioni, migliorare l’efficacia delle ispezioni e concentrare l’attenzione sulle filiere più esposte a frodi.
Anche il sistema delle sanzioni amministrative viene rivisto. Si supera, in molti casi, il modello delle sanzioni fisse e si introducono criteri più proporzionati, con sanzioni determinate entro un minimo e un massimo, graduate in base alla gravità della violazione e, in alcuni casi, commisurate al fatturato dell’impresa.
Questo significa che la stessa violazione può avere conseguenze diverse a seconda del contesto, della dimensione dell’impresa, della gravità del fatto e dell’impatto sul mercato.
Cosa succede ai prodotti sequestrati?
Un altro aspetto rilevante riguarda la destinazione dei prodotti sequestrati.
La legge consente, in alcuni casi, la devoluzione gratuita dei prodotti alimentari sequestrati, ma solo se sono idonei al consumo e non presentano rischi sanitari.
La devoluzione può avvenire a favore di soggetti bisognosi, enti assistenziali o organizzazioni con finalità sociali, previa verifica dell’idoneità alimentare.
La regola è chiara: se il prodotto è pericoloso o non idoneo, non può essere rimesso in circolazione. Se invece è sicuro, ma coinvolto in un procedimento per ragioni diverse dalla salute pubblica, può essere destinato a finalità sociali.
Come può tutelarsi il consumatore?
Il consumatore può difendersi prestando attenzione ad alcuni segnali.
Bisogna controllare l’etichetta, la provenienza, l’indicazione del produttore, la presenza di certificazioni, il numero di lotto, la data di scadenza, l’eventuale marchio DOP, IGP o biologico e la coerenza tra prezzo, qualità promessa e caratteristiche dichiarate.
Un prezzo troppo basso rispetto al valore del prodotto, descrizioni vaghe, immagini eccessivamente evocative, mancanza di dati sul produttore o promesse non verificabili possono essere campanelli d’allarme.
In caso di sospetta frode, è possibile segnalare il fatto alle autorità competenti, come NAS, ICQRF, Guardia di Finanza, ASL o altri organi di controllo del settore alimentare.
Come deve comportarsi un operatore del settore?
Per imprese, produttori, commercianti e venditori online, la nuova legge impone un salto di attenzione.
È necessario verificare:
- correttezza delle etichette;
- veridicità delle indicazioni sull’origine;
- regolarità delle certificazioni DOP, IGP o biologiche;
- tracciabilità dei prodotti;
- documentazione dei fornitori;
- coerenza tra prodotto reale e comunicazione pubblicitaria;
- descrizioni usate nella vendita online;
- immagini, simboli e riferimenti territoriali;
- conformità delle denominazioni usate.
La regola pratica è semplice: tutto ciò che viene promesso al consumatore deve poter essere dimostrato.
Non basta che il prodotto sia buono o sicuro. Deve essere anche correttamente presentato.
Conclusioni
La nuova legge sulle frodi alimentari segna un cambiamento importante: il patrimonio agroalimentare diventa oggetto di una tutela penale più specifica e più severa.
Chi vende, produce o distribuisce alimenti non conformi a quanto dichiarato rischia non solo multe, ma anche conseguenze penali, confisca, chiusura dell’attività, perdita di autorizzazioni e sanzioni per la società.
La riforma colpisce soprattutto le condotte che ingannano il consumatore su origine, provenienza, qualità e quantità del prodotto. Particolare attenzione viene riservata a DOP, IGP, biologico, latte di bufala, tracciabilità, etichette e vendita online.
Per i consumatori, la legge offre una tutela più forte contro falsi e pratiche ingannevoli. Per gli operatori, invece, il messaggio è chiaro: nel mercato alimentare non basta vendere. Bisogna poter dimostrare, con documenti e informazioni corrette, che ciò che si dichiara corrisponde al vero.
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Paolo Remer
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