Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2026, reca un pacchetto di misure urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche, con effetti immediati sul versante tributario, energetico e settoriale. Il decreto proroga al 20 luglio 2026, senza maggiorazioni, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali in scadenza il 30 giugno per i soggetti ISA, per i contribuenti in regime forfetario e in regime di vantaggio, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti aventi i relativi requisiti. Il versamento può essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi, ma qui si colloca la vera novità: la maggiorazione è fissata allo 0,80 per cento, e non più allo 0,40 per cento come nella prassi dei precedenti differimenti. Accanto alla proroga, il provvedimento estende fino a giugno 2026 il credito d’imposta per l’autotrasporto, amplia il credito per il gasolio agricolo, introduce un nuovo credito d’imposta fino al 30 per cento per l’acquisto di fertilizzanti agricoli, ridetermina fino al 6 giugno 2026 le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL, gas naturale, HVO e biodiesel e riduce da 60 a 30 giorni, dal 1° ottobre 2026, il termine per la formazione del silenzio assenso sui rimborsi in materia di accisa per gli autotrasportatori. Il testo comprende inoltre il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni per Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo con il FMI per l’istituzione a Roma del centro SEETAC.
Proroga al 20 luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari con maggiorazione raddoppiata allo 0,8% per chi paga entro il 20 agosto 2026
Tra le misure contenute nel D.L. n. 89/2026 merita un rilievo particolare l’annunciato differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni fiscali. In un decreto nato formalmente per fronteggiare il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, per contenere gli effetti del rincaro dei carburanti e per sostenere alcune attività economiche maggiormente esposte, trova dunque spazio anche una disposizione di immediata rilevanza per professionisti e contribuenti, destinata a incidere sul calendario dei versamenti di metà anno.
L’articolo 6 stabilisce infatti che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti per ciascun indice, possono effettuare i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. La disposizione si applica, secondo la consueta formulazione estensiva, non soltanto ai soggetti ISA in senso stretto, ma anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, ai contribuenti in regime di vantaggio, ai soggetti in regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, purché ricorrano i requisiti previsti dalla norma.
Va tuttavia segnalato che rispetto alla prassi degli anni precedenti, il decreto consente sì di eseguire il versamento anche entro i trenta giorni successivi al 20 luglio 2026, ma assoggetta questo ulteriore differimento a una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Ed è precisamente qui che si colloca la novità più rilevante del provvedimento. Negli ultimi anni, infatti, il rinvio “breve” dei versamenti fiscali era stato normalmente accompagnato dalla maggiorazione dello 0,40 per cento; per il 2026, invece, la misura viene raddoppiata.
La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.
La proroga che conserva il beneficio del rinvio al 20 luglio senza aggravio, rendendo però economicamente più onerosa la scelta di collocare il pagamento nel segmento successivo. In termini pratici, il decreto continua a offrire ai contribuenti interessati una finestra temporale più ampia rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno, ma rende meno neutrale, sotto il profilo finanziario, l’utilizzo del differimento ulteriore. È questo l’aspetto che dovrà essere immediatamente segnalato alla clientela, perché modifica in modo sensibile la convenienza del rinvio rispetto agli schemi ormai consolidati negli anni più recenti.
Sostegno ai costi energetici dei settori più esposti
Il decreto-legge dedica l’articolo 2 a un duplice intervento in favore di autotrasporto e agricoltura. In primo luogo, viene prorogato il credito d’imposta previsto dal D.L. n. 33/2026 in favore dell’autotrasporto per i maggiori costi di carburante: l’arco temporale di riferimento viene esteso dai mesi di marzo, aprile e maggio 2026 ai mesi da marzo a giugno 2026, mentre il limite di spesa viene elevato da 100 milioni a 300 milioni di euro per l’anno 2026. Si tratta, dunque, di una proroga accompagnata da un significativo rifinanziamento, che amplia sia la durata del beneficio sia la sua dotazione finanziaria.
Sempre l’articolo 2 rafforza il sostegno alle imprese agricole. Da un lato, modifica l’articolo 8-ter del D.L. n. 38/2026, portando da 30 a 90 milioni di euro la dotazione del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo e ampliando il periodo di riferimento dal solo mese di marzo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Dall’altro lato, introduce un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2026. Il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, comprovati dalle relative fatture di acquisto, al netto dell’IVA. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro il 31 dicembre 2026; non si applicano i limiti generali di utilizzo dei crediti d’imposta e il beneficio non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, né rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. È inoltre prevista la cumulabilità con altre agevolazioni riferite ai medesimi costi, a condizione che, tenuto conto anche della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non si superi il costo sostenuto. Il comma 5 collega poi espressamente la misura alla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 29 aprile 2026, recante il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente, mentre il comma 6 rimette a un successivo decreto interministeriale MASAF-MEF, da adottare entro sessanta giorni, la definizione dei criteri e delle modalità applicative.
Un ulteriore intervento settoriale riguarda i rimborsi in materia di accisa per gli autotrasportatori. Il comma 7 dell’articolo 2 riduce da sessanta a trenta giorni il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 5, del Testo Unico Accise (TUA) per la formazione del silenzio assenso e stabilisce che, per fruire del rimborso con tale modalità, la dichiarazione debba essere presentata esclusivamente in forma telematica. La disposizione ha effetto dal 1° ottobre 2026.
Misure in materia di accise
Sul terreno delle accise, l’articolo 4 ridetermina, dal 23 maggio 2026 al 6 giugno 2026, le aliquote applicabili a benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti. In particolare, l’accisa sulla benzina è fissata a 622,90 euro per mille litri, quella sul gasolio usato come carburante a 572,90 euro per mille litri, quella sul GPL a 242,77 euro per mille chilogrammi, mentre per il gas naturale usato come carburante l’aliquota è fissata a zero euro per metro cubo. Per il medesimo periodo, l’aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, viene anch’essa rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri. Il costo della misura è valutato in 133,8 milioni di euro per il 2026 e in 1,8 milioni di euro per il 2028.
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