Cass. pen., sez. III, ud. 19 novembre 2025 (dep. 1 dicembre 2025), n. 38789
Presidente Liberati – Relatore Galanti
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 24/10/2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Venezia del 22/03/2022, assolveva P.A.G. in relazione ai reati di cui ai capi B) e C) (violenza sessuale in danno di S. G. e M. P.), mentre confermava la condanna in ordine al delitto di cui all’articolo 609-bis cod. pen. in danno di L.N., rideterminando la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione, con revoca delle statuizioni civili relativi ai capi B) e C); la sentenza rimodulava altresì delle pene accessorie.
Avverso la sentenza citata l’imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova, ritenendo che le dichiarazioni della persona offesa, in quanto costituitasi parte civile, dovessero essere corroborate da riscontri estrinseci.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena, con specifico riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’articolo 609-bis, ultimo comma, cod. pen..
In data 5 novembre 2025, l’Avv. Mariangela Semenzaro del Foro di Venezia, per la parte civile L. N., depositava memoria in cui concludeva per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e depositava nota spese.
In data 12 novembre 2025 l’Avv. Roberto C. Rechichi, per l’imputato, depositava memoria in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile.
Preliminarmente, va evidenziato che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis, Sez. U., Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, cit.; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191).
Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis, Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).
Sotto il profilo della violazione di legge il motivo di doglianza è quindi inammissibile.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, va rammentato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti, e le argomentazioni della Corte non risultano apparenti, né «manifestamente» illogiche o contraddittorie.
Va peraltro rammentato che va confermata la sedimentata giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (v., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 3, n. 5915/2020, cit.), «non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., — in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità — previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto … [omissis] … consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, Rv. 261730)».
Si è anche ritenuto che, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione» (Sez. 5, n. 27892 del 9/04/2021, dep. 2022, Lo Presti, n.m.; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312).
Nel caso in esame, la reiterazione del medesimo modus operandi nei confronti delle tre giovani (ancorché nei confronti di due di esse la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente il fatto per presenza di consenso della vittima o dubbio sulla assenza di dissenso della stessa) è stato valutato – non illogicamente – dalla sentenza impugnata un elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni della persona offesa, la quale narra in modo limpido e preciso di avere opposto un netto rifiuto all’approccio…
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Angelo Greco
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