Il 30 aprile 2026 è stato approvato il Decreto-Legge n. 62 (da ora Decreto Lavoro) che sta animando una interessante quanto singolare discussione nell’opinione pubblica principalmente incentrata su una sola disposizione: l’art. 7 sul «salario giusto». Dichiariamo preliminarmente la nostra personale approvazione per questo intervento legislativo che – è bene chiarirlo subito – è da considerare come attuativo dell’art. 36 Cost., dato che nel primo comma dell’art. 7 è espressamente sancito che «la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato». Un’attuazione che tiene in considerazione innanzitutto il principio di proporzionalità dell’art. 36 Cost.
Questa esplicita finalità considerata nei primi commenti come alternativa al principio di sufficienza che – secondo alcuni immediati commenti – resterebbe nella piena disponibilità dei Giudici del lavoro. In questo senso richiamiamo l’autorevole opinione di un economista, nonché parlamentare europeo, come Pasquale Tridico, il quale, nel suo intervento su Il Fatto Quotidiano del 1° maggio 2026 (Il Decreto lavoro non tocca la povertà) ha affermato che comunque «il decreto non può cancellare il controllo giudiziario sulla dignità della paga» richiamando proprio le famose sentenze della Cassazione del 2023 (sentenze che avevano dichiarato incostituzionale la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari, sottoscritto da CGIL, CISL e UIL. In tal senso si esprime anche l’avv. Enzo Martino in una intervista su Il Fatto quotidiano, 2 maggio 2026).
Ora: in via preliminare dobbiamo sottolineare che in assenza di una legge di attuazione dell’art. 36 Cost. è spettato alla giurisprudenza consentirne l’inveramento. Oggi, però, dopo il Decreto Lavoro (e nell’eventualità che fosse confermato), i giudici del lavoro hanno l’obbligo di applicare una legge che attua l’art. 36 Cost. Si tratta ora di capire se – come ritengono questi commentatori – i Giudici del lavoro potranno comunque sindacare il livello di sufficienza com’è accaduto (nell’unico caso riferito finora a un solo CCNL servizi fiduciari) anche in presenza di una legge. Non vogliamo affrontare adesso in termini approfonditi questo aspetto: segnaliamo soltanto che finora non è chiaro quale debba essere l’importo monetario che garantisce la sufficienza diverso da quello previsto da CCNL qualificati, tenuto conto che in quei casi giurisprudenziali, i Giudici hanno comunque applicato poi la retribuzione prevista da un altro CCNL ritenuto evidentemente sufficiente.
Al netto di questo, vediamo allora cosa prevede più nel dettaglio la novella. Come sancito nell’art. 7, comma 1 e poi specificato nel comma 2 «ai fini dell’individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro».
Questa diposizione sta sollevando una serie di obiezioni invero discutibili in punto di diritto e sul piano fattuale, soprattutto da parte di chi pensa che l’unica soluzione conforme al dettato costituzionale sia quella di stabilire per legge un salario minimo. Non vogliamo affrontare qui il tema. Ci limitiamo a commentare brevemente le diffuse critiche che fra quotidiani e varie sedi telematiche (social) vengono sollevate contro il Decreto Lavoro: dalle più benevoli, che la considerano inutile o apparente, alle più severe, che la considerano addirittura dannosa. Fra queste critiche ci sono quelle dell’On. Prof. Tridico, per il quale questo decreto sarebbe «operazione di facciata» fatta da «retorica e nessuna svolta normativa», o le critiche del Prof. Boeri (La finzione del salario giusto, Repubblica, 30 aprile 2026) per il quale è un decreto «finzione».
Si può notare che alcuni ritengono inutile un intervento legislativo che porti a selezionare i CCNL stipulati dalle parti più rappresentative perché, stando ai dati di copertura contrattuale dell’INPS-CNEL, quasi il 95% dei lavoratori si vedrebbe applicato questi CCNL. Se così fosse, allora semplicemente si dovrebbe affermare che in Italia non esiste il problema del dumping salariale. Ebbene, queste affermazioni si basano su dati che non sono analizzati con la dovuta precisione poiché quei dati derivano dalle dichiarazioni a fini della contribuzione previdenziale e non sulla effettiva applicazione dei CCNL. Parlare invece di norme inutili se si ha conoscenza del fenomeno del dumping contrattuale, è quantomeno autolesionista.
Altri, fra cui il prof. Boeri, ritengono che il salario giusto non sarebbe «imposto per legge» ma solo «incentivato» con contributi, mentre il prof. Tridico ritiene che si tratta di norma inutile dato che il sistema finalizzato a incentivare il ricorso ai contratti collettivi rappresentativi esiste già. In effetti è vero che da molti anni una serie di benefici economici alle imprese vengono condizionati all’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Allora sorge spontanea un prima domanda: perché sarebbe un problema una soluzione in linea con quelle già sperimentate da anni? O quantomeno, se pure esistesse un problema nel modo con cui vengono erogati tali incentivi, ciò non dipenderebbe certamente da questo Decreto.
Tuttavia, la contro-obiezione principale è che quanto scrive il prof. Boeri semplicemente non corrisponde al vero, forse perché si è limitato a leggere le bozze pregresse e non aggiornate del Decreto Lavoro (che prevedevano un riferimento di questo tipo ma che nella norma vigente non c’è più): insomma, il tema degli incentivi pare quantomeno fuori luogo.
Ci sono poi altri due argomenti critici che accomunano diversi commentatori, fra cui gli stessi Boeri e Tridico: il riferimento ambiguo ai contratti collettivi selezionati attraverso il criterio della maggiore rappresentatività comparata e il riferimento al trattamento economico complessivo (c.d. TEC) come vincolo legale.
Riguardo al primo argomento, Boeri ritiene che «fin quando non si stabilisce cosa voglia dire organizzazioni maggiormente rappresentative queste norme rimarranno inapplicate», mentre Tridico ritiene che si tratta di un criterio di valorizzazione apparente di contratti collettivi selezionati in base alla rappresentatività perché non c’è «un criterio certo per stabilire davvero quali siano questi contratti e senza una soglia salariale chiara». Segnaliamo a tale proposito anche la posizione di Marco Leonardi (Buon Primo Maggio, Il Foglio, 1° maggio 2026) secondo il quale si tratterebbe di un criterio selettivo assai vago e ambiguo tant’è che l’unica soluzione sarebbe soltanto una legge che misuri la rappresentanza delle parti sociali.
È certamente vero che una legge sulla misurazione della rappresentanza, sia datoriale sia sindacale, sarebbe necessaria ed indifferibile e che aprirebbe a quel punto la strada finanche all’attuazione dell’art. 39…
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