Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Con il medesimo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Il modello “Redditi SP 2026”, deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, esso riguarda pertanto i redditi prodotti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Le Istruzioni generali precisano che si considera coincidente con l’anno solare il periodo d’imposta di durata pari o inferiore a 365 giorni, purché termini il 31 dicembre 2025.
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il modello Redditi SP 2026. Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2024 – 30.06.2025 da dichiarare nel modello “Redditi SP 2026” relativo al periodo d’imposta 01.01.2025- 31.12.2025).(Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676).
Come chiariscono le istruzioni generali pubblicate nel n. 36-37/2025, pag. 2, “anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI 2025-SP approvato nel corso del 2025”
I soggetti obbligati alla presentazione del modello Redditi SP 2026
Sono obbligate alla presentazione del modello Redditi SP 2026 le società e le associazioni residenti nel territorio dello Stato riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 5 del TUIR, nonché gli altri soggetti equiparati indicati nelle istruzioni.
In particolare, devono utilizzare il modello:
- le società semplici;
- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
- le società di armamento, equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;
- le società di fatto o irregolari, equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale;
- le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le aziende coniugali, quando l’attività sia esercitata in società fra i coniugi, ossia nei casi in cui i coniugi siano cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori;
- i Gruppi europei di interesse economico – GEIE.
Il modello Redditi SP assolve una funzione propria del regime di trasparenza delle società di persone: esso consente di determinare il reddito o la perdita prodotti dal soggetto collettivo e la quota imputabile a ciascun socio o associato, indipendentemente dall’effettiva percezione, ai fini della successiva tassazione personale.
I soggetti che non devono utilizzare il modello Redditi SP
Non devono presentare il modello Redditi SP:
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria; in tal caso, i coniugi dichiarano i redditi mediante il modello Redditi Persone fisiche, utilizzando i quadri pertinenti;
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato, per le quali trovano applicazione, secondo la natura del soggetto, il modello REDDITI SC oppure il modello REDDITI ENC;
- i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.
Termini di presentazione
Le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR presentano la dichiarazione entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ordinario, teoricamente fissato al 31 ottobre 2026, slitta al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è giorno festivo.
Restano fermi i termini speciali previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per le dichiarazioni riferite a periodi interessati da liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.
Particolare attenzione deve essere riservata alle società in liquidazione ordinaria, poiché il modello REDDITI SP 2026 recepisce la nuova disciplina dell’art. 182 del TUIR, applicabile alle liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025. La dichiarazione non assume, in tali ipotesi, una funzione meramente ricognitiva: attraverso i nuovi campi del frontespizio e i quadri RF, RG, RD e RS diviene lo strumento per gestire l’eventuale utilizzo delle perdite residue alla chiusura della liquidazione a riduzione dei redditi degli esercizi compresi nella procedura.
Dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa
La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario è considerata valida, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Decorso tale termine, la dichiarazione si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte eventualmente risultanti dovute.
Per una società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine ordinario di presentazione del modello Redditi SP 2026 è quindi il 2 novembre 2026; l’eventuale dichiarazione trasmessa oltre tale data, ma entro i successivi 90 giorni, conserva validità secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 322 del 1998.
Ne deriva che il termine ultimo per l’invio ‘‘tardivo’’ da parte dei “soggetti solari” è il 29 gennaio 2027 (Venerdì), ovvero 90 giorni dal termine originario del 31 ottobre 2026. Il termine del 29 gennaio 2027 è indicato in via prudenziale, potendosi ritenere che il termine di novanta giorni decorra dalla scadenza effettiva dell’adempimento, coincidente con il termine del 2 novembre 2026, con conseguente slittamento al 31 gennaio 2027 (ulteriormente differito al 1º febbraio 2027, cadendo il 31 gennaio di domenica).
Attenzione ai 90 giorni – la dichiarazione tardiva può allungare i tempi di accertamento
Ove si intenda avvalersi degli ulteriori novanta giorni (dichiarazione tardiva), si ritiene opportuno, al fine di evitare la “rigenerazione dei termini” ai sensi dell’art. 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasmettere la dichiarazione entro il 31 dicembre 2026, pur in presenza del più ampio termine di novanta giorni, evitando così l’estensione del termine di accertamento.
Regime sanzionatorio attenuato per le dichiarazioni omesse presentate prima dell’inizio di una attività di controllo
Si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90…
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Redazione fiscale
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