Il soggiorno presso una struttura ricettiva comporta precisi obblighi di legge per gli ospiti, come il versamento del tributo locale al check-out. Nel caso in cui un viaggiatore si rifiuti di saldare l’importo dovuto, la struttura invia la segnalazione all’Ufficio Tributi, che notifica l’atto per il mancato pagamento della tassa di soggiorno applicando la sanzione del 30% oltre agli interessi di mora. I gestori, che operano quali responsabili d’imposta, rischiano a loro volta una sanzione amministrativa del 30% in caso di omesso o tardivo riversamento delle somme al Comune. Inoltre, la mancata o infedele trasmissione della dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate comporta sanzioni pecuniarie variabili dal 100% al 200% dell’importo dovuto.
Cos’è la tassa di soggiorno e perché viene applicata
La tassa di soggiorno (o più correttamente: imposta di soggiorno) è un tributo locale destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo, alla fruizione e al recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché ai relativi servizi pubblici locali. Viene corrisposta da chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel territorio dei Comuni capoluogo di provincia, delle unioni di Comuni, nonché delle località turistiche o città d’arte iscritte negli elenchi regionali.
Il presupposto dell’imposta si verifica per ogni notte trascorsa da soggetti non residenti nel Comune all’interno di alberghi, B&B, agriturismi o nell’ambito della prevista tassa di soggiorno per gli appartamenti privati destinati a locazione breve. L’importo varia in base al tipo e alla classificazione della struttura, secondo i criteri stabiliti da ciascun ente locale tramite apposito regolamento.
Le responsabilità fiscali dell’albergatore
Il quadro normativo per i gestori delle strutture ricettive ha subito un’evoluzione fondamentale: dall’inquadramento come semplici agenti contabili della Pubblica Amministrazione si è passati alla qualifica di veri e propri responsabili d’imposta, come confermato dall’articolo 180 del Decreto Legge 34/2020 e recepito dalla giurisprudenza di legittimità con l’Ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In base a tale assetto, il gestore riveste il ruolo di debitore principale per il versamento del tributo nei confronti dell’ente locale, mantenendo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi (ovvero gli ospiti). Tra gli adempimenti a suo carico rientrano:
- riscossione e quietanza: calcolo e riscossione dell’importo dovuto dall’ospite al termine del soggiorno, con rilascio di idonea documentazione contabile o ricevuta recante la dicitura di esclusione dal campo IVA;
- segnalazione di inadempimento: comunicazione tempestiva all’Ufficio Tributi dei dati relativi agli ospiti che rifiutano di saldare il prelievo;
- dichiarazione annuale: invio della dichiarazione del tributo esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’assunzione della figura di responsabile d’imposta ha definitivamente superato l’obbligo di resa del conto giudiziale mediante il Modello 21 entro il 30 gennaio di ogni anno.
Cosa si rischia se non si paga la tassa di soggiorno?
Le conseguenze sanzionatorie derivanti dall’inadempimento differiscono formalmente a seconda del soggetto inadempiente:
- responsabilità del turista: il cliente non residente che rifiuta il versamento è soggetto al recupero dell’importo omesso da parte dell’amministrazione comunale. Tale fattispecie comporta l’applicazione della sanzione per il mancato pagamento della tassa di soggiorno amministrativa e pecuniaria, calcolata di norma nella misura del 30% del tributo non versato, oltre al calcolo degli interessi di mora;
- responsabilità del gestore: qualora la struttura ometta il riversamento delle somme dovute alle scadenze previste, si applica la sanzione amministrativa del 30% sull’importo non versato. Nei casi in cui venga omessa o risulti infedele la dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate, la sanzione amministrativa applicabile varia dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
Mancato versamento tassa di soggiorno è un reato?
L’omesso o tardivo versamento delle somme incassate non costituisce più un illecito penale. A seguito dell’introduzione dell’articolo 180 del Decreto Rilancio e della definitiva pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanza n. 1527/2026), è stata esclusa la qualifica di agente contabile in capo al gestore e spazzata via la fattispecie del reato di peculato.
Il mancato pagamento imposta di soggiorno rientra ora in via esclusiva nell‘ambito delle violazioni di natura amministrativa e tributaria, spostando la relativa giurisdizione al giudice tributario anziché alla Corte dei Conti.
Cosa fare se un cliente non vuole pagare la tassa?
Qualora un ospite rifiuti di saldare il tributo al momento del check-out, la struttura ricettiva deve attivare la procedura formale volta a trasferire la responsabilità del recupero direttamente in capo all’ente creditore. I passaggi operativi da seguire si articolano come segue:
- sottoscrizione del modulo formale: richiedere la compilazione del Modulo Rifiuto del pagamento dell’imposta di soggiorno fornito dal Comune di riferimento. In caso di ulteriore diniego alla firma del modello da parte dell’ospite, il gestore deve redigere un verbale interno attestante le generalità del cliente e le circostanze del rifiuto;
- rilevazione e conservazione dei dati: registrare l’anagrafica completa del soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, estremi del documento d’identità già acquisiti ai fini di Pubblica Sicurezza) unitamente ai dettagli del soggiorno (giorni di permanenza e importo dovuto);
- inoltro della segnalazione all’Ufficio Tributi: trasmettere la documentazione al Comune via PEC o tramite il portale telematico predisposto per la gestione del flusso turistico. Una volta completata la notifica la struttura è sollevata dal debito tributario. L’ente locale avvierà l’iter per l’atto di accertamento per la multa per il mancato pagamento della tassa di soggiorno direttamente nei confronti dell’ospite.
Come gestire amministrativamente la pratica
La gestione amministrativa dell’imposta di soggiorno richiede la stretta osservanza di un calendario di adempimenti fisco-tributari articolato su scala locale e nazionale:
- riversamento al Comune: il trasferimento delle somme riscosse deve avvenire rispettando le scadenze stabilite dal regolamento comunale (solitamente a cadenza mensile o trimestrale) mediante i canali di pagamento predisposti dall’ente (PagoPA o bonifico bancario);
- dichiarazione annuale telematica: entro il 30 giugno di ciascun anno deve essere presentata la dichiarazione riepilogativa riferita all’anno d’imposta di soggiorno precedente. L’invio avviene esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
Sul piano operativo interno, la struttura è tenuta ad archiviare per un periodo non inferiore a 5 anni le quietanze emesse, i dati sui flussi di presenza, i verbali di diniego del pagamento e le comunicazioni inviate al Comune, ai fini di eventuali accertamenti e verifiche fiscali.
Quando ci si può rifiutare di versare l’imposta di soggiorno
La sussistenza dell’obbligo tributario viene meno in determinate ipotesi disciplinate dalla legge nazionale e dalle singole delibere comunali. Esistono categorie e circostanze specifiche in merito alla tassa di soggiorno e a chi non la paga:
- esenzioni di carattere soggettivo: molti Comuni escludono dal pagamento i minori entro precise soglie d’età, i soggetti disabili e i relativi accompagnatori, il personale appartenente alle Forze dell’Ordine in servizio, i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, gli autisti di pullman turistico e le guide che accompagnano gruppi;
- esenzioni di carattere territoriali e regolamentari: un caso tipico è l’Esenzione della tassa di soggiorno a Roma, i cui dettagli e la cui modulistica sono definiti dal regolamento per il mancato pagamento tassa di soggiorno città metropolitana Roma Capitale, il quale stabilisce categorie esenti mirate e limiti temporali di applicazione del tributo per determinate tipologie di soggiorno;
- limiti di pernottamento (soglia temporale): i regolamenti locali prevedono solitamente un limite massimo di notti consecutive oltre il quale l’imposta non è più dovuta (ad esempio oltre la quinta, settima o decima notte di permanenza continuativa);
- contestazione per vizi di forma o assenza di presupposto: il soggiorno non è assoggettabile a tributo qualora il Comune non abbia deliberato la relativa istituzione, oppure nei casi in cui la tariffa richiesta non corrisponda a quella ufficiale prevista per la classe della struttura ricettiva, o qualora il gestore neghi il rilascio della prescritta documentazione di incasso.
In tutte le predette casistiche di esenzione previste dalla legge, il soggetto interessato ha il pieno diritto di non effettuare il versamento del prelievo, previa esibizione o consegna della documentazione probatoria richiesta dai regolamenti comunali vigenti.
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