Il decreto Pnrr 2026 equipara l’estratto conto alla ricevuta del Pos per provare la tracciabilità dei pagamenti. Ma la fattura elettronica e lo scontrino restano la strada principale.
Chi ha perso la ricevuta del Pos dopo una visita medica o un pagamento detraibile si è sempre trovato in una situazione scomoda: come dimostrare al fisco che ha pagato con carta e non in contanti? La risposta fino ad oggi era nella gerarchia delle prove stabilita dall’Agenzia delle Entrate, in cui l’estratto conto bancario compariva come soluzione residuale. Ora una norma precisa cambia qualcosa — ma non tutto.
In molti si chiedono se l’estratto conto bancario sia sufficiente a provare la tracciabilità di un pagamento ai fini delle detrazioni fiscali, in sostituzione della ricevuta del Pos. La risposta, dopo l’entrata in vigore dell’art. 8 del decreto legge n. 19 del 2026 (decreto Pnrr), convertito dalla legge n. 50 del 2026, è sì — ma con condizioni precise e solo quando i documenti principali non siano già sufficienti da soli. L’estratto conto bancario viene ora equiparato alla ricevuta del Pos come prova alternativa, ed entrambi possono essere usati quando scontrino e fattura elettronica non contengono già l’indicazione del mezzo di pagamento. Ma se la fattura o il documento commerciale sono già “parlanti” — cioè attestano da soli la tracciabilità del pagamento — l’estratto conto diventa superfluo.
Il quadro generale: perché la tracciabilità del pagamento conta
Dal periodo d’imposta 2020, per detrarre o dedurre la maggior parte delle spese agevolate ai fini Irpef è necessario che il pagamento sia avvenuto con sistemi tracciabili: versamento bancario o postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari o circolari, o altri mezzi che garantiscano l’identificazione dell’autore del pagamento.
L’obbligo non vale per tutti: i medicinali e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale possono ancora essere pagati in contanti. Per tutto il resto — visite specialistiche private, spese scolastiche, assicurazioni, intermediazioni immobiliari, spese funebri — il pagamento tracciabile è condizione necessaria per la detrazione.
Il problema pratico è dimostrare che quel pagamento è avvenuto davvero con un mezzo tracciabile. Ed è qui che si inserisce la gerarchia probatoria.
La gerarchia delle prove: cosa viene prima
La circolare n. 14/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito una gerarchia precisa, confermata dalla guida alle agevolazioni della dichiarazione 2025. I documenti che provano la tracciabilità si collocano su livelli diversi di priorità.
Il primo livello — quello che risolve tutto senza bisogno di altro — è il documento commerciale parlante o la fattura elettronica che già contengono l’indicazione del mezzo di pagamento utilizzato.
Il documento commerciale — lo scontrino elettronico — è valido ai fini fiscali quando contiene, oltre alle informazioni di base (data, emittente, partita Iva, descrizione, corrispettivo), anche il codice fiscale o la partita Iva dell’acquirente. Se a questo si aggiunge l’annotazione del mezzo di pagamento elettronico, il documento diventa autosufficiente: attesta la natura della spesa, l’identità di chi l’ha sostenuta e la tracciabilità del pagamento. Il contribuente non deve conservare altro.
Dal 1° gennaio 2026, l’esercente che non annota correttamente la modalità di pagamento — elettronica o in contanti — rischia l’applicazione di un’autonoma sanzione. Questo ha incentivato la diffusione dei documenti commerciali parlanti.
La fattura elettronica contiene già per sua natura il codice fiscale o la partita Iva del cessionario. Se in più indica il mezzo di pagamento elettronico — indicazione non ancora obbligatoria, ma sempre più diffusa — diventa anch’essa pienamente sufficiente senza documenti accessori.
Quando questi documenti principali sono già completi, l’estratto conto o la ricevuta del Pos sono superflui. Non servono, non aggiungono nulla, non vanno conservati appositamente.
La novità del decreto Pnrr: l’estratto conto equiparato alla ricevuta Pos
Quando invece lo scontrino e la fattura elettronica non sono autoconsistenti — perché non riportano il mezzo di pagamento — il contribuente deve dimostrare la tracciabilità con documenti alternativi. In precedenza, la ricevuta del Pos era il documento alternativo principale, e l’estratto conto era considerato opzionale, residuale, da usare solo in mancanza di ricevuta.
L’art. 8 del decreto legge n. 19 del 2026 interviene su questo punto specifico. Riconosce piena fungibilità tra ricevuta Pos e documentazione bancaria: l’estratto conto, anche in formato digitale, può essere usato al posto della ricevuta del Pos senza che uno prevalga sull’altro. Non è più una soluzione di riserva: è una prova equivalente.
Questo significa che chi ha perso la ricevuta del Pos — o non l’ha mai conservata — può dimostrare la tracciabilità del pagamento con l’estratto conto bancario, a condizione che contenga le informazioni sulle singole operazioni: data, importo e beneficiario del pagamento.
Le condizioni per usare l’estratto conto
La nuova norma non consente di usare qualsiasi documento bancario in qualsiasi modo. Pone due condizioni precise.
La prima riguarda il contenuto: l’estratto conto deve riportare le informazioni relative alle singole operazioni — data, importo e beneficiario. Un estratto conto che mostri solo il saldo mensile o movimenti aggregati non è sufficiente. Deve essere possibile identificare il singolo pagamento detraibile, quando è avvenuto, a chi e per quanto.
La seconda riguarda la conservazione: i documenti bancari devono essere conservati secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 2220 del codice civile, cioè per almeno dieci anni. Se in formato digitale, devono essere archiviati attivando sistemi di conservazione elettronica certificata — non basta tenerli salvati sul computer o lasciarli nell’area riservata dell’home banking, perché l’accesso potrebbe non essere garantito nel tempo.
Cosa cambia nella pratica per il contribuente
La novità ha un impatto concreto su chi gestisce le spese detraibili nel corso dell’anno.
Chi riceve documenti commerciali o fatture elettroniche già completi di indicazione del mezzo di pagamento non deve fare nulla di diverso rispetto a prima: conserva il documento fiscale e ha tutto quello che serve.
Chi non riceve documenti autoconsistenti ha ora due opzioni equivalenti: conservare la ricevuta del Pos oppure scaricare e conservare l’estratto conto con i dati delle singole operazioni. Può scegliere liberamente quale delle due strade seguire — non è più obbligato a tenere la ricevuta cartacea se ha accesso all’estratto conto bancario con i dettagli necessari.
Per chi usa prevalentemente pagamenti digitali e ha accesso all’home banking, l’estratto conto mensile in formato pdf — scaricato e conservato con sistema di archiviazione digitale certificata — diventa uno strumento sufficiente a coprire tutte le spese detraibili del mese, senza dover accumulare ricevute di carta.
Il termine di conservazione resta quello generale delle detrazioni: fino al 31 dicembre 2031 per le spese del 2025, e fino al 31 dicembre 2040 per i bonus casa spalmarti su più anni. Il termine decennale dell’art. 2220 cod. civ. si sovrappone a queste scadenze fiscali senza sostituirle.
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Paolo Florio
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