Il datore può ridurre la retribuzione del lavoratore senza cambiare le mansioni?


Mansioni non modificabili nemmeno con accordo individuale, se non si passa per una sede protetta. La Cassazione distingue la vecchia e la nuova normativa e riconosce alla retribuzione una tutela autonoma rispetto alle mansioni.

Un dirigente accetta, nel 2013, una riduzione della propria retribuzione per aiutare l’azienda in crisi finanziaria. L’accordo doveva durare fino a dicembre 2014 ma di fatto viene prorogato fino al 2019. Non viene mai ratificato in sedi protette. Il dirigente impugna l’accordo. La Corte d’Appello di Milano lo dichiara nullo. L’azienda ricorre in Cassazione. La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso — ma solo per il periodo precedente al 2015, confermando la nullità per tutto il periodo successivo.

La domanda che molti lavoratori e aziende si pongono è se il datore possa ridurre la retribuzione del lavoratore senza cambiare le mansioni: la risposta della Cassazione, con l’ordinanza n. 8402 del 3 aprile 2026, è no — almeno nel regime attuale. L’art. 2103 cod. civ. novellato dal d.lgs. n. 81 del 2015 riconosce alla retribuzione una tutela autonoma, sganciata dal mutamento delle mansioni. Qualsiasi riduzione retributiva, anche in assenza di demansionamento, richiede di essere stipulata in sede protetta — a pena di nullità.

Il caso si divide in due periodi: prima e dopo il 2015

La Cassazione imposta la propria analisi distinguendo due tranches temporali distinte, che soggiacciono a due regimi normativi diversi.

La prima va dal 7 marzo 2013 — quando l’accordo fu stipulato — al 24 giugno 2015, cioè fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2015 che ha riformato l’art. 2103 cod. civ. In questo periodo si applica il vecchio testo della norma.

La seconda decorre dal 25 giugno 2015 in poi, e ricade sotto la nuova disciplina. Per questo periodo la Cassazione conferma la nullità dell’accordo riduttivo per mancanza di accordo in sedi protette.

Il vecchio regime: la retribuzione come corollario della professionalità

Sotto il vecchio testo dell’art. 2103 cod. civ. — quello anteriore alla riforma del 2015 — l’irriducibilità della retribuzione non era un principio autonomo. Era un corollario del divieto di assegnazione a mansioni inferiori e della necessaria proporzione tra retribuzione e qualità e quantità del lavoro prestato. Il bene protetto non era il reddito in sé, ma la professionalità del lavoratore.

Ne consegue che, nel vecchio regime, la retribuzione era intangibile solo quando la sua riduzione si accompagnava a un demansionamento o a un mutamento delle mansioni. In assenza di questa connessione, la riduzione poteva in linea teorica essere negoziata liberamente tra le parti.

La Cassazione richiama a supporto di questa tesi i precedenti n. 20339 del 2006, n. 20310 del 2008 e n. 19092 del 2017. Su questa base accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza della Corte d’Appello nella parte relativa al periodo 2013-2015, rinviando per un nuovo esame.

La perplessità sul rinvio: un’osservazione critica

C’è una perplessità sull’utilità del rinvio per il periodo precedente al 2015. Nel caso concreto si trattava di una decurtazione retributiva tout court — senza alcun mutamento di mansioni, effettuata esplicitamente per far fronte a una crisi finanziaria. Non risultano voci retributive intrinsecamente connesse a particolari modalità della prestazione.

Se nel vecchio regime la retribuzione era riducibile solo in connessione con il mutamento delle mansioni, allora quella riduzione era comunque illegittima. Se invece si ritiene che in assenza di demansionamento la retribuzione fosse sempre negoziabile liberamente, quella tesi contrasterebbe con la stessa giurisprudenza sopra citata. Il rinvio rischia di essere inutile.

Il nuovo regime: la retribuzione come tutela autonoma

Sul versante del diritto attuale la sentenza è invece lineare e convincente. Il d.lgs. n. 81 del 2015 ha modificato l’art. 2103 cod. civ. spostando il baricentro della norma dalla tutela della professionalità alla tutela della retribuzione in sé. Il principio di irriducibilità della retribuzione è ora autonomo — non derivato dal divieto di mansioni inferiori.

La Cassazione richiama il precedente n. 26320 del 9 ottobre 2024, secondo cui la disciplina del nuovo art. 2103 cod. civ. si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di inquadramento. Qualsiasi riduzione pattuita al di fuori delle sedi protette previste dall’art. 2113, comma 4, cod. civ. è nulla per difetto di forma e di assistenza.

Il ragionamento è rafforzato da un argomento a fortiori: se il legislatore ha ritenuto necessaria la sede protetta per ridurre la retribuzione quando cambiano le mansioni — caso in cui la riduzione ha una spiegazione logica — a maggiore ragione quella garanzia deve essere rispettata quando le mansioni restano identiche.

La retribuzione, in quanto elemento essenziale del contratto individuale, entra nel patrimonio del lavoratore nel momento in cui viene pattuita e non può essere modificata in peius al di fuori delle sedi protette, indipendentemente dalla presenza o assenza di un demansionamento.

I nodi irrisolti: le condizioni giustificative dell’accordo riduttivo

La sentenza lascia aperti alcuni interrogativi che la dottrina e la giurisprudenza dovranno sciogliere nei prossimi anni.

Il nuovo art. 2103, comma 6, cod. civ. consente accordi di modifica delle mansioni, dell’inquadramento e della retribuzione nelle sedi protette, ma solo nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La sentenza non chiarisce se queste condizioni giustificative debbano essere esplicitate nell’atto modificativo o se siano irrilevanti ai fini della validità formale dell’accordo.

Rimangono aperte anche le questioni sull’eventuale sindacato giudiziale delle condizioni dichiarate, sulle modalità processuali per contestarle e — soprattutto — sull’ampiezza della nozione di miglioramento delle condizioni di vita, formula così larga da poter includere situazioni molto diverse: dal lavoratore che accetta meno retribuzione in cambio di minori responsabilità, a chi preferisce un lavoro meno qualificato ma più compatibile con la vita privata.


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 Angelo Greco

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