Presidente: Marotta – Relatore: Garri
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Campobasso respingeva l’appello proposto dagli odierni ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti dell’Azienda sanitaria regionale Molise (ASREM) con la qualifica di infermieri professionali, di cat. D, avverso la sentenza del 20 luglio 2021 con la quale il Tribunale di Larino aveva respinto:
a) la domanda, dai medesimi proposta, di risarcimento del danno da demansionamento, fondata sull’assunto che da oltre dieci anni, presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli, essi svolgevano “anche” mansioni (ausilio alle ditte incaricate della distribuzione dei pasti; assistenza ai pazienti nell’igiene personale; cambio della biancheria; disinfezione e riordino delle unità di degenza; accompagnamento dei ricoverati presso i laboratori; trasporto salme; raccolta e stoccaggio di materiali e rifiuti; ausilio nella distribuzione del vitto; occasionalmente, anche pulizia e disinfezione dei pavimenti) rientranti nei profili degli OTA (operatori tecnici addetti all’assistenza) e OSS (operatore sociosanitario), rispettivamente di cat. B e Bs; e di inibitoria alla prosecuzione dell’illecito;
b) la domanda di pagamento di differenze retributive, da determinarsi ex Cost. 36, fondata sugli stessi fatti.
2. La Corte di appello, per quanto qui rileva, respingeva nel merito il gravame, perché (in sintesi): le stesse allegazioni attoree non consentivano di ritenere che l’adibizione alle mansioni proprie dei livelli inferiori avesse impedito l’espletamento prevalente di quelle del profilo di inquadramento; tanto più che le prime, per afferire all’assistenza e cura del paziente, non erano completamente estranee alle altre, ed il relativo espletamento era necessario a garantire livelli accettabili di assistenza; ed alcune erano evidentemente non routinarie (o ammesse come occasionali); che tanto non consentiva di parlare di demansionamento illecito, sebbene certamente si trattasse di mansioni di livello inferiore, e queste fossero state svolte per diversi anni; richiamava al riguardo Cass. n. 19419/2020. La Corte attribuiva rilevanza negativa al fatto che ASREM non potesse procedere a nuove assunzioni per la pendenza di un piano di rientro; ad evidenza documentale il fatto che almeno la carenza in organico di OSS nell’ospedale non fosse assoluta (9 figure presenti); al fatto che i ricorrenti avessero reagito al preteso illecito solo nel 2018. Condivideva il giudizio di prime cure quanto al fatto che la prova orale articolata dai ricorrenti non contenesse indicazioni idonee a far ritenere che le mansioni proprie del profilo di inquadramento non fossero comunque rimaste prevalenti. Stante l’accertamento negativo sulla sussistenza dell’illecito, giudicava assorbiti i motivi relativi alla prova del danno.
3. Quanto alla domanda relativa alle pretese differenze retributive, dato atto dell’omessa pronuncia sul punto in primo grado, applicava principio di diritto secondo il quale, in assenza di disposizioni di legge e contrattuali in tal senso, nel caso di attribuzione di mansioni aggiuntive, ma compatibili con la qualifica di appartenenza, non spetta al lavoratore una retribuzione aggiuntiva, potendo semmai il fenomeno sollecitare un sindacato di adeguatezza del trattamento economico praticato nel suo complesso in rapporto alla qualità e quantità del lavoro prestato. Sotto tale ultimo profilo applicava principio di diritto secondo il quale l’adeguamento ex Cost. 36 richiedeva che il lavoratore fornisse elementi specifici atti a far ritenere il trattamento complessivo non adeguato, non essendo sufficiente, allo scopo, la mera allegazione dello svolgimento di mansioni ulteriori e del criterio di calcolo; allegazioni nella specie omesse, essendosi i ricorrenti limitati ad allegare le mansioni “ulteriori”, a produrre la sola busta paga del mese di maggio 2018, e a rapportare la pretesa ad una percentuale del trattamento economico del livello inferiore. Per l’aggiunta, rilevava in senso ostativo all’accoglimento della pretesa sul punto che le allegazioni attoree non consentivano alcuna stima, neanche indiretta (mediante una indicazione quantitativa della carenza di organico tra gli OSS e gli OTA) del tempo dedicato allo svolgimento delle mansioni inferiori.
4. Per la cassazione della sentenza ricorrono i ricorrenti in epigrafe con atto notificato il 29 settembre 2022 ed articolato su sette motivi.
5. L’Azienda è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 della l. n. 25/2000, dell’art. 2 della l. n. 43/2006, del d.m. n. 739/1994, dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 9 del CCNL Comparto Sanità del 20 settembre 2001 ed all’art. 13 del CCNL Sanità 98/2001; nonché degli artt. 2229, 2230 e 2232 c.c., e degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
2. Si lamenta in sintesi che la Corte territoriale: a) abbia violato l’art. 52 del t.u.p.i. già nel ritenere non illecita l’adibizione anche a mansioni proprie di un’area inferiore, contro il tenore testuale inequivoco della disposizione, disponente l’adibizione esclusiva a mansioni equivalenti; b) abbia fondato il proprio convincimento sul carattere non illecito dell’adibizione anche a mansioni ausiliarie, in fatto ed in diritto, sulla base dell’assunto che queste avessero carattere accessorio e comunque non completamente estraneo, a quelle di competenza (Cass. 19419/2020) in modo erroneo, posto che il confronto delle declaratorie contrattuali e delle leggi del 2000 e del 2006 ed il d.m. 739/1994 palesava la “diversità ontologica” (completa estraneità) dei due profili, e l’assoluta inesistenza di “contiguità”, anche per essere solo quella infermieristica una professione intellettuale; che il riferimento a Cass. 19419/2020 non sarebbe pertinente perché in quel caso (operatore tecnico specializzato di cat. B che fa anche l’ausiliario specializzato di cat. A) le due figure sarebbero appartenute alla stessa area contrattuale, in quanto mansioni meramente esecutive; in ogni caso la S.C. aveva poi univocamente affermato proprio in casi del genere (Cass. nn. 359/2022, 21924/2022, 23183/2022) che la stabile adibizione di infermieri al lavoro di OSS/OTA è illecita.
3. Il motivo è fondato, sebbene nei termini che seguono.
4. La più recente Cass. n. 12128/2025, alla quale si fa rinvio complessivo ai fini motivi ex art. 118 d.a.c.p.c., anche per rapportarsi ai precedenti di legittimità in materia, affinandoli, compresa Cass. 19419/2020, che non contraddice (anche perché nel caso di merito da questa esaminato, e definito negativamente per i lavoratori, era già acquisito che l’adibizione a mansioni inferiori fosse stata marginale), ha affermato, proprio in riferimento a fattispecie analoga a quella di specie (assegnazione di un’infermiera, in aggiunta, a mansioni proprie di un operatore sociosanitario) che (principio di diritto come enunciato nell’arresto): «Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Source link


