TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 27 aprile 2026, n. 217



Presidente: Passoni – Estensore: Giardino

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 6 giugno 2024 e depositato il 10 giugno 2024, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.), nell’esercizio dei poteri alla medesima attribuiti dall’art. 21-bis della l. n. 287/1990, adiva l’intestato Tribunale per l’annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 319 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto: “concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo Presa d’atto e determinazione nuova scadenza”, nonché dell’inerzia serbata rispetto alla deliberazione della Autorità ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque correlato.

2. L’A.G.C.M. espone che con la gravata deliberazione l’ente civico resistente, anziché procedere senza indugio all’indizione delle procedure di gara per l’aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime, deliberava di prendere atto della proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa insistenti nel Comune di Vasto al 31 dicembre 2024, in forza di quanto previsto dalla disciplina normativa di cui all’art. 3 della l. 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) nel testo all’epoca vigente, e di demandare al competente ufficio ogni conseguente adempimento in esecuzione del deliberato e della normativa di riferimento.

Venuta a conoscenza della deliberazione de qua, l’Autorità in data 5 marzo 2024 esprimeva un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 287/1990 con cui veniva contestato il contenuto della medesima per contrasto con la normativa eurounitaria di cui all’art. 49 TFUE volta a garantire e promuovere la libertà di concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione e circolazione dei servizi nel mercato interno e con quella di cui all’art. 12 della c.d. direttiva servizi in materia di affidamenti pubblici.

L’Autorità riteneva che il Comune di Vasto avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento della deliberazione della Giunta comunale del 29 dicembre 2023, n. 319, per contrasto della stessa con la disciplina euro-unitaria sopra richiamata, e procedere all’espletamento delle procedure di gara nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

L’A.G.C.M. concludeva chiedendo al Comune di comunicare, nei sessanta giorni successivi al ricevimento del parere, “le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte”, preavvertendolo che in difetto avrebbe potuto presentare ricorso entro i successivi trenta giorni; non avendo ricevuto alcun riscontro, deliberava di proporre l’odierno gravame introduttivo.

3. Il ricorso è affidato alla denuncia di quattro articolate doglianze con cui si deduce:

«1. Violazione di legge in relazione all’Art. 1 della L. n° 241/90 ed all’Art. 97 Cost. nella parte in cui (a) stabiliscono che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità e di efficacia nonché (b) si svolge secondo le modalità stabilite dai principi dell’ordinamento comunitario allorquando la P.A. intimata sceglie di eludere l’obbligo di procedura competitiva per l’aggiudicazione di una “risorsa scarsa” quale il bene demaniale costituito dalla singola porzione di “arenile” in frontale contrasto sia rispetto alle previsioni dell’ordinamento interno sia a quelle dell’ordinamento europeo.

2. Violazione di legge per erronea interpretazione e conseguente falsa applicazione degli Art. 3 e 4 – rispettivamente rubricati come “Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive” e come “Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive” – della L. n° 118/22 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”) allorquando la P.A. odierna intimata ha interpretato il complesso normativo in epigrafe come idonea base legale per ravvisare e comunque operare il differimento degli obblighi di gara per l’aggiudicazione di concessioni demaniali marittime».

In via subordinata al motivo n. 2:

«3. Violazione ovvero erronea applicazione degli Artt. 49 e 56 del TFUE nonché dell’Art. 12 della Direttiva Servizi, anche come recepita nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. n° 59/2010, e della Legge n° 118/2022 nella parte in cui la P.A. odierna intimata sembra voler ignorare come l’assolvimento dell’obbligo di gara costituisca vincolo posto dall’ordinamento europeo a salvaguardia dell’effettività della libertà di stabilimento nonché di libertà di prestazione dei servizi quale principi fondanti il mercato interno nonché l’opzione generale in favore di una “economica sociale di mercato fortemente competitiva” così come posta ex Art. 3 comma 3 del TFUE.

4. Violazione di legge in relazione (A) all’Art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 (c.d. “Testo Unico degli Enti Locali”) – rubricato come “Funzioni e responsabilità della dirigenza” – e conseguente violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e di legalità dei medesimi nella parte in cui la Giunta comunale di Vasto, quale organo di indirizzo politico, si è ingerita nelle prerogative del dirigente competente, non già formulando un indirizzo bensì prospettando una soluzione ermeneutica del complesso normativo applicabile volta a porre in essere surrettizi adempimenti di istruttoria procedimentale unicamente preordinati a differire nel tempo l’obbligo di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali nonché ulteriore violazione di legge in relazione all’Art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 – rubricato come “Attribuzioni dei consigli” – nella parte in cui stabilisce che il Consiglio (oltre ad essere “l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”) “ha competenza limitatamente a specifici “atti fondamentali” tra cui “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari” allorquando la Giunta Municipale della P.A. intimata ha invece invaso la prerogativa dell’organo consiliare».

Secondo la tesi dell’Autorità la delibera impugnata manifesterebbe una finalità chiaramente elusiva della procedura competitiva; essa sarebbe contraria alla normativa euro-unitaria posta a tutela della libera concorrenza e, segnatamente, agli artt. 49 e 56 TFUE, all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, nonché all’art. 1 della l. n. 241/1990 nella parte in cui individua i principi di diritto europeo tra quelli che devono uniformare l’attività della P.A.

L’amministrazione avrebbe quindi dovuto disapplicare la normativa nazionale che ha disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime perché in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva servizi.

Deduce ancora l’Autorità che il Comune avrebbe erroneamente applicato l’art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022 per sostenere la possibilità di prorogare ulteriormente la durata delle concessioni atteso che, anche sulla base di quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4480/2024, per fruire della proroga…


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